§ 1.2.75 - L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.
Riordino degli uffici della presidenza e della giunta regionale e disciplina dei controlli interni


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:30/12/2019
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente
Art. 2.  Riordino degli uffici della Giunta regionale
Art. 3.  Norme generali in materia di organizzazione amministrativa regionale
Art. 4.  Sistema dei controlli interni
Art. 5.  Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge 25 ottobre 2010, n. 31
Art. 6.  Controllo sulla qualità della legislazione
Art. 7.  Abrogazioni e norme finali
Art. 8.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 1.2.75 - L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

Riordino degli uffici della presidenza e della giunta regionale e disciplina dei controlli interni

(B.U. 31 dicembre 2019, n. 51 Speciale)

 

Art. 1. Riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente

1. Nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture organizzative dell’amministrazione regionale operanti nelle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.

 

     Art. 2. Riordino degli uffici della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare competente per materia, in attuazione dei principi di organizzazione amministrativa che si ricavano dagli articoli 46, 47, 59, 60 e 61 dello Statuto e in osservanza dei seguenti criteri generali:

a) imparzialità, buon andamento dell’amministrazione regionale, trasparenza dell’azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti per gli utenti;

b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;

c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell’esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;

d) realizzazione della più ampia flessibilità nell’ organizzazione degli uffici della Giunta regionale”;

e) rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo.

2. Nel rispetto della loro autonomia di giudizio e di valutazione, sono poste alla diretta dipendenza del Presidente della Giunta regionale le strutture amministrative dotate di indipendenza funzionale:

a) per l’attività di audit dei fondi strutturali dell’Unione europea, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea;

b) per la trattazione degli affari legali della Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

3. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 11 e 28, il comma 1 dell’articolo 7, e i commi 2, 3 e 4, dell’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 1996. Conseguentemente, all’alinea del comma 2 dell’articolo 7 della legge medesima, le parole “di cui al comma precedente” sono soppresse.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all’articolo 1 e del regolamento con il quale l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottati in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e nel rispetto della disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata) cessa di essere efficace e applicabile in riferimento all’organizzazione e al funzionamento dei rispettivi uffici della Giunta e del Consiglio.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all’articolo 1, nonché del regolamento di cui al comma 1 e del regolamento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con i quali si disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, le segreterie particolari degli organi di direzione politica, l’ articolo 1, comma 2, gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 8/1998 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica e ai gruppi consiliari della Regione Basilicata) cessano di essere efficaci e applicabili.

6. Il regolamento di disciplina dell’organizzazione amministrativa della Giunta regionale di cui al comma 1 può essere modificato, derogato o abrogato solo in forma espressa da successivi regolamenti di Giunta approvati con le medesime modalità procedimentali e il rispetto degli stessi principi indicati nel comma medesimo.

 

     Art. 3. Norme generali in materia di organizzazione amministrativa regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale sovrintende agli uffici e ai servizi della Giunta regionale anche a mezzo dei membri della Giunta e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

2. Il Presidente della Giunta regionale assicura l’unità di indirizzo degli uffici della Giunta regionale, coordinando con proprie direttive l’esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e strumentali attribuite sulla base della presente legge.

3. L’apparato amministrativo regionale è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, imparzialità, integrità e trasparenza al fine di assicurare la qualità dell’azione amministrativa.

4. Le norme e gli atti di organizzazione promuovono le pari opportunità e la valorizzazione del merito dei dipendenti.

5. Per quanto non disciplinato sulla base della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

     Art. 4. Sistema dei controlli interni

1. Sulla base della presente legge, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto regionale, è disciplinato il sistema dei controlli interni.

2. In coerenza con l’articolo 46 dello Statuto regionale, i controlli interni hanno la finalità:

a) di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;

c) di valutare le prestazioni dei dirigenti;

d) di valutare la congruenza dei risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti.

3. In osservanza dell’articolo 46 dello Statuto regionale, il controllo di gestione e l’attività di valutazione dei dirigenti fa capo direttamente alla Presidenza della Giunta regionale, salvo la competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i dirigenti del Consiglio.

4. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione regionale e statale e in particolare del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati di attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 179), il sistema dei controlli interni è articolato in:

a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione ammnistrativa;

b) controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione ammnistrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese;

c) controllo di gestione diretto alla verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione ammnistrativa, al fine di intervenire mediante tempestive azioni di correzione per ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati, costi e risultati;

d) valutazione delle prestazioni dei dirigenti, anche ai fini dell’attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle attività e delle prestazioni;

e) controllo strategico per verificare, in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico-amministrativo, il raggiungimento delle finalità previste nei documenti di programmazione, in termini di congruenza tra risultati e obiettivi strategici predefiniti;

f) controllo sugli enti e organismi del sistema regionale, controllo analogo sulle società in house, verifica delle procedure di gestione e controllo sulle società partecipate.

5. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono, qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell’amministrazione, disporre verifiche ispettive al fine di individuare eventuali profili di responsabilità. La verifica ispettiva è condotta nel rispetto del principio di contraddittorio dei soggetti interessati.

6. Il collegio dei revisori dei conti è organismo indipendente di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 (legge finanziaria 2013).

7. Per quanto non direttamente previsto sulla base della legge, la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti, nel rispetto del procedimento previsto dal comma 2 dell’articolo 56 dello Statuto, finalizzati a rendere coerente, razionalizzare e potenziare il sistema complessivo dei controlli interni, agli uffici della Giunta regionale disciplinandone le competenze e le modalità organizzative.

 

     Art. 5. Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge 25 ottobre 2010, n. 31

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 46, comma 2 dello Statuto, all’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di garantire unitarietà ed efficacia delle modalità gestionali e perseguendo, nello stesso tempo, economicità di gestione e la valorizzazione del merito è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale l’Autorità regionale per la valutazione e il merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli enti e organismi subregionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (riforma e riordino degli enti e organismi subregionali) e di tutti gli enti strumentali della Regione. L’Autorità, in qualità di organo terzo e imparziale rispetto all’organizzazione regionale opera in piena autonomia e riferisce direttamente al Presidente della Giunta.”;

b) l’alinea del comma 2-bis è sostituita dalla seguente: “2-bis. All’Autorità nella sua qualità di Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del Presidente, rese anche per le finalità proprie del controllo strategico:”;

c) la lettera b) del comma 2-bis è sostituita dalla seguente: “b) azioni di audit, anche su proposta dei Direttori generali, con riferimento a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano annuale complessivo;”;

d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. Le funzioni di cui al comma 2-bis, a esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito dei quali vengono definite le competenze e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività medesime.”;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’Autorità, per le funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati e si compone di tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.”;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I requisiti, le modalità di selezione, la durata dell’incarico e il relativo trattamento retributivo degli esperti, vengono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e terzietà di cui al comma 1.”;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono disciplinate le attività della struttura tecnica permanente dell’Autorità. Il responsabile di detta struttura è scelto tra soggetti con specifiche professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.”

 

     Art. 6. Controllo sulla qualità della legislazione

1. In attuazione dell’articolo 44 dello Statuto regionale, al fine di promuovere il miglioramento della qualità della normazione e di consentirne il controllo preventivo, le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale e di regolamento sono corredate, oltre che della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria già prescritte dall’articolo 39, comma 2 del medesimo Statuto per i provvedimenti legislativi, anche dell’analisi tecnico-normativa che verifica l’incidenza della disciplina proposta sull’ordinamento giuridico vigente, accertando la sua conformità alle fonti sovraordinate e al rispetto delle competenze delle autonomie locali e dei precedenti interventi di delegificazione.

2. Con delibera della Giunta regionale sono adottati lo schema di relazione contenente l’analisi tecnico normativa e il modello di relazione tecnico-finanziaria.

 

     Art. 7. Abrogazioni e norme finali

1. I commi 8-bis, 8-ter, 8-quater dell’articolo 2 della legge regionale n. 31 del 2010, sono abrogati. Fino all’entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all’articolo 1, comma 1, l’ufficio di gabinetto resta disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 79404/11A1, che ne reca l’organizzazione transitoria in attesa del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione.

2. I commi 1, 6, 7, 8 e 8-bis dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 1996 e l’art. 35 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2003), sono o restano abrogati.

3. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 1996 è così sostituito:

“4. Nel rispetto del principio di rotazione e temporaneità, l’incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile una sola volta per la medesima struttura apicale.”.

4. I commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 1996, sono o restano abrogati.

5. Nella legislazione regionale, tutti i riferimenti normativi al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vanno considerati come rinvii mobili al testo vigente delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Entro i dodici mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento di delegificazione di cui all’articolo 2, comma 1, in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla medesima disposizione di legge e al fine di aggiornare la legislazione regionale al testo vigente del decreto legislativo n. 165 del 2001, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni) e i successivi decreti di attuazione, la Giunta regionale redige, secondo quanto previsto dall’art. 57 dello Statuto regionale, il testo unico delle norme di legge in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo. Per le norme di adeguamento alla legislazione statale di riferimento, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che non risultino vincolate nel loro contenuto, la Giunta regionale presenta in Consiglio un disegno di legge di integrazione e correzione di detto testo unico.

7. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44, comma 2 dello Statuto, le successive modifiche alla legislazione regionale generale in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo sono presentate in forma di novella al testo unico di riordino di cui al comma 6. Al rispetto di questo criterio permanente di riordino legislativo si procede anche in sede di coordinamento formale del testo dei progetti di legge a norma dell’articolo 81 del regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti derivanti dalla sua applicazione si fa fronte con le risorse appostate, a legislazione vigente, nell’ambito della Missione 01, Programma 03 e Programma 10, del bilancio pluriennale della Regione 2019-2021.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.