§ 4.5.16 - L.R. 3 settembre 1997, n. 45.
Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 10.7.1981 n. 19 e 9.9.1991 n. 18 in materia di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:03/09/1997
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Bigliettazione.
Art. 2.  Tariffazione.
Art. 3.  Contributo integrativo.
Art. 4.  Libera circolazione ai portatori di invalidità.
Art. 5.  Biglietti gratuiti.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Ripiano disavanzi ex L. 204/95.
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Pubblicazione.


§ 4.5.16 - L.R. 3 settembre 1997, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 10.7.1981 n. 19 e 9.9.1991 n. 18 in materia di trasporto pubblico locale.

(B.U. 8 settembre 1997, n. 50).

 

Art. 1. Bigliettazione. [1]

 

     Art. 2. Tariffazione. [2]

 

     Art. 3. Contributo integrativo.

     Al fine di riconoscere alle imprese concessionarie il rimborso del mancato ricavo dai servizi pubblici concessi causato dall'abbattimento delle tariffe, viene erogato un contributo in conto ricavo determinato nella misura della differenza tra importi di ricavo delle tariffe vigenti al 1 marzo 1995 e importo ricavato dalle tariffe della presente legge, nel limite massimo di una spesa regionale pari a 4,3 miliardi di lire.

     Il contributo spetta per le quote di ricavo che non risultino coperte da incremento di utenza con riferimento ai bilanci riclassificati dell'esercizio 1995.

     Il contributo viene liquidato mensilmente dall'amministrazione provinciale competente a presentazione di regolare rendicontazione analitica e comporta calcolo e liquidazione del saldo a fine esercizio.

 

     Art. 4. Libera circolazione ai portatori di invalidità.

     La Regione, nell'ambito di una politica sociale a tutela dei soggetti svantaggiati, riconosce biglietti di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea di interesse provinciale e regionale, a favore dei soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie, con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni mediche, domiciliati nella Regione Basilicata e con un reddito individuale, comunque prodotto, non superiore a £.20 milioni annui.

     a) - Privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

     b) - Sordomuti;

     c) - Minore non deambulante con difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

     d) - Invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria;

     e) - Invalidi civili e invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

 

     Art. 5. Biglietti gratuiti.

     Agli aventi diritto appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, punti a), b) e c), vengono rilasciati, annualmente, 350 biglietti nominativi gratuiti di corsa semplice.

     Ai soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, punti d) ed e), vengono rilasciati, annualmente, 200 biglietti nominativi gratuiti di corsa semplice, se l'invalidità riconosciuta è compresa tra i 2/3 ed il 99%;

vengono rilasciati, annualmente, 400 biglietti nominativi gratuiti di corsa semplice, se l'invalidità riconosciuta è del 100%.

     Per i minori non deambulanti, di cui al punto c) dell'art. 4, non si applica la limitazione in relazione al reddito.

     I medesimi benefici sono estesi agli accompagnatori dei portatori di invalidità nei casi riconosciuti dalle attestazioni delle competenti commissioni mediche e ai ciechi assoluti.

     I biglietti rilasciati agli aventi diritto sono strettamente personali, non possono scambiati tra i portatori di invalidità, sono validi su tutta la rete regionale dei servizi di trasporto pubblico di linea di interesse provinciale e regionale.

     Il rilascio dei necessari titoli di viaggio ai portatori di invalidità nonché i rimborsi alle imprese concessionarie sia di titoli sia dei contributi integrativi è di competenza delle amministrazioni provinciali dietro erogazione regionale dei necessari fondi.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     La sanzione di £. 5.000 stabilita al 1 comma dell'art. 25 della legge regionale 10 luglio 1981, N. 19 è aumentata a lire 50.000=.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     Alla spesa occorrente per la copertura dei contributi previsti dall'art. 3 e dall'art. 4 della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1997 con le seguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa:

     - In aumento:

     Capitolo n. 7085 (Contributi alle imprese concessionarie di trasporto pubblico locale di interesse regionale e provinciale per il ripiano dei disavanzi di esercizio - art. 6 L. 151/81): + £ 1.600.000.000=

     - In diminuzione:

     Capitolo n. 7096 (Agevolazioni tariffarie per portatori di invalidità e loro accompagnatori art. 7 commi 2 e 3 l.r. 18/91): - £ 200.000.000=

     Capitolo n. 7097 (Agevolazioni tariffarie per studenti e lavoratori stagionali agricoli - art. 7 l.r. 18/91): - £ 1.400.000.000=

     totale riduzioni: - £ 1.600.000.000=

     Per gli esercizi 1998 e successivi le risorse finanziarie sono assicurate dalle leggi di bilancio.

 

     Art. 8. Ripiano disavanzi ex L. 204/95.

     La Regione concorre alla copertura dei disavanzi di gestione degli esercizi 1987 - 1993 del trasporto pubblico locale con la contrazione di apposito mutuo di 15 miliardi di lire e con la liquidazione dei fondi residui degli esercizi 1995 e 1996 appositamente impegnati sul cap. 7085 fino alla concorrenza di 10 miliardi.

     Il saldo del contributo standard spettante alle imprese che non presentano disavanzi di gestione nel periodo 1992-93 trova copertura sugli ulteriori fondi impegnati e disponibili sul capitolo n. 7085 (residui 1995 e 1996).

     Viene autorizzata l'assunzione del mutuo di £. 15.000.000.000 di cui al 1 comma della presente legge per la durata di anni 15 a tasso variabile nei limiti, condizioni e modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 2.

     All'onere derivante dall'assunzione di tale mutuo, stimato in £. 1.600.000.000 annue a partire dall'esercizio 1998 e fino a tutto il 2012, si provvede con l'iscrizione nei bilanci rispettivi delle apposite quote in conto capitale e in conto interesse.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     ENTRATA

     Cap. 1311 - Mutuo integrativo a carico della Regione per il finanziamento dei disavanzi delle aziende di t.p.l. per gli anni 1987/93: £. 15.000.000.000=

     SPESA

     Cap. 4431 - Ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di t.p.l. per gli anni 1987/93 - Quota a carico della Regione: £ 15.000.000.000=

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     I servizi esercitati per iniziativa privata da imprese dotate dei requisiti di idoneità di cui al D.M. 448/91, e finalizzati al pendolarismo per le aree industriali, vengono riconosciuti di diritto e autorizzati con atto dell'amministrazione provinciale competente purché svolti entro i tre mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Abrogazioni.

     Sono abrogati gli articoli 23 e 27 della legge regionale 10 luglio 1981 n. 19 e l'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1991 n. 18.

 

     Art. 11. Pubblicazione.

     La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 10 luglio 1981, n. 19.

[2] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 9 settembre 1991, n. 18.