§ 5.4.26 - L.R. 9 febbraio 2001, n. 7.
Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:09/02/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Uffici Stampa.
Art. 3.  Piani editoriali.
Art. 4.  Portavoce.
Art. 5.  Incompatibilità.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Comunicazione integrata e rapporti con i cittadini.
Art. 8.  Abrogazione di norme.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza.


§ 5.4.26 - L.R. 9 febbraio 2001, n. 7.

Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della regione Basilicata.

(B.U. 14 febbraio 2001, n. 10).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione Basilicata, nel quadro delle competenze attribuitele dalla Costituzione, dal proprio Statuto e dalle leggi dello Stato, ed alla luce di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000 n. 150, organizza servizi e promuove interventi diretti a:

     a) favorire la conoscenza e la socializzazione delle attività delle istituzioni regionali al fine di sostenere i processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

     b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.

     2. Sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere con gli strumenti e le modalità più appropriate dalla Regione, nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità con i principi deontologici vigenti nei campi dell'informazione, per realizzare servizi di:

     a) informazione a favore dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

     b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle istituzioni territoriali, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei lucani in Italia e all'estero;

     c) comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale.

     3. La Regione garantisce inoltre l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione dei cittadini, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 ed alla L.R. 23 aprile 1992 n. 12, adeguando la sua organizzazione amministrativa in modo da:

     a) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, assicurare l'informazione sulle funzioni assegnate agli uffici regionali, consentire l'intervento nei procedimenti amministrativi, incoraggiare la semplificazione delle procedure e la modernizzazione dei servizi;

     b) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e della loro corrispondenza alle esigenze ed alle attese dell'utenza, nonchè la cooperazione funzionale tra le strutture regionali;

     c) promuovere la generalizzazione dei sistemi di interconnessione telematica ed il coordinamento tra la rete regionale e le reti civiche locali.

 

CAPO II

INFORMAZIONE

 

     Art. 2. Uffici Stampa.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, la Regione si avvale degli Uffici Stampa della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale che, nel quadro di autonomia delle rispettive sfere istituzionali, assolvono al compito di:

     a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, in particolare con quelli aventi sede ed operanti sul territorio regionale;

     b) curare la più adeguata diffusione delle informazioni relative all'attività degli organi regionali mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali;

     c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attività di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità;

     d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici;

     e) collaborare alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione;

     f) curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.

     2. Gli Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio Regionale sono organizzati ed operano come redazioni giornalistiche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme e dai contratti regolanti l'esercizio della professione giornalistica. Ai giornalisti addetti agli Uffici Stampa della Regione e degli Enti sub-regionali (AATO, ALSIA, APT, ARBEA, ARDSU, ARPAB, ATER Matera, ATER Potenza, Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane, Ente Parco Nazionale del Pollino) si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti [1].

     3. La Giunta Regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio definiscono il numero dei giornalisti dei rispettivi Uffici Stampa, nell’ambito del numero massimo complessivo di dieci giornalisti per la Giunta e di cinque per il Consiglio.” Alla copertura dei posti vacanti in organico, dopo la fase transitoria disciplinata al successivo art. 6, si provvede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami riservati agli iscritti all'ordine dei giornalisti, previa mobilità fra il personale dipendente avente i requisiti richiesti. Il contingente del personale amministrativo e tecnico da impiegare presso gli Uffici Stampa viene determinato ed assegnato con atti di organizzazione dei competenti dirigenti generali. [2]

     4. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le rispettive competenze, provvedono alla nomina dei direttori degli uffici stampa, individuandoli tra gli iscritti all’albo dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti. L’incarico di direttore è conferito senza il ricorso a procedure di selezione o comparazione; è attivato con la sottoscrizione di apposito contratto individuale; ha durata corrispondente a quella della legislatura nella quale viene conferito; può essere risolto anticipatamente per giustificati motivi o per le fattispecie previste dal contratto. Il trattamento economico del direttore è corrispondente a quello del caporedattore maggiorato di una indennità di funzione, e non può in ogni caso essere superiore a quello di un dirigente di ufficio. Se conferito a giornalista in servizio presso gli uffici stampa della Regione, detto incarico comporta l’automatica collocazione in aspettativa con la conservazione della posizione giuridica in godimento all’atto della sottoscrizione del contratto individuale e, nel caso l’incarico di direttore si protragga per almeno cinque anni, l’attribuzione della qualifica di caporedattore [3].

     5. I direttori godono dell'autonomia e delle garanzie previste dal contratto nazionale di categoria, sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della carta dei doveri del giornalista, assumono la direzione responsabile di tutte le pubblicazioni edite dalla Giunta o dal Consiglio Regionale, rendono conto agli organi istituzionali di riferimento della rispondenza dell'attività degli Uffici Stampa ai contenuti ed agli obiettivi indicati nei piani editoriali di cui al successivo art. 3, nonchè della gestione dei relativi budgets [4].

     6. L'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all'interno degli Uffici Stampa sono demandate ad una specifica area di contrattazione tra gli organi regionali e l'Associazione della Stampa di Basilicata. L'articolazione funzionale delle redazioni, ivi compresa l'attivazione dei servizi ai singoli Dipartimenti, e l'attribuzione delle qualifiche corrispondenti alle figure previste dal contratto giornalistico è stabilita con atti di organizzazione adottati dai dirigenti generali competenti su proposta motivata dei direttori [5].

 

     Art. 3. Piani editoriali.

     1. I direttori degli Uffici Stampa predispongono entro il 30 novembre di ogni anno i rispettivi piani editoriali da sottoporre all'approvazione degli organi regionali competenti, sentiti i responsabili delle strutture della comunicazione integrata e dei rapporti con i cittadini. I piani editoriali contengono le linee tecnico-programmatiche relative ai prodotti ed ai servizi informativi da realizzare, alle loro caratteristiche, agli obiettivi di diffusione da perseguire, alla organizzazione del lavoro, all'utilizzazione ottimale delle risorse tecniche e tecnologiche, al modello di monitoraggio e di verifica degli impatti e dei risultati. Il piano editoriale, limitatamente all'Ufficio Stampa del Consiglio, è predisposto d'intesa con il coordinatore di cui al comma 4 del successivo art. 7 [6].

     2. Nei piani editoriali sono previste anche le modalità di ricorso al sistema informativo esterno all'amministrazione regionale per l'acquisto di spazi di pubblicità, dedicati a messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse e ad informazioni di servizio sulle attività istituzionali della Regione e sui rapporti tra istituzioni regionali e cittadini, su:

     a) quotidiani e periodici che pubblicano ordinariamente pagine riservate alla Basilicata, che hanno redazioni stabili nel territorio regionale e che applicano il regime giuridico, retributivo e previdenziale previsto dal contratto giornalistico;

     b) emittenti radiotelevisive che producono notiziari quotidiani riservati alla Basilicata e che presentano i medesimi requisiti di cui alla precedente lett. a);

     c) periodici locali editi da associazioni ed organismi senza fini di lucro, con almeno tre anni di vita e con la pubblicazione di almeno quattro numeri l'anno;

     d) editoria multimediale.

     3. I piani editoriali sono approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previo parere espresso dai dirigenti generali competenti.

     4. I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, i dirigenti generali competenti, i direttori e i responsabili delle strutture di cui al successivo art. 7 procedono periodicamente ad una verifica congiunta circa l'impostazione ed attuazione dei piani editoriali, allo scopo di ricercare le sinergie più efficaci e di evitare sovrapposizioni di interventi e dispersione di risorse, nonchè di procedere all'esame delle esigenze manifestate dall'utenza [7].

 

     Art. 4. Portavoce.

     1. Il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale possono, rispettivamente, avvalersi di un portavoce, da essi individuato fra soggetti anche esterni all'amministrazione regionale, con compiti di diretta collaborazione per i rapporti di carattere politico- istituzionale con gli organi e gli apparati dell'informazione.

     2. L'incarico di portavoce è disciplinato da un contratto individuale, ha durata corrispondente al mandato presidenziale, è revocabile per le fattispecie previste dal contratto, prevede un trattamento economico non superiore a quello di caporedattore.

 

     Art. 5. Incompatibilità.

     1. I portavoce, il coordinatore dell'informazione e comunicazione del Consiglio regionale, i direttori ed i giornalisti degli Uffici Stampa della Regione non possono esercitare attività professionali nei settori della stampa, della radio-televisione e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale [8].

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Agli iscritti all'ordine dei giornalisti, appartenenti agli organici degli Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio regionale, con contratto a tempo indeterminato è data facoltà di optare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato con l'applicazione del contratto giornalistico o, alternativamente, per l'assegnazione ad altri uffici regionali in attività compatibili con la professionalità acquisita [9].

     2. In caso di opzione per l'applicazione del contratto giornalistico, ai soli fini dell'anzianità di servizio gli anni prestati presso gli Uffici Stampa della Regione sono valutati al cinquanta per cento. La Regione garantisce, ove espressamente richiesta e a decorrere dalla data dell'opzione, la contribuzione previdenziale all'INPGI e quella assistenziale alla CASAGIT. Eventuali ricongiungimenti ai fini previdenziali ed assistenziali, relativi a posizioni pregresse, restano a totale carico degli interessati [10].

     3. Ai giornalisti assegnati agli Uffici Stampa viene riconosciuto, all'atto dell'assegnazione, il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con meno di trenta mesi di anzianità aziendale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 2.

 

CAPO III

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 

     Art. 7. Comunicazione integrata e rapporti con i cittadini.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del precedente art. 1, la Giunta Regionale istituisce una struttura dedicata alla comunicazione integrata ed ai rapporti con i cittadini, posta alle dipendenze funzionali del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) ed articolata in sezioni operanti presso i Dipartimenti e gli uffici decentrati. La struttura è organizzata in modo da realizzare una strategia di comunicazione integrata e di assicurare ai cittadini, alle associazioni, alle imprese, alle comunità ed agli enti territoriali l'accesso ai servizi regionali nelle forme più trasparenti, semplificate ed efficaci, provvedendo o cooperando in particolare:

     a) all'uso integrato delle risorse e degli strumenti della comunicazione;

     b) alla progettazione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, di campagne informative tematiche e di utilità sociale;

     c) all'informazione sull'organizzazione, le competenze, le funzioni, le attività, la produzione amministrativa e legislativa della Regione Basilicata;

     d) alla conoscenza dei diritti, delle prestazioni, dei servizi, delle opportunità connessi allo svolgimento dell'attività della Regione;

     e) alla semplificazione dei linguaggi, delle procedure, della modulistica degli uffici regionali, nonchè alla riduzione dei tempi d'attesa e dei passaggi burocratici;

     f) all'adeguamento dell'organizzazione interna ai bisogni ed alle richieste dell'utenza.

     2. All'organizzazione delle strutture di cui al comma precedente ed alla individuazione e formazione delle risorse da assegnare si provvederà, con le procedure previste dalla L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assicura il coordinamento delle funzioni di cui al precedente comma 1 ed il coordinamento di esse con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 1, istituendo, nell'ambito della propria articolazione organizzativa, una struttura di coordinamento delle attività di informazione, comunicazione ed editoria.

     4. L'incarico di coordinatore può essere conferito ad esperti in materia di informazione, comunicazione ed attività editoriali senza ricorso a procedure di selezione o comparazione. È attivato con la sottoscrizione di apposito contratto individuale, ha durata corrispondente a quella della legislatura nella quale viene conferito, è rinnovabile per non più di una volta, può essere risolto anticipatamente per giustificati motivi e per le fattispecie previste nel contratto. Al coordinatore è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello massimo di un dirigente di ufficio.

     5. In alternativa a quanto disposto dal primo periodo del comma 4, l’incarico di coordinatore può essere conferito, anche ad interim, a un dirigente regionale in servizio [11].

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 8. Abrogazione di norme.

     1. La L.R. 1 luglio 1993 n. 29 e tutte le altre disposizioni normative difformi o contrastanti rispetto alla presente disciplina sono abrogate.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti iscritti ai capitoli 30, 40, 350, 351, 361, 731, 732 e 734 del bilancio regionale corrente ed ai medesimi o corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

 

     Art. 10. Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 82 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[3] Comma già modificato dall'art. 82 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31. La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 32.