§ 2.5.9 - L.R. 21 febbraio 1990, n. 6.
Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero ed istituzione della Commissione Regionale dei lucani all'estero e della Commissione Regionale dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:21/02/1990
Numero:6


Sommario
Art. 24.  (Criteri per la concessione dei benefici).
Art. 25.  (Norma finanziaria).
Art. 26.  (Norma transitoria).
Art. 27.  (Abrogazione).
Art. 28.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Basilicata.


§ 2.5.9 - L.R. 21 febbraio 1990, n. 6.

Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero ed istituzione della Commissione Regionale dei lucani all'estero e della Commissione Regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.

 

     Artt. 1. - 21. [1]

 

     Artt. 22. - 23. [2]

 

Art. 24. (Criteri per la concessione dei benefici).

     La concessione dei benefici previsti dalla presente legge avverrà sulla base della presentazione cronologica delle richieste, ritenute ammissibili, fino alla concorrenza delle somme stanziate nel bilancio annuale di previsione.

     Le spese di funzionamento della Commissione e delle sue articolazioni non possono superare il 20% dello stanziamento previsto in bilancio per l'attivazione della presente legge.

 

     Art. 25. (Norma finanziaria).

     Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui ai capitoli di bilancio: 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450 "Interventi a favore degli emigrati e degli immigrati".

     Le domande non accoglibili per carenza di disponibilità finanziarie nei capitoli sopra indicati saranno restituite ai richiedenti [3].

 

     Art. 26. (Norma transitoria).

     Per le domande di contributo, già presentate ai sensi delle leggi regionali n. 13/81 e n. 17/85, e per quelle per le quali è stata adottata deliberazione di Nulla-Osta per la stipula dei mutui, l'ulteriore istruttoria sarà effettuata secondo la presente normativa.

     I benefici di cui all'art. 17 della presente legge, sono estesi ai lavoratori lucani che, rientrati dall'estero, nell'anno 1989 non abbiano usufruito di altre provvidenze e che presentano regolare domanda al Comune dell'ultima residenza, entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 27. (Abrogazione).

     La presente legge abroga le leggi regionali n. 13 del 19-6-81 e n. 17 del 12-4-85 ed ogni altra norma con essa incompatibile.

 

     Art. 28.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 24 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32.

[2] Articoli abrogati dall'art. 21 della L.R. della L.R. 13 aprile 1996, n. 21.

[3] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 7.