§ 86.3.29 – L. 5 marzo 1973, n. 40.
Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:05/03/1973
Numero:40


Sommario
Art. unico.      Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o [...]


§ 86.3.29 – L. 5 marzo 1973, n. 40.

Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.

(G.U. 26 marzo 1973, n. 78).

 

     Art. unico.

     Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.