§ 5.2.76 - L.R. 13 novembre 2009, n. 40.
Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:13/11/2009
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto della legge
Art. 2.  Associazioni di promozione sociale
Art. 3.  Atto costitutivo e statuto
Art. 4.  Risorse economiche
Art. 5.  Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 6.  Atti soggetti ad iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 7.  Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 8.  Composizione e funzionamento dell’Osservatorio
Art. 9.  Prestazione degli associati
Art. 10.  Rapporti con la Regione e con gli Enti Locali
Art. 11.  Contributi finanziari per il sostegno dell’associazionismo di promozione sociale
Art. 12.  Convenzioni
Art. 13.  Formazione e aggiornamento
Art. 14.  Riduzione dei tributi locali
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Norma finale
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 5.2.76 - L.R. 13 novembre 2009, n. 40.

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.

(B.U. 16 novembre 2009, n. 51 bis)

 

     Art. 1. Finalità e oggetto della legge

1. La Regione, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il ruolo delle associazioni di promozione sociale come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo all’individuazione dei bisogni, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione a una coscienza di partecipazione.

 

2. La Regione favorisce, altresì, le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le associazioni di promozione sociale operanti nel proprio territorio.

 

     Art. 2. Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati nonché le articolazioni regionali o provinciali di associazioni nazionali di promozione sociale [1].

 

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

 

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine collegano, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 

     Art. 3. Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto, nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale, e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l’autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.

 

2. Lo statuto dell’associazione deve prevedere espressamente:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche elettive;

g) l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari;

h) le modalità di scioglimento dell’associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l’eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.

 

     Art. 4. Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazione e legati;

c) erogazioni liberali di associati e terzi;

d) contributi degli organismi internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;

f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

     Art. 5. Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. La Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 383 del 2000 e dell’art. 10, comma 1, lettera l), della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, istituisce presso il Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità il registro regionale delle associazioni di promozione sociale nel quale possono essere iscritte le associazioni di cui all’art. 2, costituite ai sensi dell’art. 3, operanti da almeno un anno nonché le articolazioni regionali o provinciali di associazioni nazionali di promozione sociale operanti da almeno un anno [2].

2. Il registro di cui al precedente comma si articola in due distinte sezioni, in base alla rilevanza regionale o provinciale delle associazioni.

3. Hanno rilevanza regionale e possono richiedere l’iscrizione nella prima sezione le associazioni che operano nelle due province nonché i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale, con almeno una sede operativa in Basilicata, già iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7 della legge n. 383 del 2000.

4. Nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina le procedure e le modalità di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale nonché la periodica revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

6. Il registro è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet regionale.

 

     Art. 6. Atti soggetti ad iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Nel registro di cui all’art. 5 della presente legge deve risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

 

     Art. 7. Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale

1. E’ istituito presso il Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale, quale organismo di rappresentanza e con funzioni consultive delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

 

2. L’Osservatorio regionale svolge le seguenti funzioni:

a) analizza i bisogni del territorio e le priorità di intervento;

b) formula proposte sulla programmazione regionale e esprime pareri, su richiesta della Regione, sulle proposte di legge, sui programmi e sugli atti regionali di interesse entro venti giorni dalla richiesta medesima;

c) redige un rapporto triennale sull’andamento del fenomeno associativo;

d) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;

e) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale;

f) svolge un ruolo di monitoraggio delle azioni di sostegno, previste dalle norme di settore, in favore delle associazioni di promozione sociale.

 

     Art. 8. Composizione e funzionamento dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino all’insediamento del nuovo Osservatorio.

 

2. Esso è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di Presidente o suo delegato;

b) da tre membri designati dalla Giunta regionale tra studiosi ed esperti del settore con comprovata esperienza, almeno quinquennale, ovvero con specifici titoli accademici e relative pubblicazioni;

c) da tre membri designati dalle associazioni iscritte nel registro regionale.

 

3. I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dalla Giunta regionale.

 

4. Nel corso della prima riunione l’Osservatorio regionale fissa le modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

 

5. L’Osservatorio collabora con l’Osservatorio regionale per il Volontariato, istituito dall’art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1, su materie di interesse comune attraverso sedute congiunte.

 

     Art. 9. Prestazione degli associati

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

 

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

 

3. Per poter espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all’art. 12, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro regionale hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

 

     Art. 10. Rapporti con la Regione e con gli Enti Locali

1. La Regione, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici, nell’ambito delle rispettive competenze:

a) favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa;

b) hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’art. 5;

c) hanno facoltà di concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

d) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 12 di cui alla presente legge.

 

     Art. 11. Contributi finanziari per il sostegno dell’associazionismo di promozione sociale

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell’associazionismo;

b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;

c) alla formazione e all’aggiornamento degli aderenti;

d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi.

 

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 12. Convenzioni

1. La Regione, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all’art. 5 della presente legge, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

 

2. Gli enti di cui al comma 1 pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni mediante strumenti idonei a garantire la massima conoscenza e partecipazione delle associazioni.

 

3. Nella valutazione dei progetti, gli enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico–organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza del progetto.

 

4. Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate, effettivamente sostenute e documentate.

 

5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 3, art. 30, della legge n.

383 del 2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione.

 

     Art. 13. Formazione e aggiornamento

1. La Regione promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

 

     Art. 14. Riduzione dei tributi locali

1. Gli enti locali, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del titolo VII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge che comportano oneri per l’Amministrazione regionale decorrono a partire dal 2010 per le quali si provvede mediante i trasferimenti dello Stato previsti dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 nonché con i fondi regionali stabiliti per ciascun esercizio con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 16. Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.