§ 5.1.72 – L.R. 3 gennaio 1997, n. 1.
Adeguamento dell'indennità di residenza, fissata dalla L. 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/01/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [3]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 5.1.72 – L.R. 3 gennaio 1997, n. 1.

Adeguamento dell'indennità di residenza, fissata dalla L. 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali.

(B.U. 7 gennaio 1997, n. 1).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l’indennità di residenza, prevista dall’art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n.221 e a norma della Legge 5 marzo 1973 n.40, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti, è la seguente:

     E. 1.807,60 nei Comuni – Frazioni – Località o agglomerati rurali fino a 1.000 abitanti;

     E. 1.549,37 nei Comuni – Frazioni – Località o agglomerati rurali fino a 2.000 abitanti;

     E. 1291,14 nei Comuni – Frazioni – Località o agglomerati rurali fino a 3.000 abitanti. [1]

     2. Ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8.3.1968, n. 221 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali ridotto della quota a carico del Comune.

     3. L'indennità suddetta, prevista in base al numero degli abitanti, viene integrata con una indennità, stabilita in base al volume di affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci, dispensati nell'anno precedente, a carico del S.S.N., come di seguito indicato:

a) euro 12.500,00 fino ad euro 150.000,00 di volume d'affari;

b) euro 9.000,00 fino ad euro 180.000,00 di volume d'affari;

c) euro 5.500,00 fino ad euro 220.000,00 di volume d'affari;

d) è attribuita una ulteriore indennità di Euro 3.000,00 qualora concorrano entrambe le seguenti condizioni: numero di abitanti inferiore a 1.000 e volume di affari inferiore ad Euro 150.000,00 annuo [2].

 

     Art. 2.

     1. Le indennità previste dalla presente legge sono erogate dalle competenti Aziende Sanitarie U.S.L., in rate semestrali, la prima dopo il 30 giugno e la seconda dopo il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 3.

     1. Le domande, da presentarsi a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, devono essere inviate alle competenti Aziende Sanitarie entro il 31 marzo degli anni pari e corredate dai seguenti documenti:

     a) - un certificato del Sindaco attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente ai sensi della legge 5 marzo 1973 n. 40;

     b) - una dichiarazione del Sindaco attestante che la farmacia è aperta al pubblico.

     2. I titolari, i direttori responsabili o gestori provvisori ed i Comuni che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari in località con popolazione fino a 3.000 abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo entro il 31 marzo dell'anno non pari.

     La decisione in ordine al diritto e alla misura dell'indennità o contributo sarà limitata al predetto anno solare.

     Per i soli richiedenti l'indennità stabilita in base al volume di affari annuo, di cui al precedente art. 2, gli interessati debbono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria USL attestante l'importo complessivo lordo dei farmaci dispensati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, nell'anno precedente.

     Relativamente all'anno 1996 la dichiarazione di cui al precedente comma dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. In caso di trasferimento delle titolarità dell'esercizio farmaceutico, successivamente al 31 marzo degli anni pari, l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarità, dovrà chiedere, entro il 30° giorno dall'atto di acquisto, l'erogazione a proprio favore dell'indennità, già determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato istanza nei termini.

 

     Art. 5. [3]

     1. Le indennità, previste dalla presente legge, sono rivalutate ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 2018, in ragione del tasso d'inflazione programmato dal governo nel periodo considerato.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale, inserite su apposito capitolo del bilancio regionale.

 

     Art. 7.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla legge 8.3.1968, n. 221 e alla legge 5.3.1973, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni in quanto applicabili.

 

     Art. 8.

     1. E' abrogata la legge regionale 21 maggio 1980 n. 41.

 

     Art. 9.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 aprile 2006, n. 5.

[2] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 aprile 2006, n. 5, dall'art. 15 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20, dall'art. 38 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.