§ 4.3.1 - L.R. 27 marzo 1979, n. 12.
Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:27/03/1979
Numero:12


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3.  [8]
Art. 4.  [10]
Art. 4 bis.  [12]
Art. 5.  [13]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis.  [29]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.  [41]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.  [43]
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.  [46]
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 28 bis. 
Art. 28 ter. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 30 bis. 
Art. 31. 
Art. 31 bis. 
Art. 31 ter. 
Art. 31 quater. 


§ 4.3.1 - L.R. 27 marzo 1979, n. 12.

Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua.

(B.U.1 aprile 1979, n. 10)

 

TITOLO I

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

 

Art. 1. [1]

     La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione Basilicata, intesa quale attività estrattiva finalizzata alla commercializzazione dei prodotti di cava, è disciplinata dalle norme della presente legge, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione e nel rispetto e tutela del paesaggio.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale delle attività estrattive, di seguito piano cave, al fine di avviare le azioni di recupero ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, è istituito presso il settore cave della Regione Basilicata un apposito elenco contenente il censimento e l’individuazione dei perimetri delle suddette cave [3].

     2. Per cava abbandonata si intende la cava, regolarmente autorizzata, la cui autorizzazione non è ancora scaduta e la cui attività è cessata senza dar corso, anche parzialmente, al previsto recupero ambientale. Per cava dismessa si intende la cava la cui attività è cessata e la cui autorizzazione regionale è scaduta e per la quale non si è dato corso, anche parzialmente, al prescritto recupero ambientale.

     3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, anche su indicazione dei comuni dove ricadono ed a seguito di verifica ed accertamento dello stato di consistenza effettuata dall’ufficio regionale competente, sono inserite in un apposito elenco gestito dal medesimo ufficio. Il recupero ambientale delle cave è eseguito, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione, autorizzato e validato dall’ufficio regionale competente, che prevede lo sfruttamento del giacimento. A seguito del recupero ambientale, l’area di cava ritorna alla originaria destinazione urbanistica. Il progetto di recupero ambientale può prevedere una diversa destinazione dell’area di cava, lì dove compatibile con gli strumenti urbanistici del comune in cui ricade o previa approvazione di apposita variante urbanistica [4].

     4. L’inclusione nell’elenco di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti nei relativi progetti di coltivazione e recupero ambientale. I manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all’attività della cava devono essere asportati dopo la cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione ove consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

     5. Il perimetro di cava comprende le aree oggetto di scavo, le discariche, i connessi manufatti e gli impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava nonché, le strade o piste di servizio del complesso estrattivo.

 

     Art. 1 ter. [5]

     1. Fino all’approvazione del piano cave e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, non si possono rilasciare autorizzazioni su porzioni di territorio mai interessate da attività estrattiva, fatte salve le richieste di autorizzazione in itinere alla data di approvazione della presente disposizione. E’ consentita l’apertura di nuove cave i cui inerti, di elevato valore strategico, sono destinati esclusivamente ai fini industriali. Nei casi disciplinati dal presente articolo il recupero dell’area e la rimozione delle strutture e degli impianti esistenti può essere procrastinato fino al completo esaurimento del potenziale giacimentologico esistente e comunque autorizzato. Per le cave in esercizio la sospensione di cui al primo capoverso del presente articolo, non opera per gli ampliamenti e le varianti di cave in esercizio, nonché per i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni già concesse. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2018.

 

     Art. 2.

     La coltivazione delle cave e torbiere nel territorio della Regione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi secondo le norme della presente legge. L'autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio regionale competente per materia sentiti il Comune o i Comuni interessati. La Giunta regionale verifica l'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione, avendo riguardo in modo particolare [6]:

     a) alla situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica della zona interessata dal giacimento, anche con riferimento alle colture agrarie ed arboree esistenti;

     b) alle esigenze di tutela ambientale, di ricettività del territorio e di tutela dagli inquinamenti;

     c) alle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento, in rapporto alla produzione;

     d) alle caratteristiche ed alla consistenza del giacimento nonché al piano di utilizzazione proposto dal richiedente e alla durata presunta della coltivazione;

     e) alle opere necessarie al recupero ambientale della zona, durante e al termine della coltivazione, in relazione agli impegni assunti dal richiedente;

     f) alle capacità tecniche ed economiche del richiedente con riferimento al piano di utilizzazione del giacimento.

 

     Art. 2 bis. [7]

     1. Al fine di permettere la completa realizzazione del progetto di coltivazione e in particolare la realizzazione delle opere di ripristino ambientale autorizzate dalla Regione Basilicata, i titoli di possesso legittimo delle aree su cui insiste l’attività estrattiva devono avere la stessa durata dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata.

 

     Art. 3. [8]

     Alla istanza di autorizzazione devono essere allegati:

     a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;

     b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1:25.000 da cui risulti l’esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d’uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti. La cartografia dovrà essere completata da adeguata documentazione fotografica;

     c) una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate, potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti. Tale piano dovrà inoltre contenere particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione e delle discariche, nonché al recupero ambientale dei luoghi;

     d) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e sui parametri fisicomeccanici delle rocce interessate dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio particolareggiato in scala non inferiore a 1:2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni; la relazione dovrà specificare in dettaglio le colture agricole e forestali esistenti;

     e) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione ed altre opere finalizzate alla sistemazione finale che si rendessero necessarie. Il progetto dovrà essere accompagnato dalla specifica su modalità e tempi di realizzazione, oltre che da una perizia di stima del computo metrico, a valori di mercato, delle opere di sistemazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala adeguatamente rappresentative dello stato di fatto e della proposta progettuale. Dovranno inoltre essere precisate la natura e la provenienza dei materiali di riporto e le specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;

     f) la ricevuta di versamento da Euro 100,00 ad Euro 300,00 alla Tesoreria regionale a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l’istruttoria della domanda;

     g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo articolo 4, nonché delle richieste di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati, necessari al rilascio dell’autorizzazione;

     h) l’Ufficio regionale competente in materia di attività estrattive, di seguito denominato Ufficio regionale competente, potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

     L’ufficio regionale competente per materia con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell’istanza, degli elaborati, degli importi da versare per le spese di istruttoria, in base al differente tipo di procedimento che si attiva per il rilascio di prima autorizzazione, di rinnovo dell’autorizzazione, di variante al progetto approvato, di autorizzazione all’impiego degli esplosivi [9].

 

     Art. 4. [10]

     La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato il giacimento.

     Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno all’Ufficio regionale competente il proprio motivato parere di cui all’articolo 2 della presente legge.

     La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

     Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 3 all’Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio ed alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata che entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione potrà trasmettere all’Ufficio regionale competente le proprie osservazioni.

     Nel caso l’autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo di cui al Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 la struttura regionale competente per materia esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di 90 giorni [11].

 

     Art. 4 bis. [12]

     1. I pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni richiesti ai sensi della presente legge sono acquisiti tramite la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     2. Al fine di prestare assistenza alle imprese del settore e per assicurare il coordinamento delle procedure relative al rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere, l’ufficio regionale competente assicura la funzione di sportello unico per le attività estrattive.

 

     Art. 5. [13]

     L’ufficio regionale competente per materia, entro 60 giorni dal completamento dell’istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui all’articolo 31, l’autorizzazione con le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento minerario, conseguenti alle esigenze di cui all’articolo 2, nonché quanto necessario alla sistemazione finale dell’area. A tal fine il titolare dell’autorizzazione dovrà costituire un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale. L’importo della cauzione dovrà essere commisurato, oltre che alla stima dei lavori di sistemazione finale, come definita all’articolo 3, comma primo, lett. e), anche a quelli di coltivazione mineraria [14].

     Le forme, le modalità, i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale, di cui al presente articolo ed all’articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno definiti con successivo atto deliberativo di Giunta Regionale, ivi comprese le modalità di rivalutazione e di svincolo, anche parziale, della stessa.

     Dovrà essere stipulata, inoltre, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori di coltivazione mineraria.

     L’autorizzazione va comunicata al Comune o ai Comuni interessati e agli Uffici di cui all’articolo 4 per gli eventuali adempimenti di competenza.

 

     Art. 6.

     L'autorizzazione ha carattere personale.

     Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa dovrà chiedere preliminarmente all’Ufficio regionale competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. L’ufficio regionale competente per materia vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del richiedente che rimane soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'autorizzazione originaria [15].

 

     Art. 7.

     Quando il titolare dell'autorizzazione non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, ovvero sospenda detta attività per un periodo superiore a sei mesi, L’ufficio regionale competente per materia può prefiggere un termine per l'inizio o la ripresa dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, la Giunta regionale, previa dichiarazione di pubblico interesse allo sfruttamento del giacimento, delibera la decadenza [16].

 

     Art. 8.

     La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre dall’ufficio regionale competente per materia:

     - quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche del titolare;

     - nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento senza la preventiva autorizzazione di cui al precedente art. 6;

     - quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi e condizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione [17].

     Nei casi di decadenza previsti dal precedente articolo 7, nonché dal presente articolo e dai successivi articoli 10, 11, 12, qualora il titolare dell’autorizzazione sia il proprietario, la Giunta Regionale può disporre, per motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al proprio patrimonio indisponibile a norma dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 [18].

     Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo l’ufficio regionale competente per materia fissa un termine non superiore a mesi tre, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la Giunta Regionale potrà disporre, per motivi di pubblico interesse, che il giacimento entri a far parte del proprio patrimonio indisponibile [19].

     Vengono acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cave la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, quando persista il pubblico interesse di cui al presente articolo [20].

 

     Art. 9.

     Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento o siano intervenuti fattori che abbiano modificato i parametri dello studio di base di ricettività, tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, l’ufficio regionale competente per materia può disporre la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando l'obbligo per il titolare al ripristino ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione [21].

 

     Art. 10. [22]

     Qualora sia stata constatata l'inosservanza delle prescrizioni e modalità di utilizzazione del giacimento disposte con provvedimento di autorizzazione, l’ufficio regionale competente per materia ordina l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva dei provvedimenti necessari a rimuovere l’inadempienza e/o al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente articolo 8.

     Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, l’ufficio regionale competente per materia non avrà adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

     Qualora l'attività estrattiva sia stata iniziata senza la prescritta domanda e la relativa autorizzazione, l’ufficio regionale competente per materia ne ordina l'immediata cessazione emanando i provvedimenti necessari al recupero ambientale della zona.

     In tali casi le spese occorrenti sono poste a carico del trasgressore.

 

     Art. 11.

     Qualora il titolare dell'autorizzazione non esegua le opere necessarie al recupero ambientale della zona nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento autorizzativo, l’ufficio regionale competente per materia previa diffida al titolare, ordina l'esecuzione delle opere medesime a spese dello stesso senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui la precedente art. 8 [23].

 

     Art. 12.

     Qualora il proprietario del suolo nel quale è ubicato un giacimento o una cava non abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4 con la sola esclusione del documento indicato alla lettera a) dell’art. 3, che dovrà essere acquisito dal competente ufficio regionale sino al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo [24].

     La domanda di coltivazione di cui al precedente comma deve essere contestualmente notificata al proprietario e al conduttore del fondo, i quali entro 60 giorni possono presentare all’Ufficio regionale competente le loro osservazioni [25].

     Ove l’ufficio regionale competente per materia ritenga, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al proprietario del suolo un termine non inferiore a novanta giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciato al terzo richiedente la concessione di coltivazione [26].

     L’ufficio regionale competente per materia potrà rilasciare la concessione quando non ritenga adeguate le capacità tecniche ed economiche del proprietario del suolo ovvero quando la richiesta del terzo sia considerata, in relazione ai piano di coltivazione proposto e al previsto recupero ambientale della zona, più vantaggiosa in ordine alla finalità di cui alla presente legge. L’ufficio regionale competente per materia potrà rilasciare altresì la concessione in sostituzione delle autorizzazioni decadute ai sensi dell’articolo 8 [27].

     Nel provvedimento di concessione l’ufficio regionale competente per materia delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dell'art. 5 ed ai commi secondo e terzo dell’articolo 8, per il rilascio dell'autorizzazione [28].

     Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme dettate dalla presente legge per l'ipotesi di autorizzazione alla coltivazione e per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili e comparabili con la materia specifica, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

 

     Art. 12 bis. [29]

     La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciata dall’ufficio regionale competente per materia fra quanti abbiano presentato la domanda nei termini previsti da apposito bando. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando, o si tratti di ampliare una cava in attività [30].

     Qualora la Regione non fosse proprietaria dei fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, ovvero quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all’apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione.

 

     Art. 13.

     Quando il giacimento è assegnato in concessione, al proprietario del suolo viene corrisposto per tutta la durata della concessione un indennizzo annuo pari al 25% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi vigenti [31].

     Al proprietario del suolo spetta comunque l'indennizzo per presunti danni permanenti determinati in sede di concessione dall’ufficio regionale competente per materia [32].

     I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.

     Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero su di essa insistano altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso anche il valore della costruzione e delle altre opere esistenti avuto riguardo al loro stato di conservazione.

     Nel provvedimento di concessione, sentito il concessionario, possono essere disposte le necessarie garanzie, per la corresponsione dell'indennizzo e per il pagamento dei presunti danni permanenti.

 

     Art. 14.

     Il proprietario del suolo al quale sia stato prefisso un termine ai sensi dell'art. 12 comma III°, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione ai sensi delle presente legge, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia richiesto la coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di vendita delle aree relative, per un prezzo non superiore a quello previsto per l'espropriazione delle stesse, ai sensi delle leggi vigenti ovvero di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 25% del valore agricolo delle aree interessate [33].

     Copia della proposta deve essere fatta pervenire entro lo stesso termine all’ufficio regionale competente per materia, che rilascia l'autorizzazione al richiedente quando fornisca la prova di avere acquistato il suolo o di averne la disponibilità. Al conduttore, ove esista, spetta l'indennità prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 [34].

 

     Art. 15.

     Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di Euro 1.000,00 per ogni ettaro, o frazione, di superficie compresi entro i limiti della concessione [35].

     2. La struttura regionale competente in materia tributaria provvede all’accertamento delle violazioni alle disposizioni relative al pagamento dei canoni di cui alla presente legge ed alla applicazione della disciplina sanzionatoria tributaria prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale [36].

 

     Art. 16.

     Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso delle opere utili alla coltivazione di giacimenti contigui o vicini possono essere costituiti consorzi tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge.

     Copia dell'atto costitutivo deve essere trasmessa, entro 30 gg. dalla costituzione del consorzio, all’Ufficio regionale competente [37].

 

     Art. 17.

     I titolari di concessione ed autorizzazione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Regione i dati statistici dei materiali estratti attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione stessa e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti.

     I medesimi debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

     Nel caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

     I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

     In caso di violazione al disposto di cui al 10 e 2° comma del presente articolo, è comminata una sanzione amministrativa di Euro 100,00 [38].

 

     Art. 18.

     La coltivazione delle cave in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia al Comune o al Distretto minerario ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 può essere provvisoriamente proseguita, purché entro sei mesi dalla medesima data il titolare del diritto alla coltivazione del giacimento presenti domanda di autorizzazione alla Giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente legge.

     Alla scadenza di detto termine, qualora la domanda non sia stata presentata, l'attività di coltivazione deve cessare. Ove il rilascio dell'autorizzazione venga rifiutato, la Giunta regionale ordina con lo stesso provvedimento la cessazione dell'attività estrattiva, stabilendone i relativi tempi e modi, avendo riguardo alla ubicazione e alle altre caratteristiche della cava, al materiale estrattivo disponibile e alla necessità del recupero ambientale della zona.

     La Giunta regionale determina l'indennizzo da corrispondere al titolare dell'autorizzazione, tenuto conto della durata dell'esercizio della coltivazione, e degli impianti utilizzati.

 

     Art. 19.

     Ove la coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata data in concessione, il concessionario deve presentare all’ufficio regionale competente per materia, entro lo stesso termine di cui al 1° comma dell'articolo precedente, una domanda di conferma della concessione, allegando alla documentazione richiesta dall'art. 3, copia del provvedimento di concessione nonché una relazione sulle condizioni attuali della cava e sullo stato di avanzamento dei lavori [39].

     L’ufficio regionale competente per materia decide sull'accoglimento della domanda confermando la concessione precedente, salvo che la prosecuzione dei lavori di coltivazione sia tale da compromettere gravemente i fini di interesse pubblico tutelati dalla presente legge. In quest'ultimo caso l’ufficio regionale competente per materia, previa determinazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, dei relativi parametri di quantificazione determina l'indennizzo da corrispondere al concessionario, tenuto conto della durata della concessione e degli impianti utilizzati [40].

     In caso di conferma della concessione non si applicano le norme di cui all'art. 12 e agli artt. 13 e 14.

     Tali norme vanno osservate ove il concessionario in occasione della domanda di conferma, chieda una proroga della concessione o qualsiasi altra modifica della stessa.

     In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine prefissato, la concessione si intende decaduta.

 

     Art. 20. [41]

     Fatti salvi i diritti di terzi, il danno ambientale e le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nel caso di:

1) coltivazione di cave effettuata senza la prevista autorizzazione ovvero di estrazione, anche occasionale e non autorizzata, di materiali di interesse minerario a fini di lucro, è comminata una sanzione amministrativa di importo differenziato in base al valore commerciale del materiale inerte abusivamente estratto, suddiviso in tre fasce di apprezzamento:

- medio-bassa - (litotipi per impieghi da stabilizzato o da frantumazione, come arenarie, calcari, calcareniti, conglomerati e similari) - 5 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto;

- media - (litotipi per impieghi artigianali e industriali, come argille, sabbie arenacee, sabbie silicee, piroclastiti, tufi per blocchi squadrati, pietre da spacco e similari) - 7 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto;

- medio-alta – (litotipi per pietre da taglio come breccia irpina, pietra di Latronico, pietra di Gorgoglione e similari) - 10 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto.

2) violazione di norme e prescrizioni contenute nell’autorizzazione e/o nella regolamentazione generale del settore, qualora non si configurino altre violazioni ricadenti nella fattispecie di cui al precedente comma 1), è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.

Una quota pari ad un decimo degli introiti derivanti da tali sanzioni viene destinata all’Ufficio competente per lo svolgimento di attività di verifica, rilevamento e dotazione di adeguata strumentazione tecnica.

 

     Art. 21.

     1. La determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione e riscossione spettano alle strutture regionali competenti per materia sulla base di apposita direttiva emanata dalla Giunta Regionale [42].

     Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo delle spese per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del precedente art. 13 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 22.

     La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione è esercitata dal Presidente della Giunta regionale tramite dipendenti della Regione appositamente delegati e dai Sindaci dei Comuni, che informano la Giunta stessa delle eventuali violazioni.

     Il Sindaco o i dipendenti regionali appositamente delegati, qualora riscontrino violazioni di particolare gravità, possono disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva. Tale sospensione dovrà essere ratificata, entro 8 giorni, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 23. [43]

     Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 26 della L.R. 8 marzo 1999, n.7, di attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, nonché delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302.

     Il Presidente della Giunta Regionale può delegare con proprio decreto l’esercizio di specifiche funzioni nelle materie di cui al precedente comma ai dipendenti regionali, fatte salve le funzioni spettanti alle aziende U.S.S.L. ai sensi della L.R. 1 febbraio 1999, n. 3.

     I dipendenti regionali in servizio presso l’Ufficio regionale compente delegati della vigilanza, nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni; agli stessi viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

 

TITOLO II

ESTRAZIONI DI INERTI DAGLI ALVEI FLUVIALI

 

     Art. 24. [44]

     Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e di ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con i Piani di Bacino e/o relativi Piani di Bacino Stralcio ai sensi della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni.

     In assenza dei suddetti piani le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate in coerenza con i piani redatti secondo le valutazioni preventive e gli studi di impatto di cui all’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.37, approvati e soggetti a revisione con deliberazione del Consiglio Regionale.

     Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell’Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati piani o valutazioni preventive e studi di impatto.

 

     Art. 25. [45]

     Le autorizzazioni, nei corsi d’acqua pubblici regionali, per:

     - le estrazioni temporanee degli inerti, per volumi non superiori a complessivi mc. 10.000 durante l’anno solare, sono rilasciate dall’Ufficio regionale competente e con le funzioni di cui al precedente articolo 4 bis;

     - le estrazioni pluriennali di inerti, da utilizzare in impianti tecnicamente organizzati e quelle comunque superiori a mc. 10.000, sono rilasciate dall’ufficio regionale competente per materia.

 

     Art. 26. [46]

     I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 dovranno allegare all’istanza la seguente documentazione:

     a) domanda in bollo con l’indicazione tra l’altro del volume annuale di inerti da estrarre e della durata della coltivazione;

     b) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell’attrezzatura disponibile, contenente altresì gli elementi atti a dimostrare la compatibilità dell’estrazione con i piani di cui al precedente articolo 23 bis;

     c) planimetrie, sezioni e profili dello stato di fatto e dello stato di progetto delle aree di intervento e computo dei volumi.

     L’Ufficio regionale competente potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

     L’ufficio regionale competente per materia con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell’istanza e degli elaborati di cui ai precedenti commi, anche al fine di semplificare le procedure afferenti il rilascio dell’autorizzazione, nonché i requisiti dei richiedenti [47].

 

     Art. 27. [48]

     A garanzia dell'osservanza degli obblighi ai quali le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 25 verranno subordinate, il richiedente dovrà effettuare un deposito cauzionale, di importo pari ad almeno una annualità, del canone, mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dello Stato o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese assicuratrici regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 [49].

     Tale cauzione allo scadere dell'autorizzazione verrà, ove nulla osti, restituita senza interessi od incamerata per gravi irregolarità eventualmente commesse dalla ditta.

 

     Art. 28. [50]

     Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d’acqua è fissato dall’ufficio regionale competente per materia, sulla scorta di una specifica analisi dei costi e delle condizioni di mercato e può essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni temporanee o pluriennali ed in funzione dell’attività prevalente del richiedente. Il canone suddetto è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Regionale stessa.

 

     Art. 28 bis. [51]

     Per le autorizzazioni temporanee il canone dovrà essere versato in unica soluzione anticipatamente.

     Per le autorizzazioni pluriennali il canone annuo dovrà essere versato anticipatamente ogni anno, e su richiesta, potrà essere autorizzata la rateizzazione semestrale o trimestrale anticipata [52].

 

     Art. 28 ter. [53]

     Le norme riportate negli artt. 27 e 28 bis sono applicabili anche alle autorizzazioni pluriennali precedentemente assentite anche se altrimenti stabilito nelle relative delibere di concessioni.

 

     Art. 29.

     La vigilanza sulla estrazione di inerti dai corsi d'acqua regionali sarà esercitata, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria e dagli agenti giurati dei Comuni e della pubblica Amministrazione, anche dal personale della Regione all'uopo incaricato ai sensi del precedente art. 22 [54].

 

     Art. 30.

     Agli autori di estrazioni di materiale praticate abusivamente verrà comminata una sanzione amministrativa di importo pari a cinque volte il canone evaso e comunque non inferiore a € 150,00 [55].

 

     Art. 30 bis. [56]

     La Regione favorisce ed incentiva il recupero delle aree di cava dismesse, ovvero in abbandono, e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive od assimilabili, derivanti da altre attività, in relazione alla programmazione in materia.

     La Regione incentiva e promuove il miglioramento delle tecniche estrattive e l’adeguamento tecnologico dell’attività di cava, al fine di limitare l’impatto ambientale ed ottimizzare i processi produttivi.

     La Regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo delle attività estrattive, promuove ed incentiva la valorizzazione dei prodotti di cava, l’assistenza tecnica e la formazione alle imprese del settore, l’elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi alle produzioni ed agli assortimenti dei prodotti di cava, nonché l’informatizzazione del setto- re con il funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Estrattive.

 

     Art. 31. [57]

     Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale per le attività estrattive, quale organo consultivo che dà parere:

     a) sull'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26, 28 [58].

     b) ogni qualvolta venga richiesto dalla Giunta regionale in merito ai problemi tecnici, economici e giuridici e di programmazione concernenti il settore estrattivo.

     Fanno parte del Comitato:

     a) il Dirigente Generale del Dipartimento competente o un suo delegato in qualità di Presidente;

     b) i Responsabili o delegati dell’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, dell’Ufficio Infrastrutture, dell’Ufficio Difesa del Suolo, dell’Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo sede di Matera, dell’Ufficio Sviluppo Economico del Territorio;

     c) il Sovrintendente ai Beni Archeologici della Basilicata o un suo delegato, il Sovrintendente ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata o un suo delegato;

     d) un rappresentante delle organizzazioni associative degli imprenditori del settore, un rappresentante delle organizzazioni associative dei coltivatori di cave, un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

     e) due funzionari regionali di cui uno con esperienza in materie giuridiche ed uno in materie geologiche;

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’Ufficio regionale competente [59].

     Per le spese di funzionamento del Comitato di cui al presente articolo si applicano le norme della legislazione regionale in ordine alle indennità per i componenti i Comitati e le Commissioni con funzioni consultive.

 

     Art. 31 bis. [60]

     Con deliberazione di Giunta Regionale è istituito il “Tavolo Permanente delle Attività Estrattive delle cave e degli inerti fluviali” ed il relativo regolamento di funzionamento. L’organismo avrà funzione consultiva tra la Regione e le Organizzazioni di categoria, più rappresentative del settore attività estrattive, in ordine alle problematiche connesse all’applicazione della presente legge.

 

     Art. 31 ter. [61]

     Le domande di autorizzazione o di concessione presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e non ancora autorizzate sono considerate valide.

     A tal fine l’Ufficio regionale competente può richiedere agli interessati di integrare la documentazione in relazione alle previsioni della presente legge fissando un termine non superiore a 120 giorni, a pena di decadenza.

 

     Art. 31 quater. [62]

     1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale per le attività estrattive, di seguito Comitato, quale organo consultivo che dà parere, su richiesta della Giunta regionale o di uno dei componenti del comitato stesso relativamente a:

     a) problematiche di natura tecnica, economica, giuridica e di programmazione concernenti il settore estrattivo;

     b) definizione dei documenti strategici riguardanti il settore estrattivo ed in particolare il piano cave, sia nella fase di attuazione che di aggiornamento.

     2. Fanno parte del Comitato:

     a) il Dirigente generale della Direzione generale regionale competente o un suo delegato in qualità di Presidente;

     b) il responsabile dell’Ufficio regionale competente o suo delegato;

     b bis) il Segretario regionale del Ministero della cultura [63];

     c) quattro rappresentanti delle organizzazioni associative degli imprenditori del settore in base alla loro rappresentatività.

     3. Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti ed approva le proposte in discussione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed approva le proposte in discussione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, con funzioni esclusivamente consultive, ulteriori soggetti istituzionali in base agli specifici argomenti da trattare.

     5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’Ufficio regionale competente.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[2] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[4] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2018, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[5] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11, sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2018, n. 28, già modificato dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[6] Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[7] Articolo inserito dall'art. 55 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[8] Articolo sostituito dall’art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[12] Articolo inserito dall’art. 4 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[13] Articolo sostituito dall’art. 5 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[14] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[15] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[18] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[19] Comma già modificato dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[20] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[21] Comma già modificato dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[22] Articolo già modificato dall’art. 9 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[24] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[25] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[26] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[27] Comma già modificato dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[28] Comma già modificato dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[29] Articolo inserito dall’art. 11 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[30] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[31] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[32] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[33] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[34] Comma già modificato dall’art. 13 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[35] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[36] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[37] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[38] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[39] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[40] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[41] Articolo già sostituito dall’art. 17 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[42] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[43] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[44] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 febbraio 1983, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall’art. 19 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[45] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1983, n. 8, ulteriormente sostituito dall’art. 20 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[46] Articolo sostituito dall’art. 21 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[47] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[48] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 febbraio 1983, n. 8.

[49] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[50] Articolo sostituito dall’art. 23 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 febbraio 1983, n. 8.

[52] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 14 febbraio 1983, n. 8.

[54] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[55] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[56] Articolo inserito dall’art. 27 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[57] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[58] Lettera così modificata dall’art. 28 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[59] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[60] Articolo inserito dall’art. 29 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[61] Articolo inserito dall’art. 29 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

[62] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[63] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.