§ 6.2.389 - L.R. 21 aprile 2021, n. 15.
Modifiche all’art. 32 della l.r. 8 agosto 2013, n. 18


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:21/04/2021
Numero:15


Sommario
Art. 1. 


§ 6.2.389 - L.R. 21 aprile 2021, n. 15.

Modifiche all’art. 32 della l.r. 8 agosto 2013, n. 18

(B.U. 22 aprile 2021, n. 35 Speciale)

 

Art. 1.

1. Il comma 2, dell'articolo 32 della legge regionale n. 18 del 2013 è sostituito dai seguenti commi:

“2. La Stazione unica appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di committenza” degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

2 bis. Ai sensi del comma 449 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), qualora non siano operative convenzioni regionali stipulate dalla centrale di committenza di cui al comma 2, l’approvvigionamento delle categorie merceologiche del settore sanitario è effettuato, in via suppletiva, utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e, comunque, in osservanza di quanto previsto dal comma 549 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.”

2. Il comma 3, dell’articolo 32 della legge regionale n. 18 del 2013 è sostituito dai seguenti commi:

"3. Nel rispetto di quanto previsto, in ordine all'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e alla centralizzazione delle committenze, dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e fermo rimanendo quanto disposto dal comma 2, le agenzie, le aziende, gli enti e le società di cui all'articolo 62 dello Statuto regionale, nonché le società sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, il consorzio di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata sono tenuti ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) o altro soggetto aggregatore, nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, o altra centrale di committenza qualificata per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016. I medesimi soggetti, ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono tenuti ad avvalersi della SUARB per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o di altra centrale di committenza qualificata.

3 bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli), emanato come regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata), i commi 1, 5-bis e 5-ter dell'articolo 32 della legge regionale n. 18 del 2013, sono da intendersi abrogati."