§ 2.5.15 - L.R. 13 aprile 1996, n. 21.
Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:13/04/1996
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Destinatari).
Art. 4.  (Commissione Regionale dell’Immigrazione in Basilicata
Art. 5.  (Designazione e validità delle sedute).
Art. 6.  (Compiti della Commissione).
Art. 7.  (Conferenza dell'immigrazione).
Art. 8.  (L'esecutivo della Commissione).
Art. 9.  (Compiti dell'esecutivo).
Art. 10.  (Albo delle Associazioni degli Immigrati Extracomunitari
Art. 11.  (Informazione).
Art. 12. 
Art. 13.  (Inserimento tutela culturale).
Art. 14.  (Inserimento nel mercato del lavoro).
Art. 15.  (Tutela della salute).
Art. 16.  (Alloggi).
Art. 17.  (Centri di accoglienza).
Art. 18.  (Assistenza del Difensore Civico).
Art. 19.  (Rimborso Spese).
Art. 20.  (Norma finanziaria).
Art. 21.  (Abrogazione).
Art. 22. 


§ 2.5.15 - L.R. 13 aprile 1996, n. 21. [1]

Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione [2].

(B.U. 20 aprile 1996, n. 20)

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. La Regione Basilicata in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in armonia con la legge 30 dicembre 1986 n. 943, in ottemperanza del punto 7 dell'art. 2 della medesima legge, istituisce la Commissione regionale dei Migranti in Basilicata [3].

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. Le iniziative promosse dalla Regione sono rivolte a:

     a) tutelare il diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli immigrati e delle loro famiglie [4];

     b) al superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche degli immigrati e delle loro famiglie [5];

     c) al mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine;

     d) allo studio ed alla ricerca sul fenomeno immigratorio;

     e) alla promozione sociale delle donne immigrate [6];

     f) alla formazione professionale ed allo studio di idonee soluzioni abitative;

     g) alla promozione di forme di partecipazione, solidarietà e tutela degli immigrati agevolandone l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive [7].

 

     Art. 3. (Destinatari).

     1. Le attività e gli interventi contemplati nella presente legge sono rivolti agli immigrati e alle loro famiglie che soggiornano sul territorio regionale e che in esse risiedono in regola con le leggi dello Stato [8].

 

     Art. 4. (Commissione Regionale dell’Immigrazione in Basilicata [9]).

     1. Per l'attuazione dei rispettivi compiti di cui alla presente legge la Giunta regionale, l'Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità ed i competenti dirigenti si avvalgono della Commissione Regionale dell’Immigrazione [10].

     2. La Commissione è composta:

     a) dal presidente della Commissione Regionale dei Lucani all'estero che la presiede;

     b) da due componenti eletti dal Consiglio regionale;

     c) da sei rappresentanti dei Migranti in Basilicata designati dalle associazioni più rappresentative operanti nella Regione. La rappresentatività di tali Associazioni sarà determinata con provvedimento di Giunta sulla base di parametri oggettivi [11];

     d) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali regionali dei lavoratori;

     e) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;

     f) da tre rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo della assistenza alla immigrazione iscritte nel registro regionale delle associazioni del volontariato;

     g) da un esperto dei problemi dell'immigrazione designato dall'Università di Basilicata;

     h) da un rappresentante dell'ANCI nominato dalla sezione regionale della Basilicata;

     i) da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e da un rappresentante nominato dall'Amministrazione Provinciale di Matera eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato;

     l) da un rappresentante nominato dall'Ufficio regionale del lavoro;

     m) dall'Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità [12].

     3. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione e dell'Esecutivo un dipendente regionale designato dal competente dirigente del Dipartimento regionale alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità [13].

 

     Art. 5. (Designazione e validità delle sedute).

     1. La Commissione Regionale è nominata all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza della stessa.

     2. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, la Commissione è validamente costituita purché siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti.

     3. I componenti della Commissione che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettono o decadono, sono sostituiti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su designazione dei rispettivi organismi.

     4. I nuovi componenti restano in carica fino alla durata prevista per la Commissione.

     5. La riunione della Commissione, in prima convocazione, è valida con la presenza della metà più uno dei componenti effettivamente nominati; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/4 dei componenti.

     6. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno in via ordinaria; in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.

     7. La Commissione adotta un regolamento per il suo funzionamento nel rispetto di quanto previsto nella presente legge.

 

     Art. 6. (Compiti della Commissione).

     1. La Commissione:

     a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali riguardanti l'immigrazione con riferimento a problemi socio-sanitari, di orientamento professionale, di diritto allo studio, di centri di accoglienza, di edilizia residenziale [14];

     b) realizza studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione in Basilicata e sui paesi di provenienza [15];

     c) promuove gli opportuni collegamenti con le Commissioni istituite da altre Regioni e con quelle eventualmente costituite da altri Enti Locali;

     d) promuove la costituzione e lo sviluppo di associazioni di immigrati [16];

     e) propone agli Organi della Regione iniziative anche nei confronti del Parlamento e del Governo Nazionale concernenti problemi da affrontare d'intesa con gli Stati di provenienza degli immigrati.

 

     Art. 7. (Conferenza dell'immigrazione).

     1. Il Presidente della Commissione, d'intesa con l'Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, convoca ogni due anni, una Conferenza Regionale dell'immigrazione per verificare l'evoluzione del fenomeno e i necessari interventi [17].

 

     Art. 8. (L'esecutivo della Commissione).

     1. La Commissione elegge nel suo seno il Comitato esecutivo composto da 4 membri, con voto limitato a due.

     2. Il Presidente della Commissione assume la presidenza dell'esecutivo.

     3. L’Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità deve essere invitato alle riunioni del Comitato esecutivo [18].

 

     Art. 9. (Compiti dell'esecutivo).

     1. Il Comitato esecutivo predispone gli atti da portare all'approvazione della Commissione e rende operanti le indicazioni della Commissione.

     2. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente e si riunisce di norma quattro volte all'anno, può riunirsi in via eccezionale previa intesa tra il Presidente della Commissione e l’Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità [19].

 

     Art. 10. (Albo delle Associazioni degli Immigrati Extracomunitari [20]).

     1. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera l'istituzione dell'Albo Regionale delle Associazioni e degli Enti per l’Immigrazione in Basilicata determinando contestualmente con apposito regolamento modalità e criteri di iscrizione [21].

 

     Art. 11. (Informazione).

     1. La Giunta regionale anche su proposta della Commissione promuove e realizza attività di informazione sulla immigrazione ed a favore degli immigrati al fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno immigratorio e favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati.

 

     Art. 12.

     1. Per l'attuazione delle iniziative a favore degli immigrati la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, privati ed associazioni del volontariato.

 

     Art. 13. (Inserimento tutela culturale).

     1. La Giunta regionale promuove in collaborazione con gli enti locali e le competenti autorità scolastiche l'organizzazione di corsi di recupero linguistico, di alfabetizzazione e di lingua italiana per gli immigrati; promuove altresì iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i loro paesi d'origine.

 

     Art. 14. (Inserimento nel mercato del lavoro).

     1. La Giunta regionale promuove, a favore degli immigrati, interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale diretti a facilitarne l'ingresso nelle attività produttive della regione.

 

     Art. 15. (Tutela della salute).

     1. Gli immigrati anche stagionali o coloro che si trovino sul territorio regionale, hanno libero accesso ai servizi sanitari, alle strutture di base dei servizi socio-assistenziali e agli asili nido, nel rispetto della cultura di provenienza.

 

     Art. 16. (Alloggi).

     1. I lavoratori immigrati in possesso di regolare contratto di lavoro sono ammessi a partecipare alle stesse condizioni dei cittadini residenti a bandi di concorso per l'acquisto, il recupero, la costruzione di alloggi.

     2. La Regione per situazioni di emergenza, attraverso gli enti locali, favorisce il reperimento di alloggi da riservare ad abitazioni temporanee per i lavoratori immigrati.

 

     Art. 17. (Centri di accoglienza).

     1. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni e alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte nell'albo regionale per la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per gli immigrati.

 

     Art. 18. (Assistenza del Difensore Civico).

     1. Gli immigrati residenti in Basilicata hanno diritto di avvalersi del Difensore Civico regionale.

 

     Art. 19. (Rimborso Spese).

     1. Ai componenti della Commissione e dell'Esecutivo, per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, spetta il rimborso delle spese di viaggio nei termini fissati per i dirigenti regionali e secondo i limiti di cui alla Legge 943/86, art. 2, comma 8.

     2. Al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per i consiglieri regionali [22].

 

     Art. 20. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui al capitolo di bilancio 6460.

 

     Art. 21. (Abrogazione).

     1. Gli artt. 22 e 23 della Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 sono abrogati.

 

     Art. 22.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2016, n. 13.

[2] Titolo così modificato dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[3] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[4] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[5] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[6] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[7] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[8] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[9] Rubrica così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[10] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[11] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[12] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[13] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[14] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[15] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[16] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[17] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[18] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[19] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[20] Rubrica così modificata dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[21] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[22] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, comma 5, L.R. 17/2011.