§ 4.3.6 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 28.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 marzo 1979, n. 12 ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:12/10/2018
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 ss.mm.ii. Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua
Art. 2.  Modifiche all’art. 1 ter della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 ss.mm.ii. Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 29 giugno 2018, n. 11 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018”
Art. 4.  Soggetto gestore
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 4.3.6 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 marzo 1979, n. 12 ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua) e alla l.r. 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018)

(B.U. 16 ottobre 2018, n. 43 - S.O.)

 

Art. 1. Modifiche alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 ss.mm.ii. Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua

1. Il comma 3 dell’art. 1 bis della L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii., inserito con l’art. 42 della L.R. n. 11/2018, è così sostituito:

“3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, su indicazione dei Comuni dove ricadono, sono inserite nell’elenco gestito dall’Ufficio Geologico della Regione. Il recupero ambientale delle cave è eseguito da imprese del settore estrattivo, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione che prevede lo sfruttamento del giacimento, validato ed autorizzato dalla Regione Basilicata nel rispetto della legislazione statale in materia. I lavori di ripristino ambientale per le cave che insistono su terreni demaniali devono essere remunerati a compensazione, con prelievo dei materiali inerti a concorrenza del solo valore economico del progetto di recupero ambientale. Il progetto di coltivazione per la parte eccedente le opere di recupero ambientale è regolato dalle disposizioni di cui alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 ss.mm.ii. Per l’esecuzione delle azioni di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse gli Enti pubblici territoriali competenti pubblicano appositi avvisi pubblici. L’area di cava, una volta operato il recupero ambientale, deve ritornare alla originaria destinazione urbanistica. Il progetto di recupero ambientale può prevedere una diversa destinazione dell’area di cava, lì dove compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune in cui ricade o previa approvazione di apposita variante urbanistica.”

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 1 ter della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 ss.mm.ii. Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua

1. L’articolo 1 ter della L.R. 12/1979 e ss.mm.ii., inserito con l’art. 42 della L.R. n. 11/2018, è così sostituito:

“Fino all’approvazione del Piano regionale del settore estrattivo e, comunque, non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente disposizione, non si possono rilasciare autorizzazioni su porzioni di territorio mai interessate da attività estrattiva, fatte salve le richieste di autorizzazione in itinere alla data di approvazione della presente disposizione. E’ consentita l’apertura di nuove cave i cui inerti, di elevato valore strategico, sono destinati esclusivamente ai fini industriali. Nei casi disciplinati dal presente articolo il recupero dell’area e la rimozione delle strutture e degli impianti esistenti può essere procrastinato fino al completo esaurimento del potenziale giacimentologico esistente e comunque autorizzato. Per le cave in esercizio la sospensione di cui al primo capoverso del presente articolo, non opera per gli ampliamenti e le varianti di cave in esercizio, nonché per i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni già concesse. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2018.”

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 29 giugno 2018, n. 11 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018”

1. Alla L.R. n. 11/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 43, comma 1, dopo la parola “Regione” sono inserite la seguenti parole “nel rispetto della legislazione statale in materia”;

b) all’art. 43, comma 1, dopo la parola “legislazione” è inserita la parola “regionale”;

c) all’art. 44, comma 1, la parola “competente” è sostituita con le parole “competente nel rispetto della legislazione statale in materia.”

 

     Art. 4. Soggetto gestore

1. Sviluppo Basilicata S.p.A., nel quadro della programmazione unitaria regionale, svolge attività strumentali al sostegno e all’attuazione delle politiche d’intervento in materia di ricerca, innovazione e competitività del sistema imprenditoriale regionale, nonché dello sviluppo socio-economico della Regione.

2. Sviluppo Basilicata S.p.A., inclusa nell’elenco dell’allegato A di cui all’articolo 26 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), sulla base delle specifiche programmazioni dei Dipartimenti competenti, può svolgere le funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative regionali a favore delle imprese, anche attraverso l’adozione dei provvedimenti di concessione, decadenza, revoca, erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi o ogni altro tipo di beneficio.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.