§ 3.1.83 - L.R. 27 marzo 2000, n. 23.
Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche della fauna selvatica o inselvatichita.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:27/03/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Casi di risarcimento.
Art. 3.  Accorgimenti allevatori.
Art. 4.  Procedure.
Art. 4 bis.  Modalità e termini di presentazione delle domande
Art. 5.  Risarcimento.
Art. 6. 
Art. 7.  Carta regionale.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Pubblicazione.


§ 3.1.83 - L.R. 27 marzo 2000, n. 23.

Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche della fauna selvatica o inselvatichita.

(B.U. 4 aprile 2000, n. 22).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge è finalizzata all'indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico da parte della fauna selvatica o inselvatichita.

 

     Art. 2. Casi di risarcimento.

     Sono indennizzabili i danni causati ai capi bovini/bufalini, ovini/caprini, equidi condotti allo stato brado o semibrado e riferiti ad un allevamento indicato in Banca Dati Nazionale (BDN) come “all'aperto o estensivo" o "transumante" (sono esclusi capi riferiti ad un allevamento "stabulato o intensivo”) [1].

     Le condizioni, che consentono l'indennizzo del danno ricevuto, devono essere accertate o certificate dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio.

 

     Art. 3. Accorgimenti allevatori.

     Le aziende zootecniche indennizzabili devono porre in essere gli accorgimenti che evitino o limitino i danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita, tenendo a base le indicazioni ed i provvedimenti previsti nel successivo art. 7.

 

     Art. 4. Procedure. [2]

     l. L'allevatore danneggiato deve comunicare, entro massimo 48 ore dall'evento, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l’avvenuta aggressione.

     2. Il Servizio Veterinario accerta l'accaduto entro massimo 24 ore dall’avvenuta comunicazione, rilasciando certificazione sanitaria di veterinario competente.

     3. Il mancato rispetto della tempistica di cui al comma l comporta l'automatico non riconoscimento del danno subito.

     4. L'indennizzo è concesso agli allevatori in regola con le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e delle profilassi sanitarie; in ogni caso sono ammessi a risarcimento solo ed esclusivamente i capi già muniti di matricola identificativa. Per gli equidi il risarcimento è riconosciuto solo ove sia stata già presentata almeno la denuncia di nascita all'Associazione allevatori competente.

 

     Art. 4 bis. Modalità e termini di presentazione delle domande [3]

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano su tutto il territorio regionale (ad esclusione delle aree ricomprese nei parchi nazionali.

     2. I soggetti che intendono presentare domanda di risarcimento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo unico aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999 ed alle Circolari AGEA ACIU. 2005.210 del 20 aprile 2005 e ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007.

     3. La compilazione e la presentazione della domanda di risarcimento del danno subito deve essere effettuata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio della certificazione sanitaria emessa da un veterinario competente, esclusivamente utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito della Regione Basilicata, nel rispetto delle modalità ivi previste.

     4. Nei successivi 5 (cinque) giorni dal termine di cui sopra il richiedente deve far pervenire la documentazione cartacea della domanda, corredata di tutti gli elaborati specificati nel sistema informatico, alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale, Via Vincenzo Verrastro n. 10 - 85100 Potenza, secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente al protocollo del Dipartimento a mezzo posta raccomandata AR, o altro strumento equivalente (con avviso di ricevimento) e comunque fa fede il timbro dell'Ufficio postale/altro soggetto accettante.

     5. Il mancato rispetto della tempistica, così come descritta in precedenza, comporta l'automatico non accoglimento della domanda.

 

     Art. 5. Risarcimento.

     I danni sono risarcibili all'80% del valore degli animali, riferito al prezziario del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, eventualmente adeguato annualmente ai valori di mercato e comunque non oltre i 30 milioni ad azienda/anno.

     L'indennizzo sarà concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'A.S.L. competente per territorio.

     L'indennizzo è concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro 60 giorni dall'acquisizione, presso l'Ufficio competente, della domanda cartacea [4].

 

     Art. 6.

     E' fatto divieto assoluto arrecare danno o uccidere le specie faunistiche protette, ad eccezione di comprovata difesa a persone.

 

     Art. 7. Carta regionale.

     L'Ufficio regionale competente provvede, sulla scorta delle segnalazioni e degli indennizzi pagati, a redigere la carta regionale della localizzazione della fauna selvatica o inselvatichita ed a proporre annualmente alla Giunta Regionale i provvedimenti adeguati alla salvaguardia del patrimonio zootecnico regionale.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2000 con lo stanziamento di L. 100.000.000 di cui al capitolo di spesa 5458, che assume la seguente nuova denominazione "Spese per il risarcimento dei danni alle produzioni zootecniche causati dalla fauna selvatica o inselvatichita".

     2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     Con la presente legge viene abrogata la L.R. 15 luglio 1974, n. 10 "Contributo in favore degli allevatori per danni causati al patrimonio zootecnico dai lupi".

 

     Art. 10. Pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 74 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[3] Articolo inserito dall'art. 74 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[4] Comma così sostituito dall'art. 74 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.