§ 6.2.90 - L.R. 7 settembre 2000, n. 56.
Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:07/09/2000
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento residui attivi e passivi.
Art. 2.  Avanzo di amministrazione al 31.12.1999.
Art. 3.  Risultato di cassa.
Art. 4.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione della spesa.
Art. 6.  Situazione debitoria ex E.S.A.B.
Art. 7.  Sedi degli Uffici Regionali.
Art. 8.  Adesione al Consorzio SUDGEST.
Art. 9.  Contributo straordinario alla Commissione Regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 10.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.90 - L.R. 7 settembre 2000, n. 56.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

(B.U. 12 settembre 2000, n. 57).

 

Art. 1. Aggiornamento residui attivi e passivi.

     Le somme iscritte nella colonna residui attivi in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e le somme iscritte nella colonna residui passivi in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono aggiornate secondo i dati esposti nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 2. Avanzo di amministrazione al 31.12.1999.

     L'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 1999 - tabella allegata alla presente legge (allegato n. 2) - ammonta a L. 743.745.645.786 di cui L. 721.836.711.808 derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata e L. 21.908.933.978 di avanzo effettivo di amministrazione al 31.12.1999.

 

     Art. 3. Risultato di cassa.

     Il fondo di cassa al 31.12.1999 riportato nello stato di previsione dell'entrata - previsioni di cassa - del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 di L. 1.000.000.000 è aggiornato in L. 7.046.340.083 secondo quanto risulta dalla tabella allegata alla presente legge (allegato n. 3).

 

     Art. 4. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis)

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione della spesa.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis)

 

     Art. 6. Situazione debitoria ex E.S.A.B.

     1. La Giunta Regionale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 3 della legge regionale 1.3.1999, n. 4, al fine di eliminare la situazione debitoria dell'ex E.S.A.B. - Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata - nei confronti delle banche per fidejussioni a suo tempo rilasciate, in base a transazioni disposte dal Commissario dell'ESAB in liquidazione, debitamente autorizzate, provvede al pagamento delle somme dovute entro il 31 ottobre 2000 con il limite massimo di L. 27 miliardi con imputazione al cap. 5030 del bilancio regionale per l'esercizio 2000.

     2. La copertura della spesa è assicurata dalla vendita del patrimonio dell'ex E.S.A.B. o di altro patrimonio regionale mediante iscrizione in entrata di previsione di pari ammontare al cap. 1204 e/o mediante il ricorso a risorse provenienti da altre forme di entrate (contributi straordinari dello Stato, lasciti, proventi derivanti dall’estrazione di gas ed idrocarburi) [1].

     3. Al fine di conseguire accordi transattivi economicamente convenienti per la Regione, nelle more della realizzazione delle entrate di cui al precedente comma 2, possono essere attivate anticipazioni di cassa o altre operazioni a breve termine il cui onere, valutato in L. 150.000.000 per il corrente esercizio trova copertura sul cap. 7705 del bilancio corrente e, per eventuali ulteriori oneri relativi all'esercizio 2001, sul corrispondente o analogo capitolo.

     4. La gestione commissariale dell'E.S.A.B. in liquidazione, già prorogata al 31.7.2000 dall'art. 8 della legge regionale 28.2.2000, n. 12, è ulteriormente prorogata al 31.10.2000.

     5. Fino alla nomina del Commissario Liquidatore dell'ESAB in liquidazione il Sub-commissario può compiere tutti gli atti di competenza del Commissario.

 

     Art. 7. Sedi degli Uffici Regionali.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 - comma 1 - della legge regionale 28.2.2000, n. 12 è definitivamente fissata in L. 70 miliardi e comprende anche le somme concernenti il saldo relativo agli acquisti di immobili adibiti a sedi regionali precedentemente acquistati.

     2. La somma di pertinenza dell'esercizio finanziario 2000 è fissata in L. 40.000.000.000 e trova imputazione al cap. 715 della Spesa ed è finanziata con l'assunzione di mutuo.

     3. Conseguentemente il cap. 1300 dell'entrata viene definitivamente fissato in L. 99.800.000.000 con un incremento di L. 10.000.000.000, che trova copertura nell'ambito della capacità di indebitamento della Regione.

     4. Per effetto di quanto stabilito nei precedenti commi l'autorizzazione a contrarre mutui di cui all'art. 12 della L.R. 28.2.2000, n. 13 è elevata complessivamente da L. 92.266.697.445 a L. 102.266.697.445.

 

     Art. 8. Adesione al Consorzio SUDGEST.

     1. La Regione Basilicata aderisce al Consorzio SUDGEST - Organismo specializzato in assistenza tecnica ai programmi di sviluppo territoriale - acquisendo una quota di partecipazione fino alla concorrenza massima del 9% del totale delle quote consortili.

     2. La spesa, stimata in L. 72.000.000, trova copertura sul cap. 600 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 9. Contributo straordinario alla Commissione Regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

     Per le attività istituzionali della Commissione Regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 26 novembre 1991, n. 27 e, in particolare, per la realizzazione di convegni tematici, è assegnato a tale Organismo un contributo straordinario di L .50.000.000 con imputazione al cap. 550 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 10. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18.