§ 2.4.44 - L.R. 7 agosto 2002, n. 31.
L.R. Statuto della Comunità Montana del Vulture.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:07/08/2002
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Natura giuridica.
Art. 3.  Sede.
Art. 4.  Finalità.
Art. 5.  Funzioni.
Art. 6.  Programmazione e cooperazione interistituzionali.
Art. 7.  Stemma e Gonfalone.
Art. 8.  Albo pretorio.
Art. 9.  Carattere e contenuto.
Art. 10.  Interpretazione.
Art. 11.  Modifiche e abrogazioni.
Art. 12.  Pubblicazione.
Art. 13.  Caratteri e materie.
Art. 14.  Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche.
Art. 15.  Interpretazione.
Articolazione degli Organi  
Art. 16.  Gli Organi elettivi.
Art. 17.  Attribuzioni e competenze.
Art. 18.  Costituzione del Consiglio.
Art. 19.  Elezioni, dimissioni e surrogazione dei Consiglieri.
Art. 20.  Diritti e doveri del Consigliere Generale.
Art. 21.  Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana, cause e decadenza.
Art. 22.  Decadenza da Consigliere della Comunità Montana del Vulture.
Art. 23.  Convocazione e presidenza della seduta del Consiglio in assenza di Giunta in carica.
Art. 24.  Modalità di convocazione del Consiglio Generale.
Art. 25.  Convocazione del Consiglio Generale a richiesta dei Consiglieri.
Art. 26.  Pubblicazione delle sedute.
Art. 27.  Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Art. 28.  Sedute.
Art. 29.  Votazioni.
Art. 30.  Astensione obbligatoria.
Art. 31.  Validità delle proposte.
Art. 32.  Commissioni.
Art. 33.  Gruppi consiliari.
Art. 34.  Composizione Giunta Esecutiva.
Art. 35.  Mozione di sfiducia.
Art. 36.  Decadenza, dimissioni, cessazione dalla carica di assessore.
Art. 37.  Attribuzione della Giunta.
Art. 38.  Attribuzione del Presidente.
Art. 39.  Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva.
Art. 40.  Surrogazione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice Presidente e degli Assessori.
Art. 41.  Principi generali di gestione.
Art. 42.  Principi generali di organizzazione.
Art. 43.  Principi generali di materia di personale.
Art. 44.  Incompatibilità in materia di personale.
Art. 45.  Segretario.
Art. 46.  Vacanza del posto o assenza del titolare.
Art. 47.  Principi generali.
Art. 48.  Strumenti di programmazione.
Art. 49.  Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico.
Art. 50.  Programmi Annuali Operativi.
Art. 51.  Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.
Art. 52.  Forme di gestione.
Art. 53.  Gestione finanziaria.
Art. 54.  Organo di revisione.
Art. 55.  I contratti.
Art. 56.  Servizio di tesoreria.
Art. 57.  Conferenza dei sindaci.
Art. 58.  Adesione ad enti e associazioni.
Art. 59.  Diritto.
Art. 60.  Diritto all’informazione.
Art. 61.  Diritto di uguaglianza e imparzialità.
Art. 62.  Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 63.  Diritto di consultazione e controllo sociale.
Art. 64.  Istanza e petizioni.
Art. 65.  Entrata in vigore dello Statuto.


§ 2.4.44 - L.R. 7 agosto 2002, n. 31.

L.R. Statuto della Comunità Montana del Vulture.

(B.U. 7 agosto 2002, n. 52).

 

     Articolo unico.

     E’ approvato, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 della L.R. 17.2.1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana del Vulture nel testo allegato.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente Statuto col termine:

     a) Comunità Montana si intende la Comunità Montana del “Vulture”;

     b) legge sulla montagna si intende la legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche;

     c) ordinamento locale si intende la legge 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

     d) disposizione sulla legge in generale si intende le preleggi al Codice Civile vigente;

     e) per Consiglio generale si intende il Consiglio della Comunità Montana del Vulture.

 

     Art. 2. Natura giuridica.

     1. La Comunità Montana del “Vulture”, è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata tra i Comuni di Atella - Barile - Ginestra - Maschito - Melfi - Rampolla - Rapone - Rionero in Vulture - Ripacandida - Ruvo del Monte - San Fele - Venosa.

     2. La Comunità Montana del Vulture è Ente Locale Sovracomunale quale unione dei comuni montani avente lo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio associato delle funzioni comunali.

     3. La Comunità Montana promuove, programma ed attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.

 

     Art. 3. Sede.

     1. La Comunità Montana ha la propria sede legale nel Comune di Rionero in Vulture (PZ).

     2. Gli organi della Comunità Montana del Vulture possono riunirsi in luoghi diversi da tale sede.

     3. Per una più funzionale organizzazione del servizio, con delibera del Consiglio Comunitario è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte della Comunità Montana del Vulture.

 

     Art. 4. Finalità.

     1. La Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e persegue i seguenti obiettivi:

     a) rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;

     b) promuove, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione del territorio montano favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso la Comunità Montana, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del programma regionale;

     c) sostiene, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa montana attuale e potenziale;

     d) tutela e conserva il patrimonio monumentale, storico, artistico ed archeologico, dei centri storici, garantendone il godimento da parte della collettività;

     e) promuove, singolarmente o in associazione con altre Comunità Montane, nell’ambito del proprio territorio e d’intesa con i Comuni ed altri enti interessati, la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari, e la costituzione di consorzi forestali;

     f) promuove l’esercizio associato di funzioni e la gestione associata di servizi pubblici, la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con i Comuni che la compongono, con le Comunità Montane contermini, con gli Enti sovracomunali, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui gli Enti sono dotati;

     g) individuare le forme, i tempi e le modalità della organizzazione della vita comunitaria che risultino adeguate alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici; operare attuando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi; operare con l’impegno di creare condizioni di pari opportunità in ogni aspetto della vita sociale;

     h) promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità partecipando, nei modi di legge, al finanziamento e allo sviluppo di forme associative e di cooperazione; a tal fine la Comunità Montana sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato, degli obiettori di coscienza e delle libere associazioni;

     i) la tutela, la promozione e lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese, favorendo l’associazionismo e la cooperazione al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti dell’habitat montano sui mercati nazionali ed internazionali;

     l) la valorizzazione del patrimonio montano e delle tradizioni locali anche al fine di uno sviluppo turistico per l’intero arco dell’anno;

     m) nell’ambito dei piani di sviluppo e dei programmi di intervento, la conservazione e difesa dell’ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche;

     n) lo sviluppo delle attività turistiche mediante rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e servizi;

     o) favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione montana;

     p) fornire alla popolazione residente nella zona montana, riconoscendo alla stessa la funzione di servizio che svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano;

     q) promozione dell’occupazione attraverso la realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e dei bacini idrominerari mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche minerali;

     r) individua e sostiene attraverso opportuni finanziamenti iniziative rivolte alla valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano idonee al potenziamento della zona stessa;

     s) riconoscere che tutte le persone hanno diritto di insediarsi dove più lo ritengono opportuno per garantire a se stessi e alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale.

     Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i Comuni associati, con gli altri Enti e le associazioni di volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

     t) promuove il collegamento con i propri emigrati anche mediante l’adesione ad Enti ed Associazioni specifici.

 

     Art. 5. Funzioni.

     1. La Comunità Montana è titolare di funzioni attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.

     2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.

     3. E’ titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e della Regione ad essi delegate.

     4. Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.

     5. In particolare:

     a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell’Unione Europea e dalla legge nazionale e regionale;

     b) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo;

     c) adotta il Piano Pluriennale di opere ed interventi e i suoi aggiornamenti in armonia con la programmazione regionale e provinciale, e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, che concorrono alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo socio-economico;

     d) partecipa, insieme agli altri Enti Locali, alla realizzazione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive attivati presso le competenti strutture comunali, nell’ottica della semplificazione e dello snellimento delle funzioni amministrative;

     e) esprime il parere preventivo ed obbligatorio in caso di utilizzazione delle risorse del suolo e del sottosuolo;

     f) predispone, coordina ed attua programmi di interventi intesi a dotare il proprio territorio, con la esecuzione di opere pubbliche, delle infrastrutture idonee a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a consentire la base di sviluppo economico;

     g) promuove il turismo valorizzando la montagna quale risorsa turistica e mediante la predisposizione di programmi di riqualificazione strutturali e di risorse per attività promozionali ed incentivanti;

     h) tutela e valorizza il patrimonio boschivo, anche attraverso la promozione di iniziative imprenditoriali, la prevenzione di episodi di danneggiamento, il recupero dei territori incolti ed abbandonati, la bonifica montana, l’individuazione delle aree di particolare pregio ambientale;

     i) per sopperire alla mancanza di mezzi, strutture e personale dei singoli comuni membri e nell’ottica dell’efficienza, economicità e della produttività di servizi, esercita funzioni e servizi comunali, proprie o ad essi delegate, in materia di:

     - raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione di energia;

     - trasporto scolastico;

     - organizzazione del servizio di polizia municipale;

     - di valorizzazione e promozione dei beni culturali;

     - nella realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

     - nella realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani allo scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

     - nella realizzazione di opere pubbliche d’interesse sovracomunale nel territorio dei comuni membri;

     l) opera quale sportello dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali;

     m) attua ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

 

     Art. 6. Programmazione e cooperazione interistituzionali.

     1. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato ed armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

     2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

 

     Art. 7. Stemma e Gonfalone.

     1. La Comunità Montana del Vulture, con deliberazione del Consiglio, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone sentiti i Comuni membri.

 

     Art. 8. Albo pretorio.

     1. La Comunità Montana del Vulture ha un proprio Albo Pretorio, tenuto in luogo accessibile al pubblico per l’affissione delle deliberazioni e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

     2. Responsabile, con gli adempimenti connessi con la tenuta all’Albo Pretorio, sarà un dipendente individuato dal Segretario che provvederà alla pubblicazione degli atti secondo i termini e le modalità previste dalla legge.

 

TITOLO II

AUTONOMIA NORMATIVA

 

CAPO I

STATUTO

 

     Art. 9. Carattere e contenuto.

     1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comunità Montana.

     2. In particolare lo Statuto disciplina:

     a) l’articolazione, la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni degli organi politici;

     b) l’attività di programmazione;

     c) le forme di collaborazione con i Comuni associati;

     d) le modalità di gestione dei servizi;

     e) le forme di partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.

 

     Art. 10. Interpretazione.

     1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

     2. E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica.

     3. E’ ammesso il ricorso all’intenzione del formatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del Consiglio Generale.

     4. Sono ammesse sia l’interpretazione estensiva che quella restrittiva fatte comunque dall’Organo Consiliare.

 

     Art. 11. Modifiche e abrogazioni.

     1. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da un quinto dei Consiglieri generali assegnati o da un terzo dei comuni membri con deliberazione adottata ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 17.02.1993.

     2. Le proposte di modifica, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame del Consiglio Generale entro 30 giorni dalla presentazione.

     3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

     4. L’abrogazione o la modificazione dell’intero statuto o di una singola norma sono disposte esclusivamente con l’atto di approvazione da parte del Consiglio Regionale.

 

     Art. 12. Pubblicazione.

     1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione anche all’Albo Pretorio della Comunità Montana.

 

CAPO II

REGOLAMENTI

 

     Art. 13. Caratteri e materie.

     1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

     2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

 

     Art. 14. Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche.

     1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio Generale che la esercita su iniziativa della Giunta Esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica.

     2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

     3. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stessa.

     4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

 

     Art. 15. Interpretazione.

     1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’art. 10 per l’interpretazione dello statuto.

 

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DELLA COMUNITA’ MONTANA

 

CAPO I

ORGANI POLITICI DELLA COMUNITA’ MONTANA

 

SEZ. I

     Articolazione degli Organi

 

     Art. 16. Gli Organi elettivi.

     1. Gli Organi elettivi sono:

     a) il Consiglio Generale;

     b) il Presidente del Consiglio Generale;

     c) la Giunta Esecutiva;

     d) il Presidente della Giunta Esecutiva.

     2. Essi esprimono la volontà politica amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalle leggi e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

     3. La nomina, l’attribuzione e il funzionamento del Presidente del Consiglio Generale avverrà con apposito regolamento.

     4. Le elezioni, la revoca, le dimissioni dei restanti organi sarà regolata dalla legge e dalle norme del presente statuto.

 

SEZ. II

Consiglio Generale

 

     Art. 17. Attribuzioni e competenze.

     1. Il Consiglio Generale ha competenza limitata ai seguenti atti:

     a) Statuto e regolamenti;

     b) Piani e programmi strategici;

     c) Bilancio di previsione e relativi allegati;

     d) Rendiconto della gestione;

     e) Elegge il Presidente del Consiglio Generale, il Presidente della Giunta Esecutiva, gli Assessori, il Revisore dei Conti, i Componenti delle Commissioni Consiliari;

     f) Nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, fatta eccezione la competenza in materia del Presidente della Giunta Esecutiva, entro 45 giorni dall’elezione della Giunta;

     g) Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti;

     h) Accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia;

     i) Atti di indirizzo per l’esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri;

     l) Contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio Generale ed emissione di prestiti obbligazionari;

     m) Adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalle leggi, regolamenti e dal presente statuto.

     2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d’urgenza da altri Organi, salvo le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta successiva, da tenersi nei 60 giorni successivi, pena la decadenza della deliberazione adottata.

 

     Art. 18. Costituzione del Consiglio.

     1. Il Consiglio della Comunità Montana del Vulture è costituito da rappresentanti dei Comuni che la compongono, esso si riunisce di norma nella sala consiliare della Comunità Montana del Vulture.

     2. Qualora la Giunta lo ritenga opportuno il Consiglio si può riunire nelle sedi comunali dei Comuni che la costituiscono.

     3. Ad ogni Comune spettano 3 rappresentanti, di cui uno della minoranza del Consiglio Comunale, da nominarsi ai sensi dell’art. 9 della L.R. 17 febbraio 1993 n. 9.

     4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

     5. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere Generale della Comunità Montana del Vulture, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, che costituisce titolo e condizione dell’appartenenza al Consiglio Generale della Comunità Montana, decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità stabilite dalla legge.

     6. I Consiglieri decaduti durano in carica fino alla presa d’atto dei nuovi rappresentanti da parte del Consiglio Generale.

 

     Art. 19. Elezioni, dimissioni e surrogazione dei Consiglieri.

     1. I Consigli comunali provvedono alla elezione e alla surrogazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana con le modalità ed entro i termini fissati dalla L.R. 17 febbraio 1993 n. 9 e durano in carica 5 anni.

     2. Il Consiglio Generale della Comunità Montana si intende legittimamente rinnovato con l’acquisizione agli atti, delle attestazioni dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti di almeno i 4/5 dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

     3. I Consiglieri Generali della Comunità Montana eletti nei Consigli dei Comuni non interessati dalla tornata elettorale entrano per il conteggio di tale quorum.

     Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni e il raggiungimento di tale quorum, il segretario ne dà immediata comunicazione al Presidente uscente.

     4. In caso di inadempienza di qualcuno dei Comuni membri all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale della Comunità Montana, trascorsi dieci giorni dal termine ultimo assegnato dalla legge, il presidente è tenuto a segnalare il caso al Prefetto.

     5. Le dimissioni da Consigliere Generale della Comunità Montana sono presentate in forma scritta al Presidente della Giunta Esecutiva della Comunità Montana, il quale ne dà immediata comunicazione ai sindaci dei comuni interessati per i provvedimenti di competenza, le stesse si intendono irrevocabili dal momento della acquisizione al protocollo della Comunità Montana.

     6. I consigli comunali interessati provvedono alla surrogazione dei consiglieri Generali della Comunità Montana, entro 20 giorni dalla comunicazione del Presidente della Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

     7. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni del presente statuto.

     8. Il Consiglio Generale, dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli Comunali dei Comuni membri, e sino al suo rinnovo potrà adottare solo gli atti derivanti da obblighi di legge e quelli urgenti ed improrogabili.

 

     Art. 20. Diritti e doveri del Consigliere Generale.

     1. Il Consigliere Generale rappresenta l’intera Comunità Montana del Vulture ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

     Ha il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall’art. 39, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

     Egli ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti della Comunità Montana del Vulture.

     Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

     2. Il consigliere può proporre interpellanze, interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

     Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente della Giunta Esecutiva senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

     3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle Commissioni Consiliari delle quali fa parte.

     4. Lo statuto prevede i casi in cui l’inattività del Consigliere comporta obbligatoriamente la decadenza dalla carica.

     5. Ha, altresì, il diritto di costituire un gruppo consiliare, formato da non meno di 2 Consiglieri per gruppo.

     6. I singoli Consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in numero di almeno 2 Consiglieri per gruppo.

     7. I Consiglieri, nell’esercizio delle proprie funzioni, devono comportarsi secondo il principio dell’imparzialità e di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’art. 77, comma 2 del T.U.EE.LL. Decreto Legislativo n. 267/2000, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

 

     Art. 21. Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana, cause e decadenza.

     1. Nella prima seduta di insediamento il Consiglio Generale procede alla convalida dell’elezione dei propri componenti, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

     2. Il Consigliere eletto dal rispettivo consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere Generale della Comunità Montana, in un momento successivo, rispetto all’ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere Generale della Comunità Montana deve essere convalidato dal Consiglio.

     3. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme previste dal titolo III nel Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

 

     Art. 22. Decadenza da Consigliere della Comunità Montana del Vulture.

     1. Il Consigliere Generale che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Generale.

     2. A tale riguardo, il Presidente della Giunta Esecutiva, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo.

     Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente della Giunta Esecutiva eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.

     Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Generale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

     3. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

 

     Art. 23. Convocazione e presidenza della seduta del Consiglio in assenza di Giunta in carica.

     1. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal Presidente uscente, entro dieci giorni dall’avvenuto rinnovo del Consiglio Generale, così come previsto dall’articolo 12 della Legge Regionale n. 9 del 17.02.1993.

     2. In caso di inadempienza del Presidente uscente, nei successivi dieci giorni, provvede il Vice Presidente della Giunta Esecutiva uscente, in mancanza di questo dagli Altri Assessori di anzianità anagrafica, altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

     3. La seduta di cui al primo comma e le eventuali sedute successive, fino alla avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

     4. Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima sino all’avvenuta elezione del nuovo Presidente.

     5. Nei casi di dimissioni del Presidente della Giunta Esecutiva, della Giunta Esecutiva o negli altri casi in cui bisogna procedere all’elezione del Presidente della Giunta Esecutiva o della Giunta Esecutiva si applica il comma 5 dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 9 del 17.02.1993.

 

     Art. 24. Modalità di convocazione del Consiglio Generale.

     1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, su iniziativa propria o deliberata dalla Giunta Esecutiva o a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, che formula l’ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

     2. L’avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora di inizio della seduta, con l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni utili prima di quello fissato per la seduta o a mezzo notifica a mano dal messo comunitario al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno tre giorni utili prima di quello stabilito per le adunanze, tuttavia in caso d’urgenza, i termini sono ridotti a 48 ore, e su convocazione a mezzo di telegramma o fax.

     3. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all’ordine del giorno.

     4. Nell’avviso di convocazione a mezzo telegramma l’ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica. L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti posti all’ordine del giorno.

     5. Il Presidente prima della conclusione della seduta di consiglio, può disporre l’aggiornamento dei lavori all’altro giorno già fissato, nell’avviso di convocazione, per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno.

 

     Art. 25. Convocazione del Consiglio Generale a richiesta dei Consiglieri.

     1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati della Comunità Montana deve contenere l’indicazione univoca del progetto degli argomenti, di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate del presente statuto.

     2. L’esame della richiesta di convocazione è fatta dalla giunta con proprio atto deliberativo.

     3. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste e ritenute ammissibili a norma del comma precedente, e la seduta deve svolgersi entro 30 giorni dalla data del deposito, presso la segreteria della Comunità Montana, della richiesta dei Consiglieri Generali.

 

     Art. 26. Pubblicazione delle sedute.

     1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l’avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno della riunione del Consiglio.

     2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso.

     3. Il Presidente per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicazione delle sedute del Consiglio.

 

     Art. 27. Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

     1. Il Consiglio adotta, nell’ambito del presente statuto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito da presente statuto.

     2. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

     3. Detto regolamento disciplina altresì la costituzione, la composizione, le competenze e le norme di funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali.

     4. Disciplina inoltre la costituzione dei gruppi consiliari e stabilisce le norme per la dichiarazione di appartenenza dei Consiglieri ai gruppi stessi e per la nomina dei capigruppo.

     5. Ciascun gruppo consiliare deve essere costituito da un numero minimo di Consiglieri fissato dal regolamento e dette norme devono garantire la libertà di ciascun Consigliere di non doversi obbligatoriamente schierare per un gruppo consiliare predeterminato.

     6. Deve pertanto essere prevista la possibilità per ciascun Consigliere di aderire ad un gruppo misto che al suo interno non prevede alcun vincolo prefissato e devono essere dettate regole per censurare eventuali tentativi di inquinamento delle autonome decisioni di detto gruppo.

     7. Il regolamento disciplina inoltre le funzioni attribuite ai capigruppo e prevede e disciplina la conferenza dei capigruppo consiliari.

 

     Art. 28. Sedute.

     1. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri Generali assegnati.

     2. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo al seduta di prima convocazione, ed entro 10 giorni dalla stessa, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri Generali assegnati. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio Generale può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

     3. La presenza dei Consiglieri neo designati verrà presa in considerazione ai fini della validità della seduta di convalida.

     4. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica, altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

     5. Colui che presiede è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

     6. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all’ordine del giorno dei lavori, il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazione o trattare argomenti non iscritti all’ordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione.

     7. Il Consiglio non può in ogni caso deliberare né trattare alcun argomento prima di aver proceduto alla convalida dei Consiglieri eletti ed all’elezione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva e della Giunta Esecutiva.

 

     Art. 29. Votazioni.

     1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva, della Giunta Esecutiva o dei singoli suoi componenti, e salvo i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

     2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo statuto.

     3. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessari a rendere valida la seduta. Non concorrono invece a determinare il numero legale, per la validità dell’adunanza, i Consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall’aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.

     4. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.

     5. Per le deliberazioni di nomina di competenza del Consiglio è sufficiente, fatte salve diverse specifiche disposizioni, la maggioranza semplice, e risulterà eletto colui che avrà conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi ed, in caso di parità, il più anziano di età.

     6. Per le nomine in cui è prevista l’elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti, nei limiti dei posti conferibili, in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

     7. Tale elezione deve avvenire con voto separato.

 

     Art. 30. Astensione obbligatoria.

     1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigente.

     2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario.

     4. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario, ovvero, lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

 

     Art. 31. Validità delle proposte.

     1. Le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni in ordine alla regolarità tecnica e contabile, alla copertura finanziaria e alla legittimità previste dalla legge.

     2. Per le proposte di elezione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva e della Giunta Esecutiva, per la mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei loro confronti, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità Montana in altri enti, i pareri si limitano alla verifica dell’osservanza delle procedure previste e dalla regolarità formale delle proposte stesse.

     3. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico e per quelli privi di contenuto dispositivo.

 

     Art. 32. Commissioni.

     1. Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni Permanenti.

     Il regolamento ne stabilisce il numero, la competenza, le norme di funzionamento e la composizione.

     Le Commissioni esaminano preventivamente gli argomenti di competenza del Consiglio Comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere, concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

     2. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente della Giunta Esecutiva, i componenti della Giunta Esecutiva, e i capigruppo consiliari, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi e i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

     3. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno il diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza il diritto di voto, e di sottoporre altresì all’esame della stessa argomenti diversi da quelli del comma 2.

     4. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni temporanee, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono le medesime di quelle permanenti.

     Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

 

     Art. 33. Gruppi consiliari.

     1. In seno al Consiglio Comunitario sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

     2. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente.

     3. In mancanza è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.

     4. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni di consulenza politico-amministrativa.

     5. Il regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei capigruppo.

 

SEZ. III

Giunta Esecutiva

 

     Art. 34. Composizione Giunta Esecutiva.

     1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sei.

     2. Il Consiglio Generale elegge nella prima adunanza, con un’unica votazione, subito dopo la convalida dei Consiglieri Generali assegnati, il Presidente della Giunta Esecutiva, il Vice-Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta Esecutiva.

     3. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentare al segretario, almeno due giorni utili prima della seduta, nella quale è iscritto all’ordine del giorno l’elezione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva, della Giunta esecutiva.

     4. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla comunità montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva, dei componenti della Giunta Esecutiva e le rispettive dichiarazioni di accettazione.

     5. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente della Giunta Esecutiva.

     6. L’elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana.

     7. La Giunta resta in carica, nella pienezza dei suoi poteri, sino all’insediamento di una nuova Giunta solo per l’adempimento degli atti obbligatori previsti dalla legge e dal presente Statuto.

     8. In caso di assoluta impossibilità della Giunta, a provvedere all’adempimento dei suddetti atti obbligatori e sino all’insediamento di una nuova Giunta o Commissario, provvede il Presidente o chi legittimamente lo sostituisce nei termini del presente Statuto.

     9. Nel caso non si raggiunge la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive sedute distinte e comunque, entro 60 giorni dalla convalida del Consiglio.

     10. Qualora la maggioranza assoluta dei voti favorevoli non venga raggiunto in nessuna delle sedute il Consiglio è sciolto.

     11. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente. In caso di dimissioni del Presidente della Giunta Esecutiva che restano comunque irrevocabili, o della maggioranza degli Assessori, la Giunta Esecutiva decade, ed i 60 giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni al segretario.

 

     Art. 35. Mozione di sfiducia.

     1. Il voto del Consiglio generale comunitario, contrario ad una proposta del Presidente della Giunta Esecutiva o della Giunta Esecutiva, non comporta le dimissioni degli stessi.

     2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

     3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell’articolo 141 della legge 267/2000.

     4. Il Presidente della Giunta Esecutiva e gli Assessori partecipano alla discussione, che si svolge in seduta pubblica, ed alla votazione sulla mozione di sfiducia nei loro confronti proposta.

 

     Art. 36. Decadenza, dimissioni, cessazione dalla carica di assessore.

     1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

     a) morte;

     b) dimissioni;

     c) revoca;

     d) decadenza.

     2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al segretario che ne dà comunicazione al Presidente, il quale le iscrive all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, da tenersi comunque non oltre i 30 giorni dall’avvenuta presentazione.

     3. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e quindi irrevocabili dal momento della presentazione.

     4. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori, su proposta del Presidente, quando non svolgono un’azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l’elezione del Presidente e della Giunta. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

     5. Gli Assessori singoli decadono dalla carica per il mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o nel momento in cui il Consiglio prende atto della nomina dei nuovi rappresentanti. La sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa avviene in Consiglio, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza, su proposta del Presidente della Giunta esecutiva, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nella prima votazione, e con la maggioranza semplice nella successiva, da effettuarsi comunque nella stessa seduta.

 

     Art. 37. Attribuzione della Giunta.

     1. Alla Giunta esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali che non rientrano nella competenza del Consiglio Generale, del Presidente della Giunta Esecutiva e dei dirigenti.

     2. La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze, gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

     3. La Giunta Esecutiva adotta i regolamenti ad essi riservati dalla legge.

     4. La Giunta delibera con la maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

     5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Possono conferire alle sedute di Giunta i funzionari, esperti e tecnici invitati dal Presidente della Giunta Esecutiva a riferire su particolari problemi.

     6. La determinazione dell’ordine del giorno e le modalità di convocazione vengono stabiliti dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza del Vice-Presidente dall’Assessore, secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

 

SEZ. IV

Il Presidente della Giunta Esecutiva

 

     Art. 38. Attribuzione del Presidente.

     1. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne sottoscrive, unitamente al segretario, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

     2. E’ responsabile dell’esecuzione delle decisioni della Giunta e del Consiglio.

     3. Cura il normale andamento degli atti amministrativi, e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla Giunta e dal Consiglio e all’espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate alla Comunità Montana del Vulture.

     4. Stabilisce gli argomenti posti all’ordine del giorno della Giunta e del Consiglio e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.

     5. Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto, impartisce direttive generali al segretario in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza, e sull’intera gestione amministrativa degli uffici.

     6. Firma i verbali e le deliberazioni della Giunta Esecutiva unitamente al segretario.

     7. Impartisce ai componenti della Giunta Esecutiva direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente.

     8. Coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta, viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente.

     9. Promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche sulle attività degli uffici e dei servizi.

     10. Può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate.

     11. Promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui essa fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità Montana.

     12. Conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, salvo l’intervento dell’organo competente all’adozione del provvedimento stesso.

     13. Stipula accordi di programma fermo restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo.

     14. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della comunità presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

 

     Art. 39. Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva.

     1. Il Vice Presidente è l’assessore designato, nel documento programmatico, a ricoprire tale carica.

     2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

 

     Art. 40. Surrogazione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice Presidente e degli Assessori.

     1. Il Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta Esecutiva rimangono in carica fino al momento della sostituzione da parte di nuovi eletti.

     2. In caso di assenza, di impedimento del Presidente della Giunta Esecutiva e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

     3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più assessori il Presidente propone al Consiglio il nome di chi li dovrà sostituire e la sostituzione avverrà in base alle norme stabilite dal presente Statuto.

 

TITOLO IV

TECNOSTRUTTURE

 

CAPO I

Principi e criteri direttivi

 

     Art. 41. Principi generali di gestione.

     1. Il funzionamento degli uffici si basa sul principio della netta separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico che competono agli organi elettivi, e i poteri di gestione amministrativa e tecnica che sono attribuiti ai dirigenti.

     2. Agli organi elettivi competono in particolare le funzioni propulsive, relativa all’inizio dei procedimenti a carattere discrezionale e quelle di controllo, volte ad accertare sia la correttezza amministrativa e tecnica dei compiti svolti dai dirigenti sia l’efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell’ente.

     3. Spetta ai dirigenti l’esclusiva competenza di determinare, sotto la loro responsabilità e nel rispetto dei programmi e delle indicazioni fissate dall’amministrazione, i tempi e i metodi operativi necessari per l’attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi stessi.

     4. La Presidenza delle Commissioni di gare e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi delle procedure d’appalto, indipendentemente dalle procedure adottate e la stipulazione dei contatti, sarà regolata da apposito regolamento.

     5. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si informano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l’attribuzione delle competenze, di cui sopra, ai dipendenti tutti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali delle diverse strutture.

     6. Detti regolamenti determinano gli atti di esclusiva competenza dei dirigenti che devono, sistematicamente, essere portati a conoscenza degli organi elettivi al fine del potere di controllo ad esso spettanti.

 

     Art. 42. Principi generali di organizzazione.

     1. L’ordinamento degli uffici e servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite, e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall’amministrazione.

     2. L’organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile, sia alle mutevoli esigenze che derivano dai programmi concreti fissati dall’amministrazione, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità.

     A tal fine le dotazioni di personale, previste per ciascuna struttura, sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione anche nei periodi prefissati nell’ambito della dotazione organica complessiva in attuazione del principio della piena mobilità all’interno dell’ente, solo nel rispetto di criteri generali normativi stabiliti.

 

     Art. 43. Principi generali di materia di personale.

     1. La gestione del personale si ispira ai principi dell’efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita, a tutti i livelli, in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

     2. La Comunità Montana garantisce, ai propri dipendenti e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavoro e degli uffici e il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di libertà sindacale.

     3. La Comunità Montana garantisce, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti. Promuove e favorisce forme adeguate di aggiornamento, di qualificazione, e specializzazione professionale, in base alle indicazioni formulate dai funzionari e dai dirigenti.

 

     Art. 44. Incompatibilità in materia di personale.

     1. I dipendenti della Comunità Montana non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale della Comunità Montana.

     2. I dipendenti non possono svolgere attività lavorativa estranea al rapporto di impiego così come stabilito dalle leggi vigenti.

     3. I dipendenti della Comunità Montana possono essere autorizzati, da parte della Giunta Esecutiva, ad esercitare compiti e funzioni che non rientrano nei normali compiti istituzionali dell’ente, nel rispetto dei contratti e delle leggi vigenti.

 

     Art. 45. Segretario.

     1. La Comunità Montana ha un segretario titolare così come stabilito dall’articolo 23 della legge regionale 17.02.93 n. 9.

     2. Il regolamento organico del personale prevede il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso di segretario comunitario, nonché, gli specifici titoli richiesti dalla normativa contrattuale riferita per l’accesso ai posti della qualifica dirigenziale prevista dalla pianta organica del personale.

     3. Il segretario direttore sovrintende allo svolgimento della funzione dei dirigenti e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

     4. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

     5. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva e ne cura l’attività di assistenza e di verbalizzazione.

 

     Art. 46. Vacanza del posto o assenza del titolare.

     1. Qualora si verifichi la vacanza del posto di segretario o la temporanea assenza del titolare, il Consiglio Generale, con proprio provvedimento, procede alla nomina del supplente o del reggente.

     2. In caso di urgenza, per assicurare il regolare funzionamento dell’ente, alla nomina del supplente o del reggente può provvedere la Giunta Esecutiva, salvo conferma della nomina da parte del Consiglio Generale.

     3. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite, esclusivamente, ai segretari di ruolo in servizio presso le Comunità Montane o i comuni della Regione Basilicata.

     4. Le supplenze o reggenze verranno regolamentate con atti dei rispettivi Consigli degli Enti interessati.

 

TITOLO V

METODOLOGIE E STRUMENTI DI
ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

 

CAPO I

STRUMENTI E RISORSE PER LA

REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

 

     Art. 47. Principi generali.

     1. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume, come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio, e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

 

     Art. 48. Strumenti di programmazione.

     1. Oltre ai documenti contabili revisionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione:

     - il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

     - i programmi annuali operativi;

     - il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata.

 

     Art. 49. Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico.

     1. Il Consiglio della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati adotta il piano di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso.

     2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate dalla realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell’attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il suo territorio e costituisce lo strumento unitario di programmazione della Comunità Montana, al quale gli altri strumenti di programmazione sono sottordinati.

 

     Art. 50. Programmi Annuali Operativi.

     1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

     2. La Giunta Esecutiva, congiuntamente alla presentazione del programma annuale operativo, presenta al Consiglio Generale, per la sua approvazione, anche unitamente alla relazione previsionale e programmatica, una relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e degli altri strumenti di programmazione adottati.

     3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra bilancio di previsione annuale e il programma annuale operativo, e tra il bilancio pluriennale e il piano annuale di sviluppo socio-economico.

     4. Il Consiglio Generale approva i programmi annuali operativi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

     Art. 51. Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.

     1. Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di:

     a) piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.

     2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la comunità montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l’idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

     3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove, di concerto con i comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

     4. Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta, previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

 

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

 

     Art. 52. Forme di gestione.

     1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

     2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

     3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

     a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

     b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche ed economiche e di opportunità sociale;

     c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

     d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

     e) mediante società di capitali quando sia opportuno, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

     f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza.

 

     Art. 53. Gestione finanziaria.

     1. Ferme le norme sull’ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi un controllo di gestione e l’oggettiva valutazione dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei singoli servizi.

     2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.

 

CAPO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

     Art. 54. Organo di revisione.

     1. Il Consiglio Generale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nel rispetto della Legge n. 68 del 19.03.1993, il revisore dei conti che dura in carica tre anni, può ed è rieleggibile per una sola volta.

     2. Il revisore non può essere revocato dall’incarico, salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta.

     3. Il Consiglio adotta nel regolamento di contabilità le norme per disciplinare gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore dei conti e specifica le attribuzioni, nell’ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente statuto.

     4. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi e degli uffici, stabilisce i criteri per la quantificazione del compenso annuale da attribuire alla funzione, entro i limiti fissati dalle norme vigenti in materia.

     5. Il regolamento stabilisce ulteriori criteri, per garantire in ogni caso, l’effettiva osservanza del principio che ispira la modalità di scelta del revisore dei conti voluta con il presente articolo.

     6. Nell’ambito delle leggi in materia, il regolamento di cui sopra stabilisce, inoltre, casi di ineleggibilità e di incompatibilità per la carica di revisore dei conti della comunità montana.

     7. Nell’esercizio delle sue funzioni il revisore dei conti ha diritto all’accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana del Vulture.

 

     Art. 55. I contratti.

     1. La Comunità Montana per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite e agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni da cui derivano un’entrata e una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti deliberativi, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.

     2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziati sono stabilite nel regolamento dei contratti.

     3. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell’individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità della par condicio tra i concorrenti.

     4. In rappresentanza della Comunità Montana del Vulture nella stipulazione dei contratti interviene il dipendente con la qualifica di dirigente responsabile del servizio.

     5. Il segretario roga, nell’esclusivo interesse della Comunità Montana, i contratti previsti dalla legge.

 

     Art. 56. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Generale ad un Istituto di Credito, che disponga di una sede operativa nel comune ove ha sede la Comunità Montana del Vulture, mediante gara di appalto pubblico.

     2. I rapporti della Comunità Montana con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

 

     Art. 57. Conferenza dei sindaci.

     1. D’intesa con i comuni membri, la Comunità Montana promuove la costituzione della conferenza dei sindaci quale organismo di consultazione e di raccordo tra l’attività dei comuni e quella della Comunità Montana.

 

     Art. 58. Adesione ad enti e associazioni.

     1. La Comunità Montana aderisce all’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani).

     Essa può inoltre aderire ad altre associazioni, enti ed organismi allo scopo di tutelare meglio gli interessi della popolazione che rappresenta.

     2. Può inoltre aderire ad altri enti ed organismi aventi scopi promozionali e socio-economici attinenti ai suoi fini istituzionali.

 

TITOLO VI

DIRITTI DEI CITTADINI

 

CAPO I

INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

 

     Art. 59. Diritto.

     1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell’amministrazione, individua i seguenti diritti:

     a) diritto all’informazione;

     b) diritto all’uguaglianza e imparzialità;

     c) diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo;

     d) diritto di consultazione e diritto di controllo sociale;

     e) diritto di svolgere istanze e petizioni.

 

CAPO II

GARANZIE E STRUMENTI

 

     Art. 60. Diritto all’informazione.

     1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sulle indicazioni delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

     2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell’articolo 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

 

     Art. 61. Diritto di uguaglianza e imparzialità.

     1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

 

     Art. 62. Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo.

     1. E’ garantito, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

     2. E’ altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1°, la partecipazione al procedimento amministrativo.

 

     Art. 63. Diritto di consultazione e controllo sociale.

     1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla comunità montana.

 

     Art. 64. Istanza e petizioni.

     1. Ogni cittadino individualmente o in forma associata può rivolgere alla comunità montana istanze, petizioni, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

     2. Le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte saranno stabiliti da un apposito regolamento.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 65. Entrata in vigore dello Statuto.

     1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie e l’applicazione del precedente Statuto.

     2. Il Consiglio Generale approva entro 2 anni i regolamenti previsti dallo Statuto.

     3. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

 

 

INDICE

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Natura giuridica

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

Art. 7 - Stemma e Gonfalone

Art. 8 - Albo Pretorio

 

TITOLO II

AUTONOMIA NORMATIVA

 

CAPO I

STATUTO

 

Art. 9 - Carattere e contenuto

Art. 10 - Interpretazione

Art. 11 - Modifiche e abrogazioni

Art. 12 - Pubblicazione

 

CAPO II

REGOLAMENTI

 

Art. 13 - Caratteri e materie

Art. 14 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

Art. 15 - Interpretazione

 

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DELLA COMUNITA’ MONTANA

 

CAPO I

ORGANI POLITICI DELLA COMUNITA’ MONTANA

 

SEZ. I

ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI

 

Art. 16 - Organi elettivi

 

SEZ. II

CONSIGLIO GENERALE

 

Art. 17 - Attribuzioni e competenze

Art. 18 - Costituzione del Consiglio

Art. 19 - Elezioni, dimissioni e surrogazione dei Consiglieri

Art. 20 - Diritti e doveri del Consigliere Generale

Art. 21 - Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana, cause decadenza

Art. 22 - Decadenza da Consigliere della Comunità Montana del Vulture

Art. 23 - Convocazione e presidenza delle sedute del Consiglio in assenza di Giunta in carica

Art. 24 - Modalità di convocazione del Consiglio Generale

Art. 25 - Convocazione del Consiglio Generale a richiesta dei Consiglieri

Art. 26 - Pubblicazioni delle sedute

Art. 27 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Art. 28 - Sedute

Art. 29 - Votazioni

Art. 30 - Astensione obbligatoria

Art. 31 - Validità delle proposte

Art. 32 - Commissioni

Art. 33 - Gruppi Consiliari

 

SEZ. III

GIUNTA ESECUTIVA

 

Art. 34 - Composizione Giunta Esecutiva

Art. 35 - Mozione di sfiducia

Art. 36 - Decadenza, dimissioni, cessazione dalla carica di Assessore

Art. 37 - Attribuzione della Giunta

 

SEZ. IV

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

 

Art. 38 - Attribuzione del Presidente

Art. 39 - Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva

Art. 40 - Surrogazione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente e degli Assessori

 

TITOLO IV

TECNOSTRUTTURE

 

CAPO I

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

 

Art. 41 - Principi Generali di gestione

Art. 42 - Principi generali di organizzazione

Art. 43 - Principi Generali in materia di personale

Art. 44 - Incompatibilità in materia di personale

Art. 45 - Segretario

Art. 46 - Vacanza del posto o assenza del titolare

 

TITOLO V

METODOLOGIE E STRUMENTI DI

ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

 

CAPO I

STRUMENTI E RISORSE PER LA

REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

 

Art. 47 - Principi generali

Art. 48 - Strumenti di programmazione

Art. 49 - Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico

Art. 50 - Programmi annuali operativi

Art. 51 - Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

 

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

 

Art. 52 - Forme di gestione

Art. 53 - Gestione Finanziaria

 

CAPO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Art. 54 - Organo di revisione

Art. 55 - I contratti

Art. 56 - Servizio di tesoreria

Art. 57 - Conferenza dei Sindaci

Art. 58 - Adesione ad enti e associazioni

 

TITOLO VI

DIRITTI DEI CITTADINI

 

CAPO I

INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

 

Art. 59 - Diritto

 

CAPO II

GARANZIE E STRUMENTI

 

Art. 60 - Diritto all’informazione

Art. 61 - Diritto di uguaglianza e imparzialità

Art. 62 - Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 63 - Diritto di consultazione e controllo sociale

Art. 64 - Istanza e petizioni

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 65 - Entrata in vigore dello Statuto