§ 2.1.99 - L.R. 24 settembre 2015, n. 41.
Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/09/2015
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [1]
Art. 3. 


§ 2.1.99 - L.R. 24 settembre 2015, n. 41.

Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale.

(B.U. 28 settembre 2015, n. 40)

 

Art. 1.

All'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Il conferimento dell'incarico a tempo determinato di direzione degli uffici, è effettuato previo accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."

2. Al comma 8, primo periodo, le parole "dell'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "del 10 per cento".

3. Al comma 8, il penultimo e l'ultimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a tempo determinato di direzione degli uffici di cui al presente comma sono conferiti previa selezione a seguito di avviso pubblico, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. Ai fini della selezione, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i criteri per lo svolgimento della selezione, i titoli valutabili ed i punteggi da attribuire agli stessi, in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza."

 

     Art. 2. [1]

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 dopo le parole "una volta costituite." è aggiunto il seguente periodo: "Nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al presente comma sono altresì ricompresi i dipendenti appartenenti alle soppresse Comunità montane che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge."

 

     Art. 3.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.