§ 40.1.132 - Deliberazione 27 settembre 2006, n. 206.
Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:27/09/2006
Numero:206

§ 40.1.132 - Deliberazione 27 settembre 2006, n. 206.

Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali.

(G.U. 25 ottobre 2006, n. 249)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 27 settembre 2006;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/02;

     la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), e successive modifiche ed integrazioni;

     Considerato che:

     la deliberazione n. 138/03 ha previsto, per il periodo sino al 30 settembre 2006, un sistema di compensazione al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura, introdotte dalla medesima delibera, negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente, che in precedenza avevano beneficiato di un ridotto costo unitario dei gas volto a favorire l'estensione del servizio;

     in particolare l'art. 4, comma 1, ha previsto e determinato una quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione a1, al fine di finanziare il Conto per la compensazione negli ambiti ad elevati costi unitari (di seguito: Conto) istituito, ai sensi dell'art. 10, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), nonchè una quota compensativa unitaria alla tariffa di distribuzione b1, a beneficio degli ambiti ad elevati costi unitari come definiti all'art. 9 della deliberazione n. 138/03;

     con nota 20 giugno 2006 (prot. Autorità 15146 del 26 giugno 2006) la Cassa ha comunicato l'evoluzione mensile del Conto da cui risulta un saldo attivo;

     Ritenuto che:

     sia necessario modificare e integrare la deliberazione n. 138/03 al fine di indicare le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione dopo il 30 settembre 2006;

     sia opportuno adottare, dopo la data del 30 settembre 2006, una rimozione graduale del meccanismo di compensazione, al fine di attenuare l'entità degli incrementi delle condizioni economiche di fornitura negli ambiti ad elevati costi unitari, applicando a tal fine il corrispettivo b1 in forma ridotta fino al 30 settembre 2008;

     sia opportuno finanziare il mantenimento del meccanismo di compensazione tramite il saldo attivo del Conto e che conseguentemente possa essere eliminata la quota addizionale unitaria a1;

 

     Delibera:

 

     1. Di sostituire l'art. 4, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 con il seguente:

     «4.3 La quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione a1 e la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione b1, assumono i valori di cui al comma 4.1 fino al 30 settembre 2006. Con decorrenza 1° ottobre 2006 viene rimossa la quota addizionale unitaria a1 e il corrispettivo b1, viene ridotto al 70% del valore di cui al comma 4.1. Con decorrenza 1° ottobre 2007 il corrispettivo b1 viene ridotto al 30% del valore di cui al comma 4.1. Con decorrenza 1° ottobre 2008 il corrispettivo b1 viene rimosso.».

     2. Di sostituire l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 138/03 con il seguente:

     «5.1 L'impresa di distribuzione applica fino al 30 settembre 2006 la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, a1 e fino al 30 settembre 2008 la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione, b1, di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.3, con le modalità indicate nell'art. 11, ad ogni unità di energia distribuita per conto del j-esimo esercente per ciascun punto di riconsegna relativamente:

     a) ai clienti fmali che non appartengono alle categorie individuate dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;

     b) ai clienti finali che appartengono alle categorie individuate dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 e che, alla data del 31 dicembre 2003, non hanno esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.».

     3. Di sostituire nell'art. 11, comma 1, della deliberazione n. 138/03 l'espressione «comma 4.1» con «commi 4.1 e 4.3».

     4. Di sostituire l'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 138/03 con il seguente:

     «11.2 Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni mese, la Cassa riconosce all'impresa di distribuzione l'importo mensile B, di cui al comma 11.3, relativo alla quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione b1 di cui ai commi 4.1 e 4.3.

     5. di aggiungere nell'art. 11, comma 4, della deliberazione n. 138/03, dopo le parole «a partire dall'anno 2005» le parole «e fino all'anno 2009».

     6. Di aggiungere nell'art. 12 della deliberazione n. 138/03:

     a) al comma 12.1, dopo le parole «dalla fine di ogni mese», le parole «antecedente il 1° ottobre 2006»;

     b) al comma 12.2, dopo le parole «a partire dall'anno 2005», le parole «e fino all'anno 2007».

     7. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con la presente deliberazione.

     8. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.