§ 3.7.40 - L.R. 4 giugno 2008, n. 6.
Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:04/06/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Carta dei Servizi Turistici
Art. 3.  Attività ricettiva
Art. 4.  Definizioni e caratteristiche
Art. 5.  Definizioni e caratteristiche
Art. 6.  Definizioni e caratteristiche
Art. 7.  Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Art. 8.  (Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto)
Art. 9.  Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Art. 10.  Nozione e competenza
Art. 11.  Dipendenze
Art. 12.  Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Art. 13.  Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Art. 14.  Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Art. 15.  Procedura
Art. 16.  Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Art. 17.  Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Art. 18.  Periodi di apertura delle strutture ricettive
Art. 19.  Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Art. 20.  Chiusura delle strutture ricettive
Art. 21.  Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 22.  Registrazione delle persone alloggiate
Art. 23.  Vigilanza e informazione
Art. 24.  Disciplinare della classificazione
Art. 25.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 26.  Pubblicazione


§ 3.7.40 - L.R. 4 giugno 2008, n. 6.

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata.

(B.U. 16 giugno 2008, n. 24)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Basilicata assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, favorendo, pertanto, le azioni volte al miglioramento dell’offerta turistica attraverso interventi mirati alla promozione e diffusione degli standard qualitativi delle strutture ricettive.

2. Con la presente legge, la Regione Basilicata stabilisce i requisiti delle strutture ricettive, le loro dipendenze e i criteri per la loro classificazione e determina, altresì, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

 

     Art. 2. Carta dei Servizi Turistici

1. La Regione Basilicata istituisce la Carta dei Servizi Turistici al fine di definire e assicurare standard minimi di qualità e trasparenza nel rapporto tra turista e operatore.

2. La Carta dei Servizi Turistici è contenuta nel Disciplinare della Classificazione Alberghiera di cui all’articolo 24 della presente legge.

 

     Art. 3. Attività ricettiva

1. Per l’attuazione delle finalità di cui al precedente art.1, si distinguono le strutture ricettive e di ospitalità aperte al pubblico che forniscono alloggio a pagamento, in:

a) strutture ricettive alberghiere;

b) strutture ricettive extralberghiere;

c) strutture ricettive all’aperto.

2. I luoghi riservati all’alloggio degli ospiti possono essere:

a) “camera”;

b) “suite”;

c) “unità abitativa”.

3. Per “camera” si intende la sola stanza da letto attrezzata per il pernottamento ed eventualmente fornita di bagno.

4. Per “suite” si intende il locale, munito di almeno un bagno, composto da minimo due ambienti, di cui uno adibito a salotto ed uno a camera da letto, con uno standard di servizio, di arredamento e di comfort superiore alle camere standard. La “Suite” è prerogativa delle strutture classificate con almeno tre stelle.

5. Le “unità abitative” sono alloggi autonomi costituiti da uno o più locali con camera/e da letto, soggiorno, cucina o angolo cottura, nonché bagno privato.

 

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE

 

CAPO I

Strutture ricettive alberghiere

 

     Art. 4. Definizioni e caratteristiche

1. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi;

b) i motel;

c) i villaggi-albergo;

d) le residenze turistico–alberghiere.

2. Sono ALBERGHI le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di essi, che forniscono alloggio, ed eventualmente ristorazione ed altri servizi accessori, in camere, suite e unità abitative; queste ultime sono consentite nella misura massima del quaranta per cento della ricettività totale.

3. Sono MOTEL gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di primo intervento e di assistenza meccanica e di rifornimento carburanti.

4. Sono VILLAGGI-ALBERGO le strutture ricettive che, in un’unica area o complesso, forniscono agli utenti alloggio in camere e/o suite e/o unità abitative dislocate anche in più stabili, con servizi centralizzati. Devono essere dotati di specifiche attrezzature, aree attrezzate e di animazione per lo svago e l’intrattenimento degli ospiti. Possono utilizzare la denominazione di “Hotel Club” o “Villaggio Club” quando offrono il servizio all inclusive. I Villaggi Albergo composti da una prevalenza di unità abitative devono al loro interno disporre di servizi in grado di offrire agli ospiti la fornitura di generi alimentari e la ristorazione.

5. Sono RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE le strutture ricettive, aperte al pubblico e a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative con servizi accessori ed eventualmente ristorazione. E’ consentita anche la presenza di unità abitative senza angolo cottura e/o suite e/o camere nella misura massima del quaranta per cento del numero delle camere autorizzate. Possono utilizzare la denominazione di “Residence” o “Aparthotel”.

6. Per “gestione unitaria” si intende la gestione che fa capo al soggetto che fornisce i servizi principali di alloggio. Nell’ambito della gestione unitaria è consentito l’affidamento ad altro soggetto della fornitura di servizi accessori a quelli di alloggio, purché lo stesso sia in possesso di relativa autorizzazione e sia stipulata apposita convenzione. Resta in capo al gestore principale la responsabilità dell’attività complessiva, nonché il mantenimento degli standard relativi al livello della classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.

7. E’ consentito, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari con l’obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente.

 

CAPO II

Strutture ricettive extralberghiere

 

     Art. 5. Definizioni e caratteristiche

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

a) case per ferie;

b) case religiose di ospitalità;

c) centri soggiorno studi;

d) ostelli per la gioventù;

e) rifugi escursionistici;

f) rifugi di montagna;

g) affittacamere;

h) affittacamere in esercizi di ristorazione;

i) case e appartamenti per vacanze;

j) attività ricettive di turismo rurale;

k) attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo;

l) attività ricettive di bed & breakfast.

2. Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate e organizzate per il soggiorno di gruppi o di singoli, gestite da enti pubblici ed associazioni per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio o sportive, o da enti e aziende private, per il soggiorno esclusivamente dei loro soci, dipendenti, o familiari. Nelle case per ferie possono, altresì, essere ospitati i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, associazioni o enti di cui al presente comma, purché con i quali sia stata stipulata apposita convenzione scritta.

3. Sono CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’ le strutture ricettive caratterizzate da finalità e attività dell’Ente religioso gestore. In tali strutture la clientela è tenuta al rispetto del carattere religioso che contraddistingue la stessa con accettazione delle regole di comportamento e delle limitazioni di servizio.

4. Sono CENTRI SOGGIORNO STUDI le strutture ricettive, gestite da Enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e privati operanti nel settore della formazione, che forniscono ospitalità finalizzata esclusivamente alla formazione, all’insegnamento e all’educazione. A tal fine le stesse dovranno essere dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica.

5. Sono OSTELLI PER LA GIOVENTU’ le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, prevalentemente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestiti da privati, enti o associazioni.

6. Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone escursionistiche.

7. Sono RIFUGI DI MONTAGNA le strutture ricettive, ubicate a quota non inferiore a 900 metri s.l.m., non ricadenti in aree urbanizzate, predisposte per l’ospitalità, il ristoro e il soccorso. Durante i periodi di chiusura devono predisporre di un locale, sempre aperto e accessibile dall’esterno, idoneo a garantire il ricovero di fortuna o bivacco.

8. Sono esercizi di AFFITTACAMERE le strutture composte da non più di sette camere, ubicate anche in immobili differenti, nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, compresa la somministrazione dei pasti e delle bevande esclusivamente alle persone alloggiate; in tal caso possono avvalersi, in aggiunta, della denominazione di “Pensione”. Inoltre, su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto” e/o ripristinandolo a divano. L’attività di affittacamere ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare [1].

9. Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE le unità abitative date in locazione ai turisti mediante appositi contratti con durata non superiore a dodici mesi consecutivi; l’offerta di case e appartamenti vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande né la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero o centralizzato, ad eccezione del servizio di ricevimento o recapito.

10. Sono attività ricettive di TURISMO RURALE quelle disciplinate dalla Legge regionale n. 17/2005, titolo II, e dal relativo regolamento di attuazione.

11. Sono attività ricettive di AGRITURISMO, PESCATURISMO E ITTITURISMO quelle disciplinate dal Titolo I della Legge regionale n. 17/2005 “Agriturismo e turismo rurale”.

 

12. Sono attività ricettive di BED & BREAKFAST quelle a conduzione ed organizzazione familiare svolte in maniera occasionale e non imprenditoriale che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisibili, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali, elevabili a sei camere e 12 posti letto nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati negli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili.

 

CAPO III

Strutture ricettive all’aperto

 

     Art. 6. Definizioni e caratteristiche

1. Sono strutture ricettive all’aperto:

a) i villaggi camping;

b) i campeggi;

c) le aree attrezzate di sosta temporanea.

2. I VILLAGGI CAMPING sono complessi ricettivi a gestione unitaria, composti da unità abitative fisse e/o mobili e tende di proprietà della struttura, allestiti ed attrezzati su aree recintate e destinati alla sosta ed al soggiorno di turisti. Ai turisti provvisti di propri mezzi di pernottamento può essere comunque destinato un numero di piazzole non superiore al trentacinque per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

3. Sono CAMPEGGI le strutture ricettive a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di tende o di propri mezzi mobili e autonomi di pernottamento. Alle unità abitative mobili diverse dalle tende può essere destinato un numero di piazzole non superiore al trentacinque per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

4. Sono AREE DI SOSTA temporanea le aree a gestione unitaria, attrezzate e riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, per un massimo di quaranta piazzole; possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

5. E’ vietata la vendita frazionata delle singole piazzole e delle strutture ancorate al suolo.

6. Per gestione unitaria si intende quanto previsto dall’articolo 4, comma 6.

 

     Art. 7. Realizzazione di strutture ricettive all’aperto

1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all’aperto è soggetta alle norme igienico–sanitarie, urbanistiche e paesaggistiche vigenti.

2. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento costituiti da tende, roulotte, caravan, mobilhome, capanni, casemobili, maxicaravan e similari. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a) conservare gli eventuali meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al suolo e gli allacciamenti devono essere rimovibili in qualsiasi momento.

3. In occasione di avvenimenti a carattere straordinario, con finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali e religiose, il Comune territorialmente competente può autorizzare, in aree pubbliche o private, campeggi a carattere occasionale e temporaneo, fermo restando il rispetto delle norme igienico–sanitarie e di pubblica sicurezza.

 

     Art. 8. (Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto)

1. Nelle strutture ricettive all’aperto devono essere garantiti:

a) il servizio di sorveglianza continua per tutto il periodo di apertura;

b) la costante presenza del responsabile o di un suo delegato;

c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

 

CAPO IV

Altre Strutture ricettive

 

     Art. 9. Residenze d’epoca e ospitalità diffusa

1. Sono RESIDENZE D’EPOCA le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con una classificazione di almeno quattro stelle, ubicate in complessi immobiliari di pregio storico e architettonico, dotati di arredi d’epoca e riconosciuti e assoggettati a procedure e vincoli di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004.

2. E’ definita OSPITALITA’ DIFFUSA l’offerta ricettiva, a carattere imprenditoriale, esercitata in un centro storico o in un contesto urbano di pregio secondo quanto precisato nel Disciplinare della Classificazione, con camere, suite, unità abitative e servizi dislocati in diversi edifici. La gestione può essere congiunta o disgiunta purché coordinata, in grado di offrire i servizi di alloggio ed eventuale ristorazione, nonché i servizi accessori.

3. Le caratteristiche e le tipologie di ospitalità diffusa sono determinate dalla Giunta Regionale, con apposite direttive amministrative, entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge. Nel medesimo atto la Giunta disciplina eventuali deroghe ai parametri urbanistico- edilizi (altezza interna, distanza finestre e vedute eccetera), privilegiando il recupero filologico degli immobili.

 

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

 

CAPO I

Classificazione

 

     Art. 10. Nozione e competenza

1. Le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, i complessi turistici all’aperto e le loro dipendenze sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle.

2. Ai sensi e per gli effetti della Legge 29 marzo 2001 n.135, la competenza per la classificazione delle strutture ricettive spetta alla Provincia territorialmente competente che provvede con proprio provvedimento.

3. La competenza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della attività ricettiva è del Comune nel cui territorio è ubicata l’area o l’immobile.

 

     Art. 11. Dipendenze

1. L’attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale, anche in dipendenze costituite da locali con ingresso promiscuo, garantendo la riservatezza e la sicurezza dell’ospite. Le dipendenze possono essere anche ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale. Le dipendenze delle strutture ricettive di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 4 della presente legge devono essere ubicate all’interno dell’area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale o nelle immediate vicinanze. Le dipendenze devono essere adeguatamente riconoscibili e sono classificate sulla base dei requisiti previsti nel Disciplinare della Classificazione e devono esporre la targa di classificazione.

 

     Art. 12. Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere

1. Ai fini della classificazione, i requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere sono:

a) capacità ricettiva non inferiore a otto camere e/o suite e/o unità abitative con esclusione delle dipendenze;

b) attrezzature e servizi previsti nel Disciplinare della Classificazione.

2. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione. Ai fini della classificazione, gli alberghi e i motel sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; i villaggi–albergo e le residenze turistico–alberghiere sono contrassegnati con cinque, quattro, tre e due stelle.

3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando presentano gli standard aggiuntivi indicati nel Disciplinare della Classificazione.

 

     Art. 13. Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere

1. Le strutture ricettive devono essere conformi alle prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico–sanitarie e di sicurezza previste dalle leggi in vigore, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 3.

2. Ferma restando la disciplina prevista dalle relative leggi e regolamenti attuativi per le strutture di cui all’articolo 5, commi 10, 11 e 12, le strutture ricettive di cui all’articolo 5, commi 8 e 9 debbono essere realizzate in immobili destinati a civile abitazione.

3. Ai fini della classificazione, ad esclusione delle strutture di cui ai commi 10,11 e 12 dell’art.5, tutte le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti e fornire i servizi minimi previsti nel Disciplinare della Classificazione.

 

     Art. 14. Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto

1. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione.

2. I villaggi–camping sono contrassegnati con quattro, tre e due stelle; i campeggi con quattro, tre, due e una stella; le aree attrezzate di sosta temporanea non sono classificate.

3. I villaggi camping possono assumere la denominazione aggiuntiva di “centro vacanze” qualora siano dotati di impianti con servizi sportivi, commerciali e di svago.

4. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono riservate esclusivamente ad una clientela itinerante. E’ consentita la sosta anche per frazioni di giornata e, comunque, per un periodo non superiore alle settantadue ore consecutive. Nel rispetto degli strumenti urbanistici, le aree devono essere attrezzate per il rifornimento di acqua potabile, energia elettrica, pozzetti di scarico autopulenti, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Possono essere abbinate ad attività di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio ai viaggiatori.

 

CAPO II

Autorizzazione

 

     Art. 15. Procedura

1. Fatte salve le ipotesi disciplinate da altre leggi circa l’avvio di attività ricettive con dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della Legge n.241/1990, la domanda di autorizzazione, unitamente alla richiesta di classificazione, è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune nel cui territorio è situata la struttura che provvede a norma dell’articolo 3 del D.P.R. n. 447/1998, nonché dell’art. 10 del D. Lgs. n.82/2005.

2. La domanda di autorizzazione, corredata da idonea documentazione allegata, deve attestare l’esistenza dei requisiti previsti e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia e deve altresì essere allegata, oltre che dalla richiesta di classificazione di cui al comma precedente, da copia della polizza assicurativa di cui al comma 9 del presente articolo. Nella domanda va indicata la denominazione della struttura che non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell’ambito territoriale dello stesso Comune ovvero nel territorio dei Comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in tema di uso di marchi e insegne. Il richiedente può indicare una denominazione alternativa.

3. La domanda deve eventualmente contenere anche la richiesta per la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, e, inoltre, la richiesta per la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline, francobolli e souvenir.

4. Lo Sportello Unico Attività Produttive, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, trasmette la richiesta di classificazione, corredata dalla documentazione prevista dal Disciplinare della Classificazione, alla Provincia territorialmente competente. Quest’ultima procede, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta ed in collaborazione con l’A.P.T. regionale, con provvedimento dell’Ufficio competente, a classificare la struttura ricettiva, dandone, nei successivi cinque giorni, comunicazione all’interessato e allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

5. Ricevuto il provvedimento provinciale di classificazione, il Comune, nei successivi venti giorni, accerta l’esistenza dei requisiti previsti, verifica che la denominazione della struttura ricettiva rispetti quanto stabilito dal precedente comma 2 e provvede a rilasciare al richiedente l’autorizzazione, che deve contenere:

a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;

b) la denominazione;

c) la classificazione della struttura assegnata dalla Provincia;

d) l’indicazione del carattere, annuale o stagionale, e dei periodi di apertura della struttura ricettiva oltre al numero delle camere, delle suite, delle unità abitative, delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;

e) l’indicazione della capacità ricettiva massima consentita con l’indicazione del numero dei posti letto per ciascuna camera, suite, unità abitative suscettibili di eventuali letti aggiunti ed il numero massimo di letti aggiungibili;

f) l’indicazione delle attività commerciali, infrastrutture e di ristorazione presenti nell’esercizio.

6. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso, da parte del titolare, dell’eventuale gestore e dei loro rappresentanti, dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 e può essere rilasciata a persone fisiche, enti, associazioni e società. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti. In caso di società, associazioni o enti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dai legali rappresentanti.

7. Per quanto concerne il provvedimento provinciale di classificazione, in caso di inerzia o di immotivato ritardo della Provincia territorialmente competente, la Giunta Regionale invita l’Ente delegato a provvedere assegnando un congruo termine, decorso il quale la Giunta stessa provvede direttamente al compimento del singolo atto.

8. L’autorizzazione comunale si intende rilasciata trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione della domanda al Comune territorialmente competente. In tal caso, l’attività può essere avviata con la classificazione riconosciuta dalla Provincia o, qualora quest’ ultima risulti inadempiente, con la classificazione richiesta in sede di domanda, fatta salva l’applicazione dell’articolo 16, comma 6.

9. Le strutture ricettive devono obbligatoriamente stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni ai clienti appositamente stipulata per l’esercizio dell’attività commisurata alla propria capacita ricettiva. Copia del rinnovo della stessa deve essere annualmente inviata al Comune competente.

9 bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui agli articoli 4 e 5, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato dallo sportello unico attività produttive del comune nel cui territorio è situata la struttura al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui al comma 1 del presente articolo. La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge [2].

9 ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 9 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati [3].

 

     Art. 16. Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, eventuali variazioni degli elementi dell’autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune che, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 15 della presente legge, provvede alla modifica del provvedimento.

2. Nel caso di morte del titolare, entro un anno, a pena di decadenza, l’erede o, nel caso di pluralità di eredi richiedenti, il rappresentante comune nominato in base alle norme vigenti o il legale rappresentante della società appositamente costituita, deve presentare domanda di reintestazione dell’autorizzazione, fermo restando il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 6.

3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, nei successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, il subentrante deve presentare domanda di reintestazione dell’autorizzazione, fermo restando il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 6.

4. Per la revisione della classificazione, i titolari dell’autorizzazione all’esercizio della struttura ricettiva, o i loro rappresentanti, devono inoltrare apposita domanda, corredata dalla documentazione giustificativa della richiesta di revisione, allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune che la inoltra alla Provincia. Quest’ultima provvede ai sensi del precedente articolo 15.

5. Nel caso di mancata ottemperanza, nel termine di cui all’articolo 15, da parte della Provincia circa la richiesta di revisione di cui al comma precedente, la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della classificazione richiesta, fatta salva l’applicazione dell’art. 15, comma 7.

6. Qualora la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione inferiore rispetto a quella attribuita, la Provincia procede d’ufficio alla revisione della stessa.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

 

     Art. 17. Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

1. I responsabili delle strutture ricettive comunicano alla Provincia i prezzi massimi che intendono applicare per ogni stagionalità. La comunicazione è inviata entro il 30 Settembre di ogni anno con validità dal 1° Gennaio dell’anno successivo. È altresì consentita, entro il 1° marzo dell’anno successivo una comunicazione per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a decorrere dal 1° Giugno dello stesso anno.

2. Per le strutture ricettive all’aperto, la comunicazione di cui al comma 1 concerne i prezzi di bassa, alta o unica stagione, che si applicano per giornata o per frazione di giornata.

3. Nel caso di campeggi di transito la comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) la tariffa per persona quando sia indifferenziata l’età o, in caso diverso, la distinzione tra tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest’ultima, il limite di età ai fini della sua applicazione;

b) la tariffa per piazzola e la tariffa per unità abitativa;

c) l’orario di scadenza giornaliero delle tariffe di cui alle lettere a) e b).

4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre all’applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 21, comma 8, l‘impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione.

5. Per le nuove strutture ricettive, o qualora ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 16, commi 2 e 3, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione all’ esercizio o a quello alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 8.

6. I prezzi applicati sono comprensivi di I.V.A. e devono specificare se includono il solo pernottamento, il pernottamento e la prima colazione, la mezza pensione e la pensione completa.

 

     Art. 18. Periodi di apertura delle strutture ricettive

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive possono essere annuali o stagionali. L’apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per periodi temporanei, non inferiori a tre mesi consecutivi, nell’arco dello stesso anno.

2. I periodi di apertura devono essere comunicati al Comune che provvede ad informare la Provincia.

 

     Art. 19. Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive

1. E’ fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella contenente:

a) la denominazione e l’indirizzo della struttura ricettiva;

b) la tipologia;

c) la classificazione;

d) la capacità ricettiva massima;

e) l’orario entro cui lasciare libero l’alloggio;

f) l’orario limite entro il quale si serve la colazione;

g) i prezzi massimi, praticati per l’anno solare in corso e regolarmente comunicati alla Provincia competente, riguardanti le camere, le unità abitative, le piazzole, nonché i supplementi applicati, per ogni stagionalità, al giorno e per gli eventuali soggiorni minimi richiesti;

h) l’indicazione della Provincia competente e della procedura per inoltrare eventuali reclami.

2. I dati indicati nel precedente comma 1, aggiornati in base alla comunicazione di cui al precedente articolo 17, devono essere contenuti in un cartellino esposto ben visibilmente:

a) in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere;

b) in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere, ad esclusione di case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi di montagna e rifugi escursionistici;

c) in ogni unità abitativa delle strutture ricettive all’aperto.

3. In tutte le strutture ricettive, nella zona di ricevimento degli ospiti, è fatto obbligo di esporre altresì l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.

4. E’ fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive il piano di emergenza con l’indicazione delle vie di fuga.

5. E’ altresì obbligatorio esporre il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata:

a) all’esterno e all’interno dell’area ricevimento della struttura ricettiva alberghiera ed eventuali dipendenze;

b) all’esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera;

c) nella zona di ricevimento degli ospiti di ciascuna struttura ricettiva all’aperto.

 

     Art. 20. Chiusura delle strutture ricettive

1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono restare chiuse per un periodo ordinario massimo di trenta giorni all’anno, anche non consecutivi. E’ consentita, previa autorizzazione, un’ulteriore chiusura motivata di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune.

2. La chiusura per la ristrutturazione dell’immobile della struttura ricettiva è consentita per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi per accertate e comprovate esigenze tecniche.

3. Salvo il periodo ordinario di chiusura di cui al comma 1, tutte le altre ipotesi di chiusura delle strutture ricettive devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

4. La chiusura temporanea non conforme ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera d).

5. La chiusura per cessazione dell’attività della struttura ricettiva è comunicata al Comune con un preavviso di almeno tre mesi, salvo comprovate ed urgenti esigenze tecniche ed organizzative.

 

     Art. 21. Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Comune territorialmente competente, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all’articolo 1 della legge 25 agosto del 1991, n. 284, irroga le seguenti sanzioni:

a) esercizio, anche occasionale, di una attività ricettiva senza autorizzazione, soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all’immediata chiusura dell’esercizio;

b) mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;

c) mancata esposizione dei cartelli indicanti il piano di emergenza con relative vie di fuga, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00;

d) chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 18, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;

e) applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;

f) superamento, in forma permanente, della capacità ricettiva autorizzata, eccezion fatta per le strutture ricettive all’aperto, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni posto letto in più;

g) mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;

h) inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;

i) mancata esposizione del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00;

j) attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un’attrezzatura non corrispondente a quella realmente posseduta o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00;

k) mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;

l) mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici di cui al successivo articolo 22, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;

m) accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona per giorno;

m bis) I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui ai commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 15, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio [4].

 

     Art. 22. Registrazione delle persone alloggiate

1. Ai fini delle rilevazioni statistiche, i titolari o i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare alla Regione Basilicata, nei modi indicati nel Disciplinare della Classificazione, il movimento degli ospiti entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pena l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera e).

 

     Art. 23. Vigilanza e informazione

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.

2. La Provincia ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione della presente legge ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. Nel caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della presente legge, il Comune, con atto scritto, diffida il titolare o il gestore a rimuovere l’irregolarità contestata entro un termine massimo di trenta giorni, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione amministrativa nei seguenti casi:

a) mancata rimozione dell’irregolarità contestata ai sensi del precedente comma 3 entro il periodo di chiusura temporanea deciso dal Comune;

b) esercizio dell’attività ricettiva durante il periodo di sospensione di cui al comma 3;

c) mancata apertura della struttura ricettiva entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione salvo proroga concessa dal Comune in caso di comprovate esigenze tecniche e/o organizzative;

d) sospensione dell’attività per un periodo superiore ai dodici mesi, eccezion fatta per l’ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2;

e) perdita, da parte del titolare o del gestore dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 6, della presente legge;

f) nelle ipotesi previste dall’articolo 100 del R.D. n. 773/1931;

g) applicazione, negli ultimi ventiquattro mesi, di almeno quattro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.21.

5. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla Provincia territorialmente competente.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. Disciplinare della classificazione [5]

1. Per garantire un livello omogeneo dei servizi offerti dalle strutture ricettive su tutto il territorio regionale ed in attuazione dell’art. 2 comma 193 lett. a) della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 in materia di identificazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, che ha il fine di armonizzare gli stessi sull’intero territorio nazionale, la Regione Basilicata, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto della Giunta regionale approva il Disciplinare della Classificazione nel quale sono previsti, ai fini della classificazione, le caratteristiche, le condizioni, i requisiti minimi strutturali e di servizio, nonché le dotazioni minime di servizio.

2. Nelle more dell’approvazione del Disciplinare della Classificazione, l’A.P.T. provvede al rilascio di provvedimenti temporanei di classificazione secondo le procedure e le specifiche tecniche sinora seguite.

3. Nel Disciplinare di Classificazione la Regione istituisce altresì la Carta dei servizi turistici di cui all’art. 2 della presente legge.

 

      Art. 24 bis. Disposizioni finali [6]

1. Tutte le classificazioni delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata dettate negli strumenti urbanistici generali e attuativi della Regione Basilicata e dei suoi enti territoriali nelle relative Norme Tecniche di Attuazione in contrasto con la normativa contenuta nella presente legge devono ritenersi, di diritto e di fatto, uniformate alla disciplina classificatoria alberghiera ed extra – alberghiera, comprensiva delle relative equiparazioni, di cui agli artt. 4 e ss. della presente legge.

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione.

2. Le strutture ricettive, la cui classificazione o individuazione tipologica non risulti corrispondente ai requisiti di cui alla presente legge, devono adeguare la propria struttura entro centottanta giorni dalla pubblicazione della stessa chiedendo la corrispondente nuova classificazione.

3. Qualora entro i termini di cui al comma precedente la struttura ricettiva non abbia realizzato gli adeguamenti, la Provincia provvede alla nuova classificazione e/o cambio della tipologia ricettiva dell’esercizio e il Comune alla revisione dell’autorizzazione.

 

     Art. 26. Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 53 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[6] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.