§ 4.3.5 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:25/02/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. L’articolo 1 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L’articolo 3 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L’articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Dopo l’articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito l’articolo seguente:
Art. 5.      1. L’articolo 5 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. All’articolo 6 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “preliminarmente alla Giunta Regionale” vengono sostituite dalle [...]
Art. 7.      1. All’articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, il comma secondo è sostituito dal seguente: “Nei casi di decadenza previsti dal precedente [...]
Art. 8.      1. All’articolo 9 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo la parola “Giunta” viene aggiunta la parola: “Regionale”.
Art. 9.      1. All’articolo 10 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “a seguito di appositi accertamenti” vengono soppresse e le parole [...]
Art. 10.      1. All’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “Giunta Regionale” vengono sostituite dalle parole “all’Ufficio [...]
Art. 11.      1. Dopo l’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene inserito l’articolo seguente:
Art. 12.      1. All’articolo 13 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 3 successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “al valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di [...]
Art. 13.      1. All’articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “degli articoli 12 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e [...]
Art. 14.      1. All’articolo 15 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “L. 500.000” vengono sostituite con le parole: “Euro 1.000,00”.
Art. 15.      1. All’articolo 16 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “Giunta Regionale” vengono sostituite con le parole: [...]
Art. 16.      1. All’articolo 17 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma quinto, le parole “da L. 50.000 a L. 2.000.000” vengono sostituite con le parole: [...]
Art. 17.      1. L’articolo 20 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
Art. 18.      1. L’articolo 23 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. L’articolo 24 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. L’articolo 25 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
Art. 21.      1. L’articolo 26 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
Art. 22.      1. All’articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, la parola “concessionario” viene sostituita con la parola: “richiedente”.
Art. 23.      1. L’articolo 28 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
Art. 24.      1. All’articolo 28 bis della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “ed il numero delle rate non potrà essere superiore a [...]
Art. 25.      1. All’articolo 29 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo le parole “all’uopo incaricato” vengono aggiunte le parole: “ai sensi [...]
Art. 26.      1. All’articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “L. 50.000” veng
Art. 27.      1. Dopo l’articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene inserito l’articolo seguente:
Art. 28.      1. All’articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, lett. a), dopo il numero “26” viene aggiunto il numero “28”.
Art. 29.      1. Dopo l’articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni vengono inseriti i seguenti articoli:
Art. 30.      1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.3.5 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua.

(B.U. 2 marzo 2005, n. 17).

 

Art. 1.

     1. L’articolo 1 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 1.

La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione Basilicata, intesa quale attività estrattiva finalizzata alla commercializzazione dei prodotti di cava, è disciplinata dalle norme della presente legge, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione e nel rispetto e tutela del paesaggio.”

 

     Art. 2.

     1. L’articolo 3 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 3.

Alla istanza di autorizzazione devono essere allegati:

a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;

b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1:25.000 da cui risulti l’esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d’uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti. La cartografia dovrà essere completata da adeguata documentazione fotografica;

c) una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate, potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti. Tale piano dovrà inoltre contenere particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione e delle discariche, nonché al recupero ambientale dei luoghi;

d) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e sui parametri fisicomeccanici delle rocce interessate dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio particolareggiato in scala non inferiore a 1:2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni; la relazione dovrà specificare in dettaglio le colture agricole e forestali esistenti;

e) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione ed altre opere finalizzate alla sistemazione finale che si rendessero necessarie. Il progetto dovrà essere accompagnato dalla specifica su modalità e tempi di realizzazione, oltre che da una perizia di stima del computo metrico, a valori di mercato, delle opere di sistemazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala adeguatamente rappresentative dello stato di fatto e della proposta progettuale. Dovranno inoltre essere precisate la natura e la provenienza dei materiali di riporto e le specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;

f) la ricevuta di versamento da Euro 100,00 ad Euro 300,00 alla Tesoreria regionale a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l’istruttoria della domanda;

g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo articolo 4, nonché delle richieste di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati, necessari al rilascio dell’autorizzazione;

h) l’Ufficio regionale competente in materia di attività estrattive, di seguito denominato Ufficio regionale competente, potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell’istanza, degli elaborati, degli importi da versare per le spese di istruttoria, in base al differente tipo di procedimento che si attiva per il rilascio di prima autorizzazione, di rinnovo dell’autorizzazione, di variante al progetto approvato, di autorizzazione all’impiego degli esplosivi.”

 

     Art. 3.

     1. L’articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

“Art. 4.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato il giacimento.

Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno all’Ufficio regionale competente il proprio motivato parere di cui all’articolo 2 della presente legge.

La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 3 all’Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio ed alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata che entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione potrà trasmettere all’Ufficio regionale competente le proprie osservazioni.

Nel caso l’autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo di cui al Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 il Dipartimento competente esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di 90 giorni.

 

     Art. 4.

     1. Dopo l’articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito l’articolo seguente:

“Art. 4/bis.

Per assicurare il coordinamento delle procedure relative al rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere nonchè per prestare assistenza alle imprese del settore, l’Ufficio regionale competente assicura la funzione di Sportello Unico per le Attività Estrattive.

A tal fine il suddetto Ufficio acquisisce le risultanze dei vari procedimenti regionali interessati che formeranno oggetto di un solo atto regionale di approvazione o diniego nell’ambito dell’autorizzazione di cui alla presente legge.

Lo Sportello Unico garantisce agli interessati l’accesso, anche telematico, al proprio archivio informatico per i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo procedimento, nonché la consultazione della normativa regionale.

Con successivo regolamento saranno emanate le disposizioni per il coordinamento e lo snellimento delle varie procedure afferenti l’acquisizione di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati e connessi con il rilascio dell’autorizzazione.”

 

     Art. 5.

     1. L’articolo 5 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

“Art. 5.

La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal completamento dell’istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui all’articolo 31, l’autorizzazione con le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento minerario, conseguenti alle esigenze di cui all’articolo 2, nonché quanto necessario alla sistemazione finale dell’area. A tal fine il titolare dell’autorizzazione dovrà costituire un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale. L’importo della cauzione dovrà essere commisurato, oltre che alla stima dei lavori di sistemazione finale, come definita all’articolo 3, comma primo, lett. e), anche a quelli di coltivazione mineraria.

Le forme, le modalità, i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale, di cui al presente articolo ed all’articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno definiti con successivo atto deliberativo di Giunta Regionale, ivi comprese le modalità di rivalutazione e di svincolo, anche parziale, della stessa.

Dovrà essere stipulata, inoltre, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori di coltivazione mineraria.

L’autorizzazione va comunicata al Comune o ai Comuni interessati e agli Uffici di cui all’articolo 4 per gli eventuali adempimenti di competenza.”

 

     Art. 6.

     1. All’articolo 6 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “preliminarmente alla Giunta Regionale” vengono sostituite dalle parole “preliminarmente all’Ufficio regionale competente”.

 

     Art. 7.

     1. All’articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, il comma secondo è sostituito dal seguente: “Nei casi di decadenza previsti dal precedente articolo 7, nonché dal presente articolo e dai successivi articoli 10, 11, 12, qualora il titolare dell’autorizzazione sia il proprietario, la Giunta Regionale può disporre, per motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al proprio patrimonio indisponibile a norma dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n.281”.

     2. All’articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo e terzo, la parola “Regione” viene sostituita dalle parole: “Giunta Regionale”.

     3. All’articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979,n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene aggiunto il seguente comma: “Vengono acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cave la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, quando persista il pubblico interesse di cui al presente articolo”.

 

     Art. 8.

     1. All’articolo 9 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo la parola “Giunta” viene aggiunta la parola: “Regionale”.

 

     Art. 9.

     1. All’articolo 10 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “a seguito di appositi accertamenti” vengono soppresse e le parole “al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione” vengono sostituite con le parole: “a rimuovere l’inadempienza e/o al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente articolo 8”.

 

     Art. 10.

     1. All’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “Giunta Regionale” vengono sostituite dalle parole “all’Ufficio regionale competente”.

     2. All’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma quarto viene aggiunto: “La Giunta Regionale potrà rilasciare altresì la concessione in sostituzione delle autorizzazioni decadute ai sensi dell’articolo 8”.

     3. All’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma quinto, dopo le parole “dell’articolo 5” vengono aggiunte le parole: “ed ai commi secondo e terzo dell’articolo 8”.

 

     Art. 11.

     1. Dopo l’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene inserito l’articolo seguente:

“Art. 12 bis.

La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciata dalla Giunta Regionale fra quanti abbiano presentato la domanda nei termini previsti da apposito bando. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando, o si tratti di ampliare una cava in attività.

Qualora la Regione non fosse proprietaria dei fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, ovvero quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all’apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione.”

 

     Art. 12.

     1. All’articolo 13 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 3 successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “al valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modificazioni.” vengono sostituite dalle parole: “al 25% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi vigenti.”

 

     Art. 13.

     1. All’articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “degli articoli 12 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni” vengono sostituite con le parole: “delle leggi vigenti ovvero di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 25% del valore agricolo delle aree interessate.”.

     2. All’articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, dopo le parole “acquistato il suolo” vengono aggiunte le parole: “o di averne la disponibilità”.

 

     Art. 14.

     1. All’articolo 15 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “L. 500.000” vengono sostituite con le parole: “Euro 1.000,00”.

 

     Art. 15.

     1. All’articolo 16 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “Giunta Regionale” vengono sostituite con le parole: “all’Ufficio regionale competente”.

 

     Art. 16.

     1. All’articolo 17 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma quinto, le parole “da L. 50.000 a L. 2.000.000” vengono sostituite con le parole: “di Euro 100,00”.

 

     Art. 17.

     1. L’articolo 20 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 20.

Nel caso di coltivazione di cave effettuate senza la prevista autorizzazione o in contrasto con questa ovvero di estrazione di materiali a fini di lucro, anche occasionale, di interesse minerario è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.”

 

     Art. 18.

     1. L’articolo 23 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

“Art. 23.

Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 26 della L.R. 8 marzo 1999, n.7, di attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, nonché delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n.302.

Il Presidente della Giunta Regionale può delegare con proprio decreto l’esercizio di specifiche funzioni nelle materie di cui al precedente comma ai dipendenti regionali, fatte salve le funzioni spettanti alle aziende U.S.S.L. ai sensi della L.R. 1 febbraio 1999, n.3.

I dipendenti regionali in servizio presso l’Ufficio regionale compente delegati della vigilanza, nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni; agli stessi viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.”

 

     Art. 19.

     1. L’articolo 24 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

“Art. 24.

Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e di ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con i Piani di Bacino e/o relativi Piani di Bacino Stralcio ai sensi della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni.

In assenza dei suddetti piani le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate in coerenza con i piani redatti secondo le valutazioni preventive e gli studi di impatto di cui all’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.37, approvati e soggetti a revisione con deliberazione del Consiglio Regionale.

Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell’Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati piani o valutazioni preventive e studi di impatto.”

 

     Art. 20.

     1. L’articolo 25 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

“Art. 25.

Le autorizzazioni, nei corsi d’acqua pubblici regionali, per:

- le estrazioni temporanee degli inerti, per volumi non superiori a complessivi mc. 10.000 durante l’anno solare, sono rilasciate dall’Ufficio regionale competente e con le funzioni di cui al precedente articolo 4 bis;

- le estrazioni pluriennali di inerti, da utilizzare in impianti tecnicamente organizzati e quelle comunque superiori a mc. 10.000, sono rilasciate dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 31.”

 

     Art. 21.

     1. L’articolo 26 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

“Art. 26.

I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 dovranno allegare all’istanza la seguente documentazione:

a) domanda in bollo con l’indicazione tra l’altro del volume annuale di inerti da estrarre e della durata della coltivazione;

b) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell’attrezzatura disponibile, contenente altresì gli elementi atti a dimostrare la compatibilità dell’estrazione con i piani di cui al precedente articolo 23 bis;

c) planimetrie, sezioni e profili dello stato di fatto e dello stato di progetto delle aree di intervento e computo dei volumi.

L’Ufficio regionale competente potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell’istanza e degli elaborati di cui ai precedenti commi, anche al fine di semplificare le procedure afferenti il rilascio dell’autorizzazione, nonché i requisiti dei richiedenti.”

 

     Art. 22.

     1. All’articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, la parola “concessionario” viene sostituita con la parola: “richiedente”.

 

     Art. 23.

     1. L’articolo 28 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

“Art. 28.

Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d’acqua è fissato dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato di cui al successivo articolo 31, sulla scorta di una specifica analisi dei costi e delle condizioni di mercato e può essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni temporanee o pluriennali ed in funzione dell’attività prevalente del richiedente. Il canone suddetto è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Regionale stessa.”

 

     Art. 24.

     1. All’articolo 28 bis della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “ed il numero delle rate non potrà essere superiore a quattro” vengono sostituite con le parole: “semestrale o trimestrale anticipata”.

 

     Art. 25.

     1. All’articolo 29 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo le parole “all’uopo incaricato” vengono aggiunte le parole: “ai sensi del precedente art. 22”.

 

     Art. 26.

     1. All’articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “L. 50.000” vengono sostituite con le parole: “€ 150,00”.

 

     Art. 27.

     1. Dopo l’articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene inserito l’articolo seguente:

“Art. 30 bis.

La Regione favorisce ed incentiva il recupero delle aree di cava dismesse, ovvero in abbandono, e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive od assimilabili, derivanti da altre attività, in relazione alla programmazione in materia.

La Regione incentiva e promuove il miglioramento delle tecniche estrattive e l’adeguamento tecnologico dell’attività di cava, al fine di limitare l’impatto ambientale ed ottimizzare i processi produttivi.

La Regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo delle attività estrattive, promuove ed incentiva la valorizzazione dei prodotti di cava, l’assistenza tecnica e la formazione alle imprese del settore, l’elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi alle produzioni ed agli assortimenti dei prodotti di cava, nonché l’informatizzazione del setto- re con il funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Estrattive.”

 

     Art. 28.

     1. All’articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, lett. a), dopo il numero “26” viene aggiunto il numero “28”.

     2. All’articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, il comma secondo viene così modificato:

“2. Fanno parte del Comitato:

a) il Dirigente Generale del Dipartimento competente o un suo delegato in qualità di Presidente;

b) i Responsabili o delegati dell’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, dell’Ufficio Infrastrutture, dell’Ufficio Difesa del Suolo, dell’Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo sede di Matera, dell’Ufficio Sviluppo Economico del Territorio;

c) il Sovrintendente ai Beni Archeologici della Basilicata o un suo delegato, il Sovrintendente ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata o un suo delegato;

d) un rappresentante delle organizzazioni associative degli imprenditori del settore, un rappresentante delle organizzazioni associative dei coltivatori di cave, un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

e) due funzionari regionali di cui uno con esperienza in materie giuridiche ed uno in materie geologiche;

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’Ufficio regionale competente.”

 

     Art. 29.

     1. Dopo l’articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni vengono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 31 bis.

Con deliberazione di Giunta Regionale è istituito il “Tavolo Permanente delle Attività Estrattive delle cave e degli inerti fluviali” ed il relativo regolamento di funzionamento. L’organismo avrà funzione consultiva tra la Regione e le Organizzazioni di categoria, più rappresentative del settore attività estrattive, in ordine alle problematiche connesse all’applicazione della presente legge.

Art. 31 ter.

Le domande di autorizzazione o di concessione presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e non ancora autorizzate sono considerate valide.

A tal fine l’Ufficio regionale competente può richiedere agli interessati di integrare la documentazione in relazione alle previsioni della presente legge fissando un termine non superiore a 120 giorni, a pena di decadenza.”

 

     Art. 30.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.