§ 4.4.131 - L.R. 16 novembre 2018, n. 35.
Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/11/2018
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Principi
Art. 3.  Obiettivi e finalità
Art. 4.  Definizioni
Art. 5.  Competenze della Regione
Art. 6.  Competenze di EGRIB
Art. 7.  Competenze delle Province
Art. 8.  Competenze dei Comuni
Art. 9.  Competenze di ARPAB
Art. 10.  Competenze delle Aziende Sanitarie
Art. 11.  Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)
Art. 12.  Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti
Art. 13.  Piano d'Ambito
Art. 14.  Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
Art. 15.  Strumenti di monitoraggio - Osservatorio regionale sui rifiuti solidi urbani
Art. 16.  Strumenti di gestione - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO)
Art. 17.  Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale
Art. 18.  Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 19.  Ambito Territoriale Ottimale ed aree di raccolta
Art. 20.  Schema tipo di contratto di servizio
Art. 21.  Impianti esistenti
Art. 22.  Azioni specifiche di prevenzione
Art. 23.  Contenuto del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati
Art. 24.  Anagrafe dei siti da bonificare
Art. 25.  Linee guida in materia di bonifica
Art. 26.  Indagini e monitoraggi sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee
Art. 27.  Aree caratterizzate da inquinamento diffuso
Art. 28.  Procedure amministrative ordinarie
Art. 28 bis.  Efficienza delle procedure amministrative in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti
Art. 28 ter.  Procedure amministrative straordinarie in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti: accordi di programma quadro)
Art. 29.  Siti con inquinamento pregresso
Art. 30.  Fondo naturale ed inquinamento diffuso
Art. 31.  Acque sotterranee
Art. 32.  Comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni
Art. 33.  Attività su aree con accertato superamento delle CSC
Art. 34.  Esecuzione d'ufficio
Art. 35.  Controlli
Art. 36.  Certificazioni
Art. 37.  Istanza di certificazione
Art. 38.  Atto di certificazione
Art. 39.  Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie
Art. 40.  Certificazione in presenza di trattamento della falda
Art. 41.  Costi di certificazione
Art. 42.  Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.
Art. 43.  Contenuti del PRA
Art. 44.  Coordinamento della salvaguardia in materia di rischi asbesto-correlati
Art. 45.  Commissione regionale per la Tutela dall'Amianto in giacitura naturale
Art. 46.  Officiosità corsi d'acqua
Art. 47.  Attività costruttive, produttive ed agricole
Art. 48.  Terre e rocce da scavo
Art. 49.  Pianificazione territoriale
Art. 50.  Soggetti beneficiari
Art. 51.  Interventi finanziabili
Art. 52.  Entità del finanziamento
Art. 53.  Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento
Art. 54.  Competenze dei Servizi di igiene e sanità pubblica dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie di Basilicata
Art. 55.  Approvazione della graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento
Art. 56.  Soggetti beneficiari
Art. 57.  Interventi finanziabili
Art. 58.  Entità del contributo
Art. 59.  Modalità di concessione ed erogazione del contributo
Art. 60.  Priorità degli interventi
Art. 61.  Gestione degli interventi
Art. 62.  Norme transitorie
Art. 63.  Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Art. 64.  Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
Art. 65.  Abrogazioni
Art. 66.  Sanzioni
Art. 67.  Norma finanziaria
Art. 68.  Norma finale
Art. 69.  Dichiarazione d’urgenza e pubblicazione


§ 4.4.131 - L.R. 16 novembre 2018, n. 35. [1]

Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto

(B.U. 16 novembre 2018, n. 48 - S.O.)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Campo di applicazione

1. La presente legge, in attuazione della normativa e della legislazione statale di settore, reca disposizioni di riordino normativo in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto.
2. La presente legge disciplina:

a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati e di difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto;

b) gli strumenti della pianificazione regionale nelle materie di cui alla lettera a);

c) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale di settore e della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 "Istituzione dell'ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata, EGRIB", secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

d) la gestione dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti;

e) la determinazione dell'ammontare del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa, per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

g) la promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione;

h) la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;

i) le misure per la protezione dell'ambiente, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

 

     Art. 2. Principi

1. Il complesso delle attività che attengono alla gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti, la realizzazione delle opere funzionali a tale servizio e gli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli connessi alla tutela dei pericoli derivanti dall'amianto costituiscono attività di pubblico interesse.

2. La gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa nazionale in materia ambientale, è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

3. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati nel rispetto del principio di autosufficienza e del principio di prossimità in ambito regionale, in attuazione della Direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

4. Lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata sono attuati nel rispetto del principio di prossimità. I rifiuti di cui sopra potranno essere smaltiti, trattati o recuperati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

5. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

6. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione dei seguenti principi:

a) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività, evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici.

 

     Art. 3. Obiettivi e finalità

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti nonché la riduzione massima della quantità di rifiuti urbani non inviati al riciclaggio;

b) il recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili ed il loro riutilizzo;

c) proteggere l'ambiente e la salute prevedendo e riducendo gli impatti negativi della protezione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986 e rafforzando la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;

d) raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza per l'impiantistica di trattamento e recupero per i rifiuti urbani e speciali.

2. In particolare la regione persegue l'obiettivo di raggiungere entro l'anno 2020 l'effettivo riciclo pari al 50% delle componenti carta, cartone, plastica, metalli, vetro, legno, frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti, in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti azioni:

a) incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte differenziate mediante la progressiva adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del comma 668 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

c) incentivare l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità ed il compostaggio di prossimità, a partire dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole ed aree a bassa densità abitativa;

d) incentivare lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite;

e) incentivare la cessione gratuita di derrate alimentari;

f) ridurre la produzione ed il trattamento di rifiuti speciali e la loro pericolosità.

4. La Regione con la presente Legge, in attuazione del Titolo V, parte IV, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sul territorio regionale, sostenendo, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee e al recupero produttivo dei siti.

5. La Regione individua le funzioni ed i compiti amministrativi per i quali è necessario l'esercizio unitario sul territorio e ne regola lo svolgimento. Indirizza e coordina, nel rispetto della loro autonomia territoriale e funzionale, le attività in materia degli Enti locali e degli Organi di controllo sanitario ed ambientale.

6. La Regione persegue gli obiettivi di trasparenza, efficienza e semplificazione mediante la totale informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti e dei rispettivi fascicoli, nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La presente legge attua le disposizioni di tutela ambientale della legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

8. La presente legge si pone l'obiettivo della salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto mediante la pianificazione e la limitazione degli interventi nelle aree con presenza di amianto naturale e la concessione di incentivi finanziari a sostegno degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti e rifiuti contenenti amianto esistenti sul territorio della Regione Basilicata.

 

     Art. 4. Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui agli artt. 183 e 240 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e tutte le definizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, al D.P.R. 8 agosto 1994 ed al Titolo IX, capo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono inoltre definite come:

a) Decreto: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

b) "Area di Raccolta": area interna all'Ambito Territoriale Ottimale ove si provvede ad organizzare il sistema intercomunale di raccolta;

c) RUR: "Rifiuto Urbano Residuo", frazione di rifiuto indifferenziato che residua dalle raccolte differenziate;

d) "Compostaggio di Prossimità": sistema di compostaggio per piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 2000 abitanti), a partire dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole ed aree a bassa densità abitativa;

e) P.R.G.R.: Il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

f) anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del Decreto;

g) responsabile: il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica;

h) soggetto interessato: il proprietario, il conduttore, il gestore o altro soggetto non responsabile dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica, che ha interesse ed attiva il procedimento ai sensi dell'art. 245 del Decreto;

i) Comune: solo per quanto attiene al Titolo 3 della presente legge, si intende il Comune nel cui territorio ricade il sito oggetto di procedimenti di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto;

j) autorità precedente: l'Amministrazione o Ente competente all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione degli interventi.

j-bis) soggetto competente: l'amministrazione, ente o diverso soggetto competente al rilascio di pareri, nulla osta a tutela di vincoli esistenti sul sito.

 

Capo II

Competenze

 

     Art. 5. Competenze della Regione

1. In applicazione dell'art. 196 del Decreto, la Regione esercita le seguenti competenze:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del P.R.G.R.;

b) la definizione di criteri per l'individuazione:

1) da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dell'articolo 195, comma 1 lettera p) del decreto;

2) dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a) del Decreto, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

c) l'adozione di direttive, strategie, indirizzi, linee guida e norme di settore per la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti e per l'esercizio delle funzioni attribuite ad EGRIB ed altri enti locali;

d) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

e) la definizione dei criteri per la ricognizione da parte di EGRIB della situazione impiantistica esistente e delle situazioni dei gestori comunali del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

f) la definizione di criteri e indirizzi per la elaborazione del Piano d'ambito, redatto ai sensi del comma 3 art. 203 del Decreto e s.m.i. di competenza dell'EGRIB;

g) la definizione di criteri ed indirizzi per il calcolo della tariffa, nel rispetto delle competenze delle autorità nazionali di settore;

h) la determinazione del tributo speciale, cosiddetto "ecotassa", la definizione della modalità di determinazione e riscossione, ai sensi dell'art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

i) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f) e di cui all'articolo 7, comma 4-bis del Decreto;

i) bis. l’autorizzazione unica, di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi e per le modifiche di quelli esistenti, fatte salve le competenze statali di cui alla lettera f) comma 1 dell’articolo 195 e di cui al comma 4 bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

j) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del Decreto;

k) l'adozione di regolamenti e la determinazione degli strumenti economici e finanziari necessari ad incentivare la diffusione presso i comuni della tariffazione puntuale;

l) l'istituzione e l'organizzazione dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui al successivo art. 14;

m) la gestione del SIT ORSO (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) di cui al successivo art. 16;

n) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti a norma dell'art. 191 del Decreto.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 65, sono di competenza della Regione nel campo delle bonifiche:

a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 199, comma 6, del Decreto;

b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dal Decreto e dalla presente legge;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;

d) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;

e) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio, di caratterizzazione ed analisi del rischio, di bonifica e ripristino ambientale;

f) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti le attività di bonifica dei siti contaminati;

g) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano;

h) l'approvazione ed aggiornamento del piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del Decreto;

h-bis) l'approvazione dei piani di caratterizzazione, dei risultati delle analisi di rischio, dei progetti operativi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, dei piani di monito raggio e dei progetti unici di bonifica.

3. Tutti gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono di competenza della Giunta regionale, sempre che non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente ad esso attribuiti.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'individuazione delle aree non idonee di cui al precedente comma 1, lettera b) del presente articolo la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. può approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

 

     Art. 6. Competenze di EGRIB

1. L'EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata) esercita le funzioni di Ente di Governo d'Ambito, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1-bis della legge n. 148/2011, dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 e dell'art. 202 del Decreto, così come modificato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, ovvero le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti costituite nel loro complesso dalle seguenti attività:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, adozione, approvazione ed aggiornamento del relativo Piano d'Ambito sulla base dei criteri formulati dalla regione con apposita delibera di giunta;

c) adozione ed approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi (anche per settori separati, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione);

f) determinazione delle Aree di Raccolta, all'interno dell'ATO;

g) determinazione dell'ammontare della tariffa e l'applicazione del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa;

h) elaborazione dei dati relativi alle percentuali di raccolta differenziata;

i) raccolta ed elaborazione dei dati inerenti alla gestione integrata dei rifiuti;

j) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

2. Propedeuticamente alla redazione del Piano d'Ambito EGRIB effettua un piano di ricognizione della situazione impiantistica all'interno dell'ATO. Gli esiti della ricognizione, approvati in forma di relazione generale da parte dell'Amministratore dell'Ente, sono trasmessi alla Regione.

3. L'EGRIB svolge le attività di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 sulla base delle informazioni raccolte dai comuni e gestori del servizio e delle informazioni contenute nelle piattaforma interregionale ORSO. I dati raccolti ed elaborati sono trasmessi con cadenza semestrale all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti di cui all'art. 15, ovvero ogni mese di gennaio e luglio.

4. L'EGRIB, per quanto nelle proprie competenze:

a) contribuisce all'implementazione dei dati relativi alla gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani sulla piattaforma ORSO;

b) definisce le misure attuative per l'applicazione da parte dei Comuni della tariffazione puntuale;

c) partecipa all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di cui all'art. 15.

 

     Art. 7. Competenze delle Province

1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:

a) l'individuazione, sentiti l'EGRIB ed i Comuni, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei criteri di cui all'art. 14;

b) la partecipazione all'Osservatorio Regionale Rifiuti di cui al successivo articolo 15;

c) l'accesso e l'implementazione, per quanto di propria competenza alla piattaforma ORSO di cui all'art. 16;

d) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del Decreto.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 lettera c) le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, 216 del Decreto e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

3. Le Province svolgono le attività di controllo e verifica che sono attribuite dall'art. 197 del Decreto.

4. Le Province partecipano all'implementazione dei dati sulla Piattaforma SIT (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO) per quanto di loro competenza, con le modalità di accesso disciplinate dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio.

5. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dal Titolo V, parte IV del Decreto e dall'art. 55 delle legge regionale 8 marzo 1999, n. 7 e s.m.i.

 

     Art. 8. Competenze dei Comuni

1. I Comuni esercitano le competenze che gli sono attribuite all'art. 198 del Decreto.

2. I Comuni disciplinano le tariffe all'utenza, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

3. I Comuni provvedono per quanto di propria competenza ad adottare misure utili all'incremento della raccolta differenziata.

4. I Comuni attuano criteri di efficienza ed economicità anche mediante l'utilizzo delle misure volte al contenimento delle tariffe in base alle misure incentivanti previste dalla Regione secondo le misure attuative definite da EGRIB, di cui al precedente art. 6, comma 4.

5. I Comuni partecipano all'implementazione dei dati sulla Piattaforma SIT (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO) per quanto di loro competenza, con le modalità di accesso disciplinate dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio.

6. Sono di competenza dei Comuni le funzioni individuate dal titolo V, parte IV del Decreto.

 

     Art. 9. Competenze di ARPAB

1. Ai fini della presente Legge, fatte salve le competenze che sono attribuite all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dal Decreto e dalla legge regionale 20 gennaio 2020 (Riordino della disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB), sono nelle competenze dell'ARPAB:

a) la partecipazione all'Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.);

b) la partecipazione all'implementazione del SIT ORSO al fine della validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del Decreto.

c) la gestione della Sezione Regionale del Catasto, ai sensi dell'art. 189 del Decreto;

d) la validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del Decreto.

2. Sono altresì di competenza dell'ARPAB:

a) la validazione, mediante apposita relazione, dei risultati delle indagini preliminari, dei risultati degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, dei risultati della caratterizzazione, dei risultati degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente e dei risultati dei monitoraggi;

b) i pareri tecnici richiesti dall'autorità procedente sugli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sui progetti di bonifica, sui progetti di messa in sicurezza operativa o permanente, sulle analisi di rischio e sui piani di monitoraggio;

c) la relazione tecnica di supporto alla provincia per l'accertamento del completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi ai rispettivi piani e progetti approvati dall'autorità procedente;

d) la relazione di attribuibilità a fondo naturale o a inquinamento diffuso di superamenti di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e la proposta di valori di riferimento per gli analiti interessati.

3. I costi dei campionamenti, delle analisi e degli accertamenti eseguiti dall'ARPAB per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono a carico dei responsabili, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e corrisposti direttamente all'ARPAB.

4. L'ARPAB partecipa alle conferenze di servizi di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 10. Competenze delle Aziende Sanitarie

1. Sono di competenza delle Aziende Sanitarie le valutazioni in ordine al rischio sanitario in tutte le fasi del procedimento, dalla comunicazione dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica alla messa in sicurezza operativa o permanente e conseguente monitoraggio o alla bonifica.

1-bis. Le aziende sanitarie locali partecipano alle conferenze di servizi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

TITOLO II

Norme in materia di rifiuti

Capo I

Strumenti di pianificazione, monitoraggio e gestione

 

     Art. 11. Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)

1. La pianificazione regionale costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti, fissa le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il P.R.G.R. persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove la gestione sostenibile dei rifiuti e l'innovazione tecnologica.

3. Il P.R.G.R. è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento.

4. Il P.R.G.R. prevede, tra l'altro, la metodologia di calcolo e verifica delle percentuali di raccolta differenziata ai sensi della legge n. 221/2015 e sulla base delle Linee guida emanate con D.M. 26 maggio 2016.

5. Il P.R.G.R. definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti in conformità con la gerarchia europea dei rifiuti e tendendo progressivamente ad azzerare i flussi di rifiuto destinati alla discarica.

6. Sono parte integrante del P.R.G.R. il piano per la bonifica delle aree inquinate ed il piano per la protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

7. Il P.R.G.R. è strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11. Decreto; in attuazione dei commi 3 e seguenti del sopra citato art. 181, il piano regionale di gestione dei rifiuti fissa gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti, stabilisce misure di sostegno insieme ad un sistema di premialità per quei comuni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti.

8. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di monitoraggio e l'eventuale programma di attività per le annualità successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del Piano regionale.

9. Il P.R.G.R. sezione rifiuti urbani è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.

10. Le disposizioni del P.R.G.R. trovano piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

 

     Art. 12. Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il P.R.G.R. è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto.

2. La Giunta regionale adotta il P.R.G.R. e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

3. Il P.R.G.R. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

4. Il P.R.G.R. può essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, qualora situazioni particolari lo rendano necessario.

5. Tenuto conto della dinamicità del P.R.G.R. e della necessità di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici sono effettuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, verificata l'assoggettabilità a VAS.

 

     Art. 13. Piano d'Ambito

1. In attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2016, l'EGRIB, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redige il piano d'Ambito, a norma di quanto previsto dall'art. 203, comma 3 del Decreto.

2. Il Piano d'Ambito recepisce ed attua le indicazioni del P.R.G.R. e si conforma alle prescrizioni delle Province nel merito della localizzazione degli impianti.

3. Il Piano d'Ambito inoltre si uniforma ed attua i principi che sono contenuti nella presente legge ed è predisposto al fine di perseguirne gli obiettivi.

4. Il contratto o i contratti di servizio o gli accordi di programma che saranno stipulati per la gestione del Servizio integrato dei rifiuti dovranno essere finalizzati all'attuazione degli obiettivi del P.R.G.R. e della presente legge.

5. Il Piano d'ambito non è sottoposto a VAS, in quanto attuativo del P.R.G.R.

6. Il Piano d'ambito introduce misure attuative affinché, successivamente alla sua approvazione, i Comuni possono applicare la tariffazione puntuale.

7. All'art. 11 della legge regionale n. 1/2016 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

4-Bis. Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del P.R.G.R. ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso infruttuosamente suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'Ambito è approvato definitivamente dall'assemblea dei sindaci di cui alla legge regionale n. 1/2016.

8. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito di cui al precedente comma 1 del presente articolo la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. potrà approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

 

     Art. 14. Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti

1. La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del Decreto, definisce i criteri per la individuazione, da parte delle Province, delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.

2. La definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti esigenze:

a) tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, artistico e archeologico, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e dei siti;

b) differenziazione dei fattori di localizzazione in rapporto alle specifiche tipologie di impianto;

c) diversificazione del grado di fattibilità degli interventi secondo fattori escludenti e penalizzanti.

3. Il termine fattore escludente indica la subitanea non idoneità delle aree alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il termine fattore penalizzante rende necessario ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione a specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area.

4. I criteri definiti nel presente articolo possono essere integrati dal P.R.G.R. di cui all'art. 11 e sono applicati dalle Province e da EGRIB, nei piani di rispettiva competenza.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano strutturale Provinciale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/1999 le Province nel rispetto dei principi di leale collaborazione, con Delibera di Consiglio Provinciale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 individuano le aree non idonee alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di recupero e smaltimento rifiuti; la proposta di DCP è trasmessa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle commissioni consiliari regionali, che esprimono il parere consultivo nei successivi 30 giorni, ed adottata complessivamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, provvede la Regione. L'attività di pianificazione di cui al presente comma non è soggetto a VAS.

6. I Comuni possono motivatamente proporre ulteriori aree non idonee o ampliare le distanze minime previste nei criteri contenuti nell'allegato "A" di cui si deve tener conto in fase di realizzazione degli impianti, ove consentiti.

7. La localizzazione di nuovi impianti è subordinata alla verifica della possibilità, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. e di quelli indicati nel presente articolo, del potenziamento, della ristrutturazione o della riconversione di quelli già esistenti, al fine di evitare il consumo di nuovo suolo ed i relativi impatti su ambiente e territorio.

8. I Consorzi per lo Sviluppo Industriale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti alla redazione o all'aggiornamento del regolamento per disciplinare l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in conformità alle diposizioni introdotte dal P.R.G.R., tenendo conto di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una specializzazione industriale dell'area.

9. I criteri di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato A della presente legge.

 

     Art. 15. Strumenti di monitoraggio - Osservatorio regionale sui rifiuti solidi urbani

1. È istituito presso il competente Dipartimento della Regione Basilicata l'Osservatorio Regionale sui Rifiuti (O.R.R.). L'Osservatorio è costituito da funzionari del competente Dipartimento Regionale e delle Provincie, oltre che dall'EGRIB e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Basilicata.

2. La composizione dell'Osservatorio è stabilita con provvedimento di Giunta regionale, su designazione degli organi di vertice degli Enti di appartenenza.

3. I compiti dell'O.R.R. sono i seguenti:

a) acquisizione dei dati di raccolta differenziata, validati da ARPAB, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi in termini anche ai fini del pagamento del tributo speciale per lo smaltimento di rifiuti in discarica;

b) acquisizione dei dati relativi al catasto dei rifiuti, gestito da ARPAB;

c) supporto agli Enti per gli aspetti tecnici di pianificazione nel settore dei rifiuti;

d) rilascio di parere preventivo sul ricorso ad Ordinanze ex art. 191 del Decreto che pervengono da parte degli Enti operanti sul territorio.

4. La partecipazione all'O.R.R. è gratuita e pertanto il suo funzionamento non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 16. Strumenti di gestione - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO)

1. La Regione adotta la piattaforma ORSO come proprio strumento per la gestione delle informazioni inerenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani.

2. La Regione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di accesso per l'immissione e l'estrazione dei dati dalla piattaforma.

3. Tutti gli enti e gestori di attività che sono attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani hanno l'obbligo di partecipare all'implementazione dei dati di loro competenza secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 17. Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale

1. Fermo restando i principi di cui al precedente articolo 2, sono ammesse iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento, trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere autorizzate previa verifica del rispetto delle procedure previste dal decreto e dei seguenti principi in attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i:
a) autosufficienza;

b) prossimità, in ambito regionale, per le attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, presso l'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) equa distribuzione territoriale delle iniziative al fine di non gravare sulle componenti ambientali e sociali del contesto territoriale di riferimento, tenendo conto dell'impiantistica esistente e programmata e delle criticità sulle matrici ambientali derivanti dall'effetto cumulo delle iniziative nello stesso contesto territoriale;

d) conformità con le previsioni del P.R.G.R. e coerenza con i fabbisogni complessivi previsti nel P.R.G.R. sia per i rifiuti urbani che speciali.

3. I nuovi impianti e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere autorizzati in conformità con le Best Available Techniques ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. l-ter del decreto.

4. Gli impianti esistenti o autorizzati all'esercizio alla data in entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare o avviano l'esercizio alle condizioni per le quali sono stati autorizzati.

5. In caso di interventi su impianti esistenti è consentito il rilascio di nuova autorizzazione finalizzata all'ampliamento e/o al revamping degli stessi impianti, a prescindere dai criteri di localizzazione di cui al precedente art. 14, purché coerenti con le previsioni del P.R.G.R. e della presente legge, a condizione che gli stessi impianti non costituiscano, anche mediante l'adozione di specifiche misure correttive, rischi sanitari ed ambientali in relazione alle caratteristiche del luogo.

6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R.

[7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità come definito al precedente art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo è minore dell'otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacità impiantistica è dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.]La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2019, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

8. Le istanze relative ad ogni attività di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformità al P.R.G.R. da parte dell'Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilità, per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilità ambientale, ai sensi dei procedenti commi. La valutazione è resa entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e secondo le modalità dell'art. 17 della legge n. 241/1990. La valutazione resa ai sensi del presente comma non produce alcun altro effetto giuridico nei successivi procedimenti autorizzatori.

9. Per le autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26 e 29.

10. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del Decreto, la verifica di assoggettabilità alla VIA e/o la valutazione di impatto ambientale di un progetto di nuovo impianto di trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani speciali, ovvero di ampliamento di quelli esistenti, deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto al fabbisogno regionale.

10-bis. Gli oneri per la valutazione delle istanze di autorizzazione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 e al presente articolo, svolte dal competente ufficio della Giunta regionale, sono a carico dei soggetti interessati.

10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il disciplinare che stabilisce le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie di cui al comma 11.

 

Capo II

Sistema di gestione integrata dei rifiuti

 

     Art. 18. Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. L'organizzazione sul territorio del sevizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la pianificazione dei relativi flussi di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento sono demandate ad EGRIB che, a seguito della redazione del Piano d'Ambito, individua la migliore soluzione adottabile nel principio dell'autosufficienza, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e del P.R.G.R.

2. Nelle more della definizione del piano d'ambito da parte di EGRIB, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione.

 

     Art. 19. Ambito Territoriale Ottimale ed aree di raccolta

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è così organizzato:

a) Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il territorio della Regione Basilicata, per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata del rifiuto organico;

b) Aree di Raccolta, definite dal piano d'ambito, per le funzioni inerenti, la raccolta differenziata, il trasporto e l'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata.

 

     Art. 20. Schema tipo di contratto di servizio

1. I rapporti tra EGRIB ed i gestori del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo definito dall'Autorità Competente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n) e o) del Decreto.

 

     Art. 21. Impianti esistenti

1. Nelle more dell'organizzazione e degli effettivi affidamenti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, al fine di perseguire gli obiettivi del P.R.G.R., della presente legge e per garantire l'interesse pubblico alla continuità nella gestione integrata dei rifiuti, EGRIB può definire appositi disciplinari con soggetti pubblici e privati, titolari di impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di attività afferenti il ciclo dei rifiuti urbani.

2. Nei casi di accertata necessità da parte di EGRIB, i disciplinari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti anche con titolari di impianti non specificatamente previsti nella programmazione del P.R.G.R., sempre nel rispetto del principio di autosufficienza dell'ATO e del principio di prossimità al luogo di produzione o raccolta dei rifiuti, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

 

     Art. 22. Azioni specifiche di prevenzione

1. In attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, delle Linee Guida della Commissione Europea sulla prevenzione del 2012, dell'art. 1 lettera g) della presente legge, la Regione pone come obiettivo prioritario la prevenzione dei rifiuti dell'economia circolare.

2. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma precedente la Regione promuove e sostiene azioni specifiche per accrescere la partecipazione e l'informazione dei cittadini sul tema della prevenzione dei rifiuti e del vivere sostenibile.

3. La Regione sviluppa, anche all'interno di più ampi programmi regionali di educazione e promozione della sostenibilità, specifiche campagne di informazione e comunicazione, sensibilizzazione ed educazione in collaborazione con gli Enti locali, EGRIB, gli enti di ricerca, le Università degli Studi, il Forum di cui all'art. 17 della legge regionale n. 5/2016, le istituzioni scolastiche e gli insegnanti, i consorzi di filiera, le associazioni accreditate e quelle di volontariato e dei consumatori.

 

TITOLO III

Bonifica dei siti inquinati

Capo I

Piano di bonifica ed anagrafe

 

     Art. 23. Contenuto del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati

1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, può essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati con le procedure di cui all'art. 12.

2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati, il Piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità di intervento.

3. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene:

a) l'elenco dei siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) l'elenco delle aree vaste con criticità ambientali;

c) l'ordine di priorità degli interventi nei siti di cui alla lettera a) la cui realizzazione spetta alla Pubblica Amministrazione;

d) la stima di massima degli oneri finanziari.

 

     Art. 24. Anagrafe dei siti da bonificare

1. Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'art. 251 del Decreto.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge sono definite, con direttiva della Giunta regionale, le procedure, i termini e le modalità per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel sistema informativo di gestione dell'Anagrafe.

3. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene:

a) l'elenco dei siti per i quali è stata approvata l'analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'articolo 240, comma 1, lettera c), del Decreto;

b) l'elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle procedure amministrative di cui all'allegato 4 al Titolo V - Parte IV del Decreto;

c) l'elenco dei siti di cui all'articolo 242, comma 5 del Decreto per i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si sia concluso positivamente il procedimento;

d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alla lettere a) e b);

e) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

4. L'iscrizione di un sito in Anagrafe avviene a seguito dell'approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell'ente competente che evidenzi il superamento di almeno un valore di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata di cui al Decreto o nel caso di cui comma 10 dell'articolo 28.

5. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in Anagrafe, ne dà comunicazione:

a) al Comune interessato, affinché l'inserimento in Anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;

b) alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del territorio, affinché l'inserimento in Anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.

6. Ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe, entro trenta giorni dalla sua emanazione, le Province trasmettono a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1 il certificato di avvenuta bonifica o di completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente per ogni intervento concluso.

 

     Art. 25. Linee guida in materia di bonifica

1. Le attività di indagine e gli interventi di cui alla presente legge sono svolte nel rispetto delle linee guida emanate dall'ISPRA e di quelle di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento emana disciplinari tecnici per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da allegare agli stessi, ogni qualvolta si rendono necessari integrazioni o aggiornamenti.

 

     Art. 26. Indagini e monitoraggi sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee

1. L'istanza relativa a tutti i provvedimenti autorizzativi di competenza regionale, indipendentemente dalle comunicazioni di cui agli articoli 242, 244 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresi i procedimenti di valutazione di compatibilità ambientale per i progetti di cui all'allegato III ed allegato IV, parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, o dei loro successivi rinnovi o riesami, interferenti con le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee, definisce, quale condizione pregiudiziale di procedibilità, i valori di riferimento inziali delle concentrazioni delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze richieste dall'autorità procedente in relazione alle attività pregresse svolte sul sito, fatti salvi gli adempimenti di cui al titolo III-bis, parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e relativi decreti ministeriali attuativi. Le attività di indagine e di monitoraggio sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I Piani di indagine e di monitoraggio di cui al comma 1 sono sottoposti a preventivo parere tecnico da parte dell'ARPAB. Analogamente i risultati delle indagini e dei monitoraggi sono validati dalla stessa Agenzia.

3. I risultati delle indagini e dei monitoraggi sono approvati dall'autorità procedente prima del rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1. Nel provvedimento di autorizzazione o di successivi rinnovi o successivi riesami sono definiti i valori delle concentrazioni iniziali delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze eventualmente prescritte dalla stessa autorità procedente.

4. I risultati di indagini e monitoraggi prodotti in difformità delle disposizioni dei commi 1 e 2 non sono utilizzabili ai fini del rilascio o successivo rinnovo o successivi riesami ambientale riguardante le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee.

5. Fermi restando gli obblighi di prevenzione di cui all'art. 304 del Decreto, qualora le indagini iniziali e le attività di monitoraggio accertino il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 242, 244, 245 del Decreto.

6. I finanziamenti regionali per attività produttive sono concessi solo previa esecuzione e validazione delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 27. Aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. La Regione, secondo le modalità organizzative stabilite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento, redige ed approva il Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del Decreto, con riferimento alle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto:

a) della definizione di area ad inquinamento diffuso o con presenza di fondi naturali in concentrazioni superiori alle CSC;

b) delle competenze in materia di accertamento, avvio e gestione dei procedimenti relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso o da fondo naturale;

c) della definizione delle procedure di gestione dei procedimenti;

d) delle indicazioni tecniche sugli interventi di bonifica, ripristino ambientale e monitoraggi;

e) delle indicazioni sulle priorità di intervento e sulla quantificazione e programmazione delle risorse.

3. Il Piano è approvato, quale aggiornamento del P.R.G.R., con le procedure di cui all'art. 12.

 

Capo II

Procedure amministrative

 

     Art. 28. Procedure amministrative ordinarie

1. Tutte le comunicazioni, i piani, i progetti, le relazioni ed i rapporti previsti dal Titolo V, parte IV del Decreto, oltre ai soggetti di cui all'art. 304, comma 2 del Decreto, sono inviate a cura del responsabile o dell'interessato, anche all'ARPAB e all'A.S.L. territorialmente competente, oltre che a tutte le Amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, intese o concerti in relazione ai vincoli gravanti sul sito. Gli stessi sono inviati al proprietario e al conduttore del sito, se diversi dal responsabile.

2. Le disposizioni di cui all'art. 242 e seguenti del Decreto si applicano anche nel caso di accertamento di superamenti di CSC di sostanze non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del Decreto per le quali l'Istituto Superiore di Sanità ha proposto dei valori di CSC.

3. Nel caso di accertamento di concentrazioni anomali di sostanze pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente, non rientranti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del Decreto, né in quelle di cui al precedente comma 2, nelle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee il Responsabile o il Soggetto interessato esegue la procedura di analisi di rischio sanitario.

4. L'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 242, comma 1 del Decreto.

5. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del Decreto, non sono state superate, il Responsabile, entro lo stesso termine di cui al comma 4, provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette a tutti i Soggetti di cui al comma 1 la relazione descrittiva delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti sottoscritta da professionista competente, corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, unitamente all'autocertificazione di non superamento delle CSC e di ripristino ambientale.

6. L'autocertificazione di cui al comma 5 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi i controlli e le verifiche da parte dell'ARPAB e dell'A.S.L. e della Provincia entro i successivi quindici giorni.

7. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento, entro lo stesso termine di cui al comma 4, ne dà comunicazione ai Soggetti di cui al comma 1 con allegata relazione descrittiva delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate, sottoscritta da professionista competente e corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici.

8. I Piani di caratterizzazione, i progetti di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di bonifica e di ripristino ambientale, nonché i Piani di monitoraggio, qualora prescritti, e tutte le relazioni e i rapporti sulle attività svolte sono sottoscritti da professionisti competenti ed inviati a tutti i Soggetti di cui al comma 1.

8-bis. I risultati della caratterizzazione ed il documento di analisi di rischio sono approvati con provvedimento dell'autorità procedente a conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. I risultati della caratterizzazione possono essere presentati ai Soggetti di cui al comma 1 prima di procedere all'analisi di rischio sito specifica, mediante apposito rapporto descrittivo sottoscritto da professionista competente e corredato dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione. I risultati della caratterizzazione sono approvati dall'Autorità procedente previa convocazione della conferenza di servizi.

10. Il responsabile o il soggetto interessato può presentare il progetto operativo con obiettivi di bonifica delle CSC, senza procedere alla determinazione delle CSR.

11. La destinazione d'uso del sito è attestata dal Comune mediante certificazione che, in relazione alla destinazione urbanistica del sito, ne attesti la destinazione ad uso Verde pubblico, privato e residenziale o ad uso Commerciale e Industriale.

12. A conclusione degli interventi di bonifica il Responsabile trasmette a tutti i Soggetti di cui al comma 1 la relazione finale sugli interventi eseguiti, corredata dei necessari elaborati grafici e risultati delle analisi svolte e sottoscritta da professionista competente.

13. La Regione concede finanziamenti ai Comuni ed ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale per gli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti pubblici, sia con fondi regionali che con fondi statali ed europei.

14. Nelle Conferenze di servizi di cui all'art. 242 del Decreto, come disciplinate dall'art. 14-ter della legge n. 241/1990, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 127 del 2016, la Regione è rappresentata dal Dirigente generale del competente Dipartimento in materia ambientale o da un Dirigente dal medesimo delegato. Il parere del rappresentante della Regione è espresso in ordine a tutti gli interessi tutelati di competenza regionale. A tal fine il rappresentante unico della Regione, acquisisce preventivamente, entro i termini di cui all'art. 15 e seguenti della legge n. 241/1990, i pareri di tutti gli Uffici regionali preposti al rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla-osta, ecc. La verifica della sussistenza dei diversi interessi coinvolti è effettuata dall'Autorità competente prima della convocazione della Conferenza di servizi.

15. Nei casi in cui non siano coinvolti interessi di competenza di altri Uffici regionali nelle Conferenze di servizi, la Regione è rappresentata dal Dirigente dell'Ufficio Titolare dei procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti.

15-bis. Le garanzie finanziarie di cui all'ultimo capoverso del comma 7, dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono presentate alla Regione, - ufficio competente per materia entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa e permanente, dandone informazione alla provincia territorialmente competente.

15-ter. Il progetto unico di bonifica di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 4 del D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e all'allegato IV del titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, è approvato dall'autorità procedente previa acquisizione dei pareri dei soggetti competenti mediante apposita conferenza di servizi nelle modalità di cui al comma 14.

15-quater. Gli oneri per la valutazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e per l'istruttoria dei procedimenti di messa in sicurezza permanente e operativa, caratterizzazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, svolte dal competente ufficio regionale, sono a carico dei soggetti obbligati o comunque interessati.

15-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, la Giunta regionale approva il disciplinare tariffario commisurando l'importo, dovuto da ciascun soggetto, alla complessità e alle dimensioni sito specifiche. Il disciplinare stabilisce gli importi dovuti, ripartiti per ciascuna fase procedurale, e le relative esenzioni, le scadenze di pagamento, le modalità di riscossione e le sanzioni per il mancato pagamento.

 

     Art. 28 bis. Efficienza delle procedure amministrative in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti

1. L’ufficio regionale competente per i procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti, scaduto infruttuosamente il termine di legge per il rilascio dei pareri tecnici obbligatori da rendere in sede istruttoria nei procedimenti di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), da parte degli enti competenti in materia ambientale e sanitaria, senza esporre le ragioni del ritardo, diffida formalmente il soggetto competente al rilascio del parere assegnando il termine di sette giorni per adempiere.

2. In caso di mancato rilascio del parere entro il termine di cui alla diffida, l’ufficio regionale competente per i procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti, entro i successivi quindici giorni, invia al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sullo stato del procedimento.

3. Riscontrato l’inadempimento, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, nomina un commissario ad acta per il rilascio di uno o più pareri obbligatori, individuato nel Dirigente generale o, in mancanza, nel dirigente preposto all’ufficio regionale competente. Sono fatti salvi gli effetti di cui all’articolo 328 codice penale.

 

     Art. 28 ter. Procedure amministrative straordinarie in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti: accordi di programma quadro)

1. Ad esclusione dei siti di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano uno o più comuni da parte del medesimo soggetto interessato o obbligato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soggetto interessato o obbligato alla bonifica può proporre alla Giunta Regionale un programma di intervento nella forma di accordo di programma quadro.

2. L’accordo di programma deve contenere:

a) l’elenco dei siti oggetto di caratterizzazione e bonifica;

b) la programmazione delle attività, lo stato conoscitivo iniziale e le misure di sicurezza e prevenzione adottate relative a ciascun sito,

c) l’elenco dei siti da sottoporre al procedimento di cui al comma 10, dell’articolo 28 della presente legge.

3. L’accordo di programma quadro, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con i comuni interessati, le Aziende sanitarie competenti territorialmente, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e le province, contiene la programmazione dei procedimenti finalizzata a ridurre la loro durata e ad assicurare il miglioramento delle prestazioni ambientali secondo un cronoprogramma che deve coordinare le singole fasi procedimentali tra gli enti partecipanti ed il soggetto interessato.

4. L’autorità procedente garantisce il coordinamento degli enti competenti costituendo un apposito nucleo operativo interistituzionale addetto all’istruttoria congiunta dei procedimenti e alla stesura dei pareri di competenza componendo eventuali contrasti. Gli oneri per il funzionamento del gruppo operativo derivano dai proventi rinvenienti dall’applicazione del comma 15 quater, dell’articolo 28 della presente legge, eventualmente integrati da risorse rese disponibili dal soggetto obbligato o interessato nell’ambito dell’accordo quadro.

 

     Art. 29. Siti con inquinamento pregresso

1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti siti anche con attività in corso, ma che si manifestino successivamente a tale data, il Responsabile o il Soggetto interessato comunica ai Soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28 l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione, fermo restando l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

 

     Art. 30. Fondo naturale ed inquinamento diffuso

1. Quando i superamenti delle CSC comunicati ai sensi degli artt. 242, 244 o 245 del Decreto riguardano composti che il Soggetto che ha effettuato la comunicazione dichiara e dimostra avere origine naturale o essere riconducibili a situazioni di inquinamento diffuso, l'ARPAB, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità competente, esprime parere sulla attribuibilità o meno dei superamenti riscontrati a fondo naturale o inquinamento diffuso dei composti interessati.

2. In caso di dichiarazione dell'ARPAB di attribuibilità a fondo naturale o a inquinamento diffuso dei superamenti delle CSC, fermo restando le misure di prevenzione di cui all'art. 242 del Decreto, nonché gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di monitoraggio in riferimento ai superamenti addebitabili al Responsabile, l'Autorità competente con proprio provvedimento conclude il procedimento relativamente ai composti dichiarati ascrivibili a fondo naturale o a inquinamento diffuso. Restano a carico del Responsabile gli obblighi di tutela della salute e dell'ambiente connessi ai predetti superamenti delle CSC.

3. Le aree dichiarate con presenza di fondi naturali o a inquinamento diffuso sono gestite ai sensi dell'articolo 27.

 

     Art. 31. Acque sotterranee

1. Nel caso in cui l'intervento di bonifica prevede l'emungimento delle acque sotterranee, in sede di approvazione del progetto dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed agli effetti sull'acquifero.

2. Il progetto di prelievo delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell'articolo 243 del Decreto, non necessita di concessione di derivazione d'acqua.

 

     Art. 32. Comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni

1. La comunicazione di cui all'articolo 244 del Decreto è inviata a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1 previo accertamento dei superamenti delle CSC da parte dell'Amministrazione stessa, tramite certificati di analisi rilasciati da laboratori accreditati.

2. La comunicazione contiene l'indicazione dei parametri di cui è stato accertato il superamento della CSC, l'indirizzo ed i riferimenti catastali e la certificazione di destinazione d'uso del sito, i dati anagrafici del proprietario e del responsabile, se individuato, i risultati delle analisi eseguite ed i punti di campionamento.

 

     Art. 33. Attività su aree con accertato superamento delle CSC

     [Abrogato]

 

Capo III

Poteri sostitutivi e controlli

 

     Art. 34. Esecuzione d'ufficio

1. Scaduti i termini fissati dall'art. 242 del Decreto o dai provvedimenti autorizzativi emanati dall'Autorità procedente senza che il responsabile o il proprietario o altri soggetti interessati abbiano adempiuto ad ognuna delle fasi di comunicazione dell'evento, di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione dell'indagine preliminare, di presentazione del Piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio e di bonifica e ripristino ambientale, il Comune, entro i successivi 60 giorni, con ordinanza motivata, diffida il responsabile del superamento delle CSC ad adempiere ad ognuna delle suddette fasi secondo le modalità tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento.

2. L'ordinanza di diffida è notificata a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1.

3. Scaduto infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza di diffida il Comune si sostituisce al responsabile ed esegue d'ufficio tutte le attività o quelle non ancora svolte in danno del responsabile. Le attività da svolgere, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, sono avviate entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine.

4. Se il Comune non adempie a quanto stabilito ai comma 1 e 2 ovvero, scaduto il termine di cui al secondo capoverso del comma 3, non avvia le attività d'ufficio, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, entro i successivi 60 giorni dalla scadenza dei rispettivi termini la Regione, con Ordinanza del Presidente della Giunta, diffida il Comune ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 60 giorni.

5. Scaduto infruttuosamente tale termine la Giunta regionale nomina, tra i dipendenti regionali con adeguata competenza in materia, un commissario ad acta per l'esecuzione di tutte le attività non ancora svolte, in relazione alla stato di avanzamento del procedimento. Le spese connesse alle attività del commissario ad acta, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del Comune inadempiente.

6. Nel caso di siti estesi su aree appartenenti a più Comuni la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 è di competenza della Regione, con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

7. Per il finanziamento degli interventi sostitutivi la Regione istituisce appositi capitoli di bilancio per l'anticipazione ai Comuni e per la copertura degli interventi attuati dalla Regione stessa.

8. Nel caso di siti di proprietà del Comune o di cui il Comune ne è responsabile, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 è svolta dalla Regione con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Le spese connesse alle attività del commissario ad acta, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del Comune inadempiente e non possono gravare sui finanziamenti regionali dei rispettivi interventi.

 

     Art. 35. Controlli

1. I controlli sulla corretta esecuzione dell'indagine preliminare e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, operativa e permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di ripristino ambientale, nonché sui monitoraggi sono svolti dalla Provincia, avvalendosi dell'ARPAB.

2. A conclusione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa la Provincia rilascia la certificazione di cui agli articoli 242, comma 13 e 248, comma 2 del Decreto.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 17 dell'articolo 28 della presente legge.

 

     Art. 36. Certificazioni

1. La Provincia rilascia la certificazione di cui all'articolo 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonché la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, del Decreto, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalità di cui al presente Titolo.

2. La certificazione di avvenuta bonifica è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR) o dalle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), nei casi di cui al comma 10 dell'articolo 28 della presente legge e alla lettera a), comma 3, dell'articolo 4 del D.M. n. 31 del 2015 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.

3. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del Decreto ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati.

4. Gli accertamenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, sono effettuati dalla Provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAB, corredata di risultanze analitiche debitamente motivate.

5. L'ARPAB provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione finale di bonifica, a trasmettere a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28, la relazione tecnica di cui al comma 4.

 

     Art. 37. Istanza di certificazione

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla Provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, a firma del direttore dei lavori, contenente:

a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali;

c) illustrazione dei risultati ottenuti dall'intervento, corredata dei relativi referti analitici;

d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati.

2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge.

3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28.

 

     Art. 38. Atto di certificazione

1. La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAB, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.

2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:

a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:

1) gli interventi sono ultimati;

2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l'attestazione che:

1) gli interventi sono ultimati;

2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del Decreto ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati;

4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 240, comma 1, lettere n) ed o) del Decreto.

3. La Provincia può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.

4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'intervento e trasmessa ai soggetti di cui all'art. 28, comma 1.

4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione del monitoraggio di cui al comma 3, la provincia attesta il permanere delle concentrazioni dei parametri monitorati al di sotto delle soglie definite, previa validazione dei risultati da parte di ARPAB, dandone comunicazione a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 28.

 

     Art. 39. Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie

1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, è subordinata alla certificazione di cui all'art. 35, comma 2 rilasciata dalla Provincia.

2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.

 

     Art. 40. Certificazione in presenza di trattamento della falda

1. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrastante sia stata bonificata in conformità al progetto approvato e relativamente alla sola matrice suolo e sottosuolo.

2. La bonifica della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento delle operazioni condotte sulla falda stessa.

3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica.

 

     Art. 41. Costi di certificazione

1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le Province, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'articolo 250 del Decreto i costi di certificazione non sono dovuti.

 

TITOLO IV

Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto e concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di rimozione, trattamento di materiali e manufatti contenenti amianto

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 42. Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, il "Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" (PRA), su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità con le procedure di cui all'art. 12, comma 5, come parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti o anche autonomamente.

2. Con la stessa procedura il PRA è aggiornato a seguito di modifiche legislative o dell'acquisizione di nuovi dati e di rilevazione di situazioni rilevate in fase di attuazione del Piano.

3. Gli Enti titolari della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 5 della legge regionale n. 23/1999 sottopongono gli strumenti di pianificazione di propria competenza a verifica di compatibilità con il Piano di cui al comma 1.

 

     Art. 43. Contenuti del PRA

1. Il PRA è articolato nei seguenti punti:

a) aggiornamento del quadro conoscitivo mediante:

1) aggiornamento censimento;

2) descrizione architettura sistema per la gestione informatica dei dati (SIT);

3) mappatura della presenza di amianto di origine sia antropica che naturale;

4) acquisizione dati ASL;

b) descrizione architettura sistema per la gestione informatica (SIT) dei dati;

c) definizioni dei criteri per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento o recupero;

d) quantificazione del fabbisogno di impianti nel periodo di pianificazione.

2. La definizione dei criteri per l'individuazione dei siti idonei per la realizzazione degli impianti e l'individuazione dei siti stessi è demandata al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza col fabbisogno quantificato dal PRA.

 

     Art. 44. Coordinamento della salvaguardia in materia di rischi asbesto-correlati

1. È istituito il Gruppo di Indirizzo e Coordinamento Regionale (GICR), costituito da:

a) il Dirigente Generale del Dipartimento in materia ambientale o suo delegato;

b) il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia sanitaria o suo delegato;

c) il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di sviluppo e lavoro;

d) il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di agricoltura o suo delegato;

e) il Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;

f) il Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Primaria;

g) il Dirigente del Centro Regionale Amianto;

h) il Dirigente del Dipartimento Prevenzione dell'ASP o suo delegato;

i) il Dirigente del Dipartimento Prevenzione dell'ASM o suo delegato.

2. Il Gruppo svolge funzioni di:

a) indirizzo in materia di tutela ambientale dai rischi connessi alla presenza di amianto di origine naturale ed antropica, con la predisposizione di linee guida ed indirizzi operativi ai soggetti competenti in materia;

b) coordinamento delle attività tra i vari soggetti competenti;

c) supporto alle decisioni di competenza regionale.

3. Il Gruppo si riunisce, ogni qual volta ne ricorre la necessità, su convocazione del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente ed Energia, che lo presiede, presso lo stesso Dipartimento.

4. La segreteria del Gruppo è svolta dall'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.

5. Le decisioni del GIRC sono formalizzate con Deliberazione della Giunta Regionale.

6. Le prestazioni relative al funzionamento del GIRC sono gratuite e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Capo II

Amianto in giacitura naturale

 

     Art. 45. Commissione regionale per la Tutela dall'Amianto in giacitura naturale

1. È istituita la Commissione Regionale per la Tutela dall'Amianto in giacitura naturale. La Commissione esprime parere nei procedimenti elencati al comma successivo qualora ricadenti nel territorio regionale interessato dalla presenza di amianto in giacitura naturale e nelle aree comunque interessate dalla presenza di minerali d'amianto per effetto della loro evoluzione per processi naturali o antropici.

2. La Commissione esprime pareri e prescrizioni obbligatori per la mitigazione dei rischi asbesto correlati nei territori interessati nelle seguenti fattispecie:

a) realizzazione di strade d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali, provinciale, regionale e nazionale;

b) manutenzione di strade, ivi comprese le opere di presidio, d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali ed extraurbane, provinciale, regionale e nazionale, limitatamente agli interventi interferenti con la base della sede stradale ed i versanti laterali;

c) attività estrattive ed interventi di recupero delle aree sottoposte a pregresse attività estrattive dismesse;

d) manutenzione e gestione del reticolo idrografico;

e) realizzazione, manutenzione, ripristino di reti di servizio interferenti con il soprassuolo, suolo e sottosuolo;

f) realizzazione di opere pubbliche qualora introducano modificazioni e interferenze con lo stato del territorio regionale tali da avere rilevanza per la migrazione di minerali d'amianto e per l'esposizione degli individui negli ambienti di vita e di lavoro;

g) costruzione di manufatti che, per la loro incidenza plano-volumetrica, possono apportare variazioni all'assetto del suolo e del sottosuolo;

h) condoni ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e sanatorie edilizie ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;

i) trasformazioni agrarie ed utilizzazioni forestali e qualsiasi altra attività di modifica del soprassuolo, suolo e sottosuolo;

j) realizzazione di infrastrutture a rete, di qualsiasi impianto, ivi compresa l'apertura di qualsiasi pista di servizio;

k) Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Pollino, Regolamenti Urbanistici, Piani Attuativi, Piano del Parco Nazionale del Pollino (limitatamente al versante Lucano);

l) ogni altra questione in materia ambientale che il Presidente della Giunta regionale le sottoponga.

3. Gli interventi già assentiti dalla stessa Commissione che non prevedono alcuna modifica delle prescrizioni non sono soggetti al riesame, eventuali modifiche di questi progetti sono valutati ed autorizzati dalle Autorità competenti fatto salvo il parere già espresso Supplemento ordinario dalla Commissione. Qualsiasi variante riguardante la modifica o la eliminazione di prescrizioni emesse dalla Commissione comporta il riesame da parte dello stesso organo.

4. La Commissione, è organo collegiale ed è composto:

a) dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia con funzione di Presidente;

b) da un dipendente regionale designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, sentito il Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa che svolge l'istruttoria tecnica;

c) dal Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

d) dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

e) dal Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

f) dal Dirigente dell'Ufficio Ciclo dell'acqua o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

g) dal Dirigente dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

h) dal Dirigente dell'Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

i) dal Dirigente dell'Ufficio Geologico e Attività Estrattive o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

j) dal Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Primaria o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

k) dal Dirigente dell'Ufficio Foreste o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso Ufficio;

l) da un tecnico designato dal Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino;

m) da quattro professionisti esperti, ciascuno iscritto al proprio Ordine Professionale, [designati dal Consiglio regionale mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli] di cui un geologo esperto in mineralogia e petrografia, un ingegnere idraulico, un architetto esperto in materia di pianificazione territoriale ed un agronomo/dottore forestale esperto della tutela delle componenti agricolo-forestali del paesaggio.

5. La nomina dei componenti di cui alla lettera m) del comma 4 della commissione è di competenza della Giunta Regionale, che, ai sensi della legge regionale n. 32/2000 e smi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure necessarie.

6. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 56 del vigente Statuto, approva apposito regolamento di funzionamento della Commissione e di definizione dell'ambito geografico di applicazione in funzione del quadro conoscitivo già recepito ai sensi del D.M. 18 marzo 2001, n. 101 dell'Ambiente nelle more della approvazione del PRA di cui all'art. 43.

7. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico dei soggetti che formulano le istanze sottoposte a valutazione. Il regolamento di cui al precedente comma 6 Supplemento ordinario determina le tariffe graduandole in funzione della complessità ed estensione territoriale degli interventi oggetto di valutazione da parte della commissione.

 

     Art. 46. Officiosità corsi d'acqua

1. Nelle attività di manutenzione degli alvei fluviali e di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in presenza di sedimenti di rocce contenenti amianto, delimitate ai sensi del successivo comma 2, è consentita la movimentazione dei sedimenti nello stesso sito di provenienza con diversa riprofilatura del suolo e nei limiti strettamente necessari per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua o per la realizzazione di opere in alveo o per la manutenzione degli alvei.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita su apposita cartografia le aree fluviali con presenza di sedimenti di rocce contenenti amianto.

3. La cartografia viene aggiornata ogni volta che nuovi studi ed indagini rendano necessaria la riperimetrazione delle aree.

4. La commercializzazione degli inerti derivanti dalle attività di manutenzione e regimazione idraulica degli alvei in cui si riscontri la presenza di minerali d'amianto è consentita secondo il Decreto Ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 - Allegato A, par. 6, tab. B.

 

     Art. 47. Attività costruttive, produttive ed agricole

1. Nelle aree di affioramento di rocce contenenti amianto, di cui al comma 7, sono vietate attività che comportano escavazione e movimentazione del suolo.

2. Nelle suddette aree sono consentiti solo interventi di conservazione degli insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali.

3. Sono altresì consentiti nuovi insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali nei casi strettamente necessari, secondo le previsioni della pianificazione di settore.

4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono limitare il più possibile scavi e movimentazione del terreno in modo da minimizzare la produzione di terre e rocce da scavo.

5. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di cui al comma 2 e 3 sono trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi.

6. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 sono eseguiti nel rispetto delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del D.Lgs. n. 81/2008 e alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi e delle linee guida regionali già approvate e di quelle di cui al successivo comma 8.

7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delimita su adeguata cartografia le aree con presenza di affioramenti di rocce contenenti amianto ed emana specifiche linee guida per l'attuazione degli interventi consentiti.

8. Le linee guida vengono aggiornate ogni qualvolta emergano nuove esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente anche in relazione al progresso tecnologico e all'acquisizione di nuovi risultati di studi e ricerche svolte nel settore.

 

     Art. 48. Terre e rocce da scavo

1. In tutte le attività costruttive, agricole o produttive è vietato l'utilizzo, sia diretto sia per la preparazione di materiali derivati, di materiali inerti di rocce contenenti amianto provenienti sia da cave che da estrazioni in alvei fluviali o da depositi o precedenti utilizzazioni fatti salvi gli utilizzi a norma del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

 

     Art. 49. Pianificazione territoriale

1. Nei Comuni nei cui territori sono presenti affioramenti di rocce contenenti amianto, gli Strumenti Urbanistici di cui alla legge regionale 23/1999, sono corredati di adeguata cartografia riportante la perimetrazione delle aree di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 3, comma 7 e dettano per tali aree norme di conservazione e di trasformazione del rispetto delle disposizioni della presente Legge e le linee guida di cui all'art. 47, comma 7.

2. Agli strumenti urbanistici di cui al comma 1 è allegato uno studio geologico e petrografico specifico delle aree con presenza di rocce contenenti amianto oggetto di pianificazione.

 

Capo III

Bonifica di strutture ed edifici di proprietà pubblica

 

     Art. 50. Soggetti beneficiari

1. La Regione Basilicata concede specifici finanziamenti a favore delle Provincie e dei Comuni, nonché degli Enti, Agenzie e Consorzi regionali che intendano effettuare interventi di rimozione e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di loro proprietà.

2. I finanziamenti sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti o materiali contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o da poter facilmente determinare rilascio di fibre.

 

     Art. 51. Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili interventi di rimozione e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprietà dei Soggetti beneficiari:

a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture;

b) pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e controsoffittature;

c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti;

d) tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico acque nere;

e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi di acqua e loro componenti;

f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti;

g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.

 

     Art. 52. Entità del finanziamento

1. Il finanziamento concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto è riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla base dei costi medi vigenti nel settore.

2. Ogni soggetto di cui all'art. 50, comma 1 può presentare anche più richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.

 

     Art. 53. Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) modalità e termine di presentazione delle domande;

b) documentazione da allegare alla domanda;

c) percentuale dei costi attinenti i servizi di architettura ed ingegneria rispetto al costo dei lavori;

d) modalità di attribuzione delle priorità;

e) modalità e termini di valutazione delle domande e di assegnazione dei finanziamenti;

f) termini e modalità di rendicontazione ed erogazione della spesa.

 

     Art. 54. Competenze dei Servizi di igiene e sanità pubblica dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie di Basilicata

1. Il Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL., a cui deve essere inviata la documentazione relativa all'intervento candidato a finanziamento, deve procedere per singola situazione alla valutazione del rischio igienico - sanitario ed ambientale connesso alla presenza di materiali contenenti amianto nei beni o nei siti di interesse, trasmettendone gli esiti al competente ufficio della Regione Basilicata.

2. L'ARPAB, sulla scorta del parere di cui al comma 1, provvede alla redazione del proprio parere tecnico, trasmettendone gli esiti al competente ufficio della Regione Basilicata.

3. Il competente ufficio della Regione Basilicata, acquisiti i pareri di cui ai precedenti commi 1 e 2, provvede ad istruire le richieste, redigendo la graduatoria delle candidature.

 

     Art. 55. Approvazione della graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento

1. La graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento degli interventi di bonifica da amianto è adottata dalla Giunta regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione.

 

Capo IV

Bonifica di edifici e strutture private

 

     Art. 56. Soggetti beneficiari

1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge regionale n. 42/2015, la Regione concede contributi a soggetti privati e, entro i limiti di compatibilità con la disciplina comunitaria dei regimi di aiuto e con i programmi operativi nazionali e comunitari, ad aziende, per interventi di rimozione, trattamento e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di proprietà ricadenti sul territorio regionale.

2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 67 e non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi della legge regionale n. 42/2015.

 

     Art. 57. Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili interventi di rimozione, trattamento e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprietà dei Soggetti beneficiari:

a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture;

b) pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e controsoffittature;

c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti;

d) tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico acque nere;

e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi di acqua e loro componenti;

f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti;

g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.

 

     Art. 58. Entità del contributo

1. Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto, fino ad un massimo di cinquantamila euro, è pari al 50 per cento del costo dell’intervento desunto dal quadro economico del progetto redatto sulla base dei costi medi vigenti nel settore.

2. Ogni soggetto di cui all'art. 56 può presentare anche più richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.

 

     Art. 59. Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) modalità e termine di presentazione delle domande;

b) documentazione da allegare alla domanda;

c) percentuale dei costi attinenti i servizi di architettura ed ingegneria rispetto al costo dei lavori;

d) modalità di attribuzione delle priorità;

e) modalità e termini di valutazione delle domande e di assegnazione dei finanziamenti;

f) termini e modalità di rendicontazione ed erogazione della spesa.

 

     Art. 60. Priorità degli interventi

1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento la Regione predispone apposita graduatoria sulla base delle priorità desunte dalla valutazione del rischio igienico - sanitario ed ambientale connesso alla presenza di materiali contenenti amianto nei beni o nei siti di interesse, che l'Ufficio regionale competente acquisisce dalle AA.SS.LL. entro novanta giorni dalla richiesta.

 

Capo V

Disposizioni attuative

 

     Art. 61. Gestione degli interventi

1. Parte della quota degli stanziamenti di cui all'art. 67, non superiore al 5% del totale, può essere utilizzata come trasferimenti ai Comuni per rimborso spese connesse alla partecipazione degli stessi alle attività di censimento e mappatura della presenza di amianto, previa apposito provvedimento della Giunta regionale.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

 

     Art. 62. Norme transitorie

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gli enti locali ed i gestori continuano ad esercitare le loro funzioni ai sensi degli artt. 198 e 204 del Decreto senza soluzione di continuità, sino ad organizzazione del Servizio Integrato da parte di EGRIB.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate sotto il coordinamento di EGRIB che stipula con i soggetti pubblici e privati titolari delle piattaforme di trattamento e/o smaltimento e dei servizi le convenzioni e gli accordi necessari allo svolgimento del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO ed effettua i controlli e le verifiche sulle tariffe applicate.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito di cui al precedente art. 13, comma 1 la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. può approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

4. L'EGRIB in funzione dei costi al cancello degli impianti di smaltimento in esercizio, predispone la tariffa unica regionale di smaltimento in base agli appositi indirizzi e linee guida regionali emanate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio del nuovo sistema di gestione, i Comuni, in caso di scadenze contrattuali, possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU, secondo gli accordi che sono stabiliti con EGRIB.

6. Le disposizioni delle presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti autorizzativi in corso, che devono essere integrati in ottemperanza alle prescrizioni ivi previste.

7. Le Province, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora se ne verifichi la mancata coerenza con i criteri previsti nella legge e nel Piano.

8. Per gli interventi di bonifica da amianto, già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, continuano ad applicarsi le norme previgenti

9. In ottemperanza di quanto stabilito alla lettera f), comma 1 dell'articolo 65, i Comuni portano in conclusione le attività in corso in relazione ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di cui al Titolo V della Parte Quarta del Decreto in essere entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.

10. Nelle more della costituzione della commissione, di cui all'articolo 45, l'autorità titolare dei procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, prescrive il rispetto delle linee guida approvate ai sensi del comma 8 dell'articolo 47 della presente legge, nonché del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

     Art. 63. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del Decreto compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento del rifiuto:

a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;

c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge n. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'art. 3, comma 28 della legge n. 549/1995, nonché all'articolo 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'art. 3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al Decreto, con delibera della Giunta regionale, sono predisposte le istruzioni per l'applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del Decreto equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210(Autorizzazioni in ipotesi particolari) del Decreto intendendosi per discarica quanto previsto dall'articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

5. La Regione, entro il 31 luglio di ogni esercizio finanziario, determina l'ammontare della imposta per kg di rifiuti conferiti entro i limiti minimi e massimi ai sensi dell'articolo 3, comma 29 della legge n. 549/1995, come modificato dall'articolo 26 della legge n. 62/2005.

6. La Giunta regionale è delegata ad adottare apposito disegno di legge, ai sensi dell'art. 3 comma 34 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e s.m.i., entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, recante la disciplina per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi in contenzioso amministrativo e quanto non previsto dallo stesso articolo 3, commi da 24 a 41. A decorrere dal 1° agosto 2016, ferme restando le misure di premialità di cui all'art. 205 del Decreto, come modificato dall'art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in materia di raggiungimento delle percentuali ivi previste di raccolta differenziata, l'ammontare del tributo è determinato:

a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;

b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.

7. Beneficiari dei contributi di cui al fondo per la concessione di finanziamenti ai comuni per l'esecuzione di interventi sul ciclo dei rifiuti sono i comuni del territorio della Regione Basilicata che, nel corso del precedente anno solare, risultano aver raggiunto un livello di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, con priorità per i comuni che abbiano raggiunto la maggiore percentuale di raccolta differenziata nell'anno precedente, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti nel Comune. La Giunta regionale può utilizzare, nel limite del 20% di stanziamenti del fondo "Spese per interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", per interventi di emergenza straordinaria e nell'ulteriore limite del 20% per il rafforzamento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio in capo all'ufficio regionale competente.

8. La Regione verifica con cadenza annuale la congruità delle somme versate dai gestori per il tributo, mediante controllo delle dichiarazioni dei contribuenti e dei dati pubblicati sul sistema SISTRI e/o Catasto dei Rifiuti Regionale e Orso.

9. La Regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente legge, provvede a definire quanto previsto dall'art. 205, comma 3 e successivi del Decreto.

 

     Art. 64. Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, l'Autorità Competente determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

2. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:

a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria dell'Ente concedente;

b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore dell'Ente concedente, rilasciato da istituti abilitati.

3. L'importo della garanzia fideiussoria deve essere pari al costo delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui all'art. 28 comma 1, lett. g) del Decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti e, comunque, non inferiore al minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di ripristino finale e la garanzia fideiussoria.

4. La Giunta regionale determina le clausole essenziali e fissa gli indicatori delle garanzie fideiussorie, nonché l'importo minimo delle stesse.

5. Sino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, trova applicazione la disciplina di cui alla Delib.G.R. 31 maggio 1994, n. 3394 le cui voci sono aumentate del 50%.

 

TITOLO VI

Abrogazioni, pubblicazioni

 

     Art. 65. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e s.m.i.;

b) la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i., fatto salvo il Piano regionale di gestione dei rifiuti e successivi aggiornamenti, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 6/2001;

c) l'art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28;

d) le parole "per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e" di cui all'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, come sostituito dall'art. 6, comma 1, legge regionale 6 luglio 2016, n. 12;

e) l'art. 46 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5 come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 6 luglio 2016, n. 12;

f) l'art. 45, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, nonché l'art. 69 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016".

2. Gli artt. 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, inerenti le competenze in materia di bonifiche della Regione, delle Province e dei Comuni, sono modificati recependo integralmente le disposizioni del Decreto.

 

     Art. 66. Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, dell'articolo 257 e dal comma 2, dell'articolo 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 15-bis dell'articolo 28, della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.

3. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'ultimo capoverso, del comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

4. Per il ritardato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3, 4, 7 primo capoverso dell'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 2.000 euro per ogni giorno di ritardo.

5. A chiunque non ottempera alla tempistica riportata nel crono programma dei lavori del piano di caratterizzazione, fatto salvo eventuali comunicazioni agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 28, con relativo assenso da parte della Regione, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.

6. A chiunque non ottempera alla tempistica riportata nel crono programma dei lavori del progetto di bonifica, fatto salvo eventuali comunicazioni agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 28, con relativo assenso da parte della Regione, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni giorno di ritardo.

7. A chiunque compia qualsiasi azione, attiva od omissiva, che ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'ARPAB, in attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

8. A chiunque non ottemperi alle prescrizioni riportate nel certificato di avvenuta bonifica, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

9. Le sanzioni sono accertate e contestate dalla provincia competente per territorio secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I proventi sono riscossi dalle province che li utilizzano per le finalità della presente legge.

10. Per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge, i responsabili che non abbiano ottemperato ad uno o a più adempimenti di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono ottemperare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di tale termine si applicano le sanzioni introdotte dal presente articolo, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 67. Norma finanziaria

1. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3, commi 1 e 3, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azioni 6A.6.1.1, 6A.6.1.2 e 6A.6.1.3 (cap. U26072), e con i finanziamenti Patto per lo Sviluppo della Basilicata FSC 2014-2020 - Settore prioritario "4" (Ambiente), linea di intervento 9 "Rifiuti" (cap. U27150).

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 16 si provvede con i finanziamenti già impegnati sul cap. U27130 del bilancio regionale.

3. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 18, comma 1, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6A.6.1.3 (cap. U26072), e con i finanziamenti Patto per lo Sviluppo della Basilicata FSC 2014-2020 - Settore prioritario "4" (Ambiente), linea di intervento 9 "Rifiuti" (cap. U27150).

4. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 22 si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6A.6.1.1 (cap. U26072).

5. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 28, comma 13, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6E.6.2.1. (cap. U26079).

6. Per le finalità di cui all'art. 34, comma 7, si provvede con i finanziamenti già impegnati sul cap. U26030 del bilancio regionale.

7. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 42, commi 1 e 2, si provvede con i finanziamenti già impegnati sul cap. U27130 del bilancio regionale.

8. La copertura finanziaria a regime per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 45, comma 7, è assicurata dai costi di istruttoria a carico dei richiedenti; per le attività di avvio è stanziata la somma di euro 5.000,00 sul cap. U03010 del bilancio regionale.

9. Per le finalità di cui all'art. 50, comma 1, la copertura finanziaria è garantita con le risorse rivenienti dalla delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2018, pari a MEuro 18,00.

10. Il dettaglio della copertura finanziaria è riportato nell'allegato B della presente legge.

 

     Art. 68. Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del Decreto, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 8 agosto 1994 e al Titolo IX, capo III, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 69. Dichiarazione d’urgenza e pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO “A” (Art. 14)

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AI SENSI DELL’ART.196 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.152/2006 E S.M.I.

 

Premessa

 

La gestione dei rifiuti è disciplinata dal D.lgs. 152/2006; l’art. 177 afferma che essa costituisce attività di pubblico interesse e l’art. 178 che tale attività viene disciplinata dalla parte quarta del decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

Nel decreto viene dichiarato, inoltre, che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse (compresi quelli tutelati).

Il processo di scelta delle aree su cui realizzare impianti per lo stoccaggio, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti è, pertanto, un tema delicato e di difficile completa definizione.

Esso deve essere conforme alle disposizioni degli artt. 195, 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06, che ripartiscono le competenze nell’individuazione delle aree non idonee.

L’articolo 195 definisce in particolare le competenze dello Stato, che deve indicare i “criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti”.

Gli articoli 196 e 199 definiscono le competenze delle Regioni, che “nei Piani regionali di gestione dei rifiuti devono prevedere, tra l’altro, i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”.

Infine, l’articolo 197 attribuisce alle Province “l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento […], nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.

 

In attuazione di dette disposizioni sono state individuazione le aree e i siti non idonei, tenendo conto, per le diverse tipologie di impianto, dei differenti potenziali impatti sul territorio conciliando gestione dei rifiuti e politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e urbano.

 

Sono state considerate le seguenti macro-tipologie di impianti rispetto alle quali specificare i criteri di inidoneità alla localizzazione:

-centri di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche, stazioni di conferimento RD, stazioni di trasferimento)

-impianti di stoccaggio;

-impianti di riciclo e recupero di materia;

-impianti di trattamento biologico (es. compostaggio);

-impianti di trattamento chimico-fisici;

-impianti di trattamento termico per rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

-deposito su suolo o nel suolo (discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi;  discarica per rifiuti pericolosi).

 

Sono state individuati aree e siti riconducibili alle seguenti 5 macro aree tematiche:

1.aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;

2.aree sottoposte a tutela naturalistico-ambientale;

3.aree sottoposte a tutela ambientale – matrici suolo e acqua;

4.aree in dissesto idraulico ed idrogeologico;

5.aree agricole;

6.aree urbane, periurbane ed infrastrutture

 

E’ stato valutato il grado di non idoneità delle aree e siti utilizzando la dizione “fattore escludente” e “fattore penalizzante”.

Il termine fattore escludente indica la subitanea non idoneità delle aree alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il termine fattore penalizzante rende necessario ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione a specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell’area.

 

1.Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico

Sono compresi in questa macro area i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D. Lgs n.42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e paesaggio).

 

1.1.Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO

E’ compreso in questa tipologia il territorio della Basilicata che risulta iscritto nell’elenco dei siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO denominato IT 670 “I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera”, istituito dal 1993. E’ previsto un buffer di 4000 metri dal perimetro del sito.

Il criterio di esclusione è valido per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri di supporto alla raccolta dei RU per i quali il criterio è penalizzante.

 

1.2.Beni monumentali

Sono compresi in questa tipologia i beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12, 13 e 45 del D. Lgs n.42/2004 e s.m.ii.

Per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF) si prevede, un buffer di 3000 metri dal perimetro del manufatto vincolato e, o qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta.

Il criterio è escludente per gli impianti di deposito su suolo e termovalorizzazione. Il criterio è penalizzante per tutte le altre tipologie di impianti.

 

1.3.Beni paesaggistici

Sono comprese in questa tipologia:

 

1.3.1.le aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del d. lgs n. 42/2004 con decreti ministeriali e/o regionali  e quelle in iter di istituzione.

Si è considerato un buffer di 1000 metri dal perimetro del vincolo.

Il criterio è escludente per gli impianti di deposito su suolo e termovalorizzazione. Il criterio è penalizzante per gli impianti: centri di supporto alla raccolta RU, impianti di stoccaggio, impianti di riciclo e recupero di materia, impianti di trattamento chimico-fisico.

 

1.3.2.Le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, ovvero:

 

a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 1000 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, non ricadenti nelle aree vincolate ai sensi dell’art. artt. 136 e 157 del D. Lgs n.42/2004 (ex L.1497/39). Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto.

 

b. i territori contermini ai laghi ed invasi artificiali compresi in una fascia della profondità di 1000 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto anche in considerazione che tali aree richiedono, secondo la normativa nazionale, delle specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.

 

c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e con la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2017, n. 319 (Piano paesaggistico regionale in applicazione dell’art. 143 del D.Lgs n.42/2004 e del protocollo di intesa tra Regione Mibact e Mattm. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 500 metri ciascuna. Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto anche in considerazione che tali aree richiedono, secondo la normativa nazionale, delle specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento. Il criterio è penalizzate per le aree produttive.

 

d. le montagne per la parte eccedente 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica. Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto.

 

e. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

 

f. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto.

 

g. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Sono comprese in questa tipologia le aree gravate dal diritto che spetta a coloro che appartengono ad una determinata collettività – Comune o Frazione - di godere, traendone alcune utilità primarie, di beni immobili presenti nel territorio di riferimento della collettività stessa. Si tratta di terre, di fatto silvo-pastorali o agricole a queste funzionali, conservate alla popolazione proprietaria per il loro preminente interesse ambientale – L.R. 57/2000 e s.m.i. Il criterio è penalizzante per la realizzazione dei seguenti impianti: centri di supporto alla raccolta RU, impianti di stoccaggio, impianti di riciclo e recupero di materia, impianti di trattamento biologico, impianto di trattamento chimico-fisico. Per le altre tipologie di impianti, ovvero impianti di termovalorizzazione e deposito sul suolo, il criterio è escludente.

 

h. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. Rientrano in questa tipologia le zone umide, elencate nell’inventario nazionale dell’ISPRA (http://sgi2.isprambiente.it/zoneumide/) di cui fanno parte anche le zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro. In Basilicata ricadono 2 zone umide coincidenti con le omonime aree SIC/ZPS: Lago di San Giuliano  e Lago Pantano di Pignola. Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto anche in considerazione che tali aree sono aree sensibili ai sensi dell’art. 91 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. e richiedono delle specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.

 

i. le zone di interesse archeologico

Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto.

 

1.4. Zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata.

Con riferimento all’art. 136 del d.lgs.42/2004, tali zone rientrano tra i beni paesaggistici come aree di notevole interesse pubblico e sono definite all’art. 136 comma d) come “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

Il criterio è escludente per quanto riguarda gli impianti di trattamento termico e deposito su suolo o nel suolo in quanto considerati fonte di maggior impatto visivo e dunque potenziali elementi di disturbo dei coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata. Per le altre categorie di impianto il criterio è penalizzante: la loro realizzazione andrebbe preferita altrove, ma in particolari contesti e a determinate condizioni di inserimento paesaggistico la proposta di progettualità potrebbe non essere esclusa a priori.

 

1.5.Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta approvati con L.R. 3/90 soggette a vincolo di conservazione A1 e A2.

 

1.5.1.Le aree soggette a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all’eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali. Dette aree a vincolo di conservazione integrale sono cartografate negli elaborati “Carta della Trasformabilità” dei rispettivi Piani Paesistici di Area Vasta vigenti e disciplinate nel testo “Norme di Attuazione” a corredo dei suddetti Piani.

Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto

 

1.5.2.Le aree soggette a vincolo di conservazione A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all’introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché interventi per l’eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.

Dette aree a vincolo di conservazione parziale sono cartografate negli elaborati “Carta della Trasformabilità” dei rispettivi Piani Paesistici di Area Vasta vigenti e disciplinate nel testo “Norme di Attuazione” a corredo dei suddetti Piani.

Il criterio è escludente per quanto riguarda gli impianti di trattamento termico e deposito su suolo o nel suolo in quanto considerati fonte di maggior impatto visivo e dunque potenziali elementi di disturbo dei coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata. Per le altre categorie di impianto il criterio è penalizzante: la loro realizzazione andrebbe preferita altrove, ma in particolari contesti e a determinate condizioni di inserimento paesaggistico la proposta di progettualità potrebbe non essere esclusa a priori.

 

2. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA NATURALISTICO-AMBIENTALE (Flora, fauna e biodiversità)

Sono compresi in questa macro area gli ambiti territoriali caratterizzati da elementi di rilevanza biologica e di particolare sensibilità naturalistico-ambientale, aree tutelate da direttive comunitarie, norme statali e regionali.

2.1. Aree Protette nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale.

Ricadono in questa tipologia le 19 Aree Protette, ai sensi della legge 394/91 inserite nel sesto elenco ufficiale delle aree naturali protette EUAP depositato presso il Ministero dell'ambiente, compreso un buffer di 500 metri (la legge 394/91 parla di aree "Contigue" da definire in sede di PPR) a partire dal relativo perimetro. Si tratta delle seguenti aree.

2.1.1. Parchi Nazionali: Parco Nazionale del Pollino istituito con D.P.R. 15 novembre 1993 e Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese istituito con D.P.R. 8 dicembre 2007. Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante (come al punto 1.3.2.e).

2.1.2. Parchi Regionali: Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane istituito con legge regionale n. 47 del 1997 e Chiese rupestri del Materano istituito con legge regionale n. 11 del 3 aprile del 1990 (alle quali si aggiunge l'istituendo Parco del Vulture).

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

2.1.3. Riserve Naturali Statali: Agromonte - Spacciaboschi, Coste Castello, Grotticelle, Pisconi, Rubbio, Marinella Stornara, Metaponto, Monte Croccia.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

2.1.4. Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio, Lago Pantano di Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Bosco Pantano di Policoro, San Giuliano, Calanchi di Montalbano.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

1.2. Aree ricadenti nella Rete Natura 2000

Sono comprese in questa tipologia le aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), compreso un buffer di 1000 metri a partire dal relativo perimetro. In Basilicata ricadono 53 aree suddivise come segue.

1.2.1. Siti di importanza comunitaria (SIC).

Complessivamente sono 50 e sono inserite nell'elenco di cui al D.M. del 31 gennaio 2013. di queste 20 sono state individuate dal D.M. 16 settembre 2013 come ZSC, in seguito alla adozione di Misure di Tutela e Conservazione avvenuta con deliberazioni di Giunta regionale n. 951/12 e n. 30/13.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

Le proposte progettuali che interesseranno le aree poste in prossimità del perimetro esterno dei sti e del relativo buffer, e che possono costituire un impatto per i siti stessi, dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

2.2.2. Zone a Protezione speciale (ZPS).

Complessivamente sono 17 e sono inserite nell'elenco di cui al D.M. 9 giugno 2009; su di esse vige il D.M. 184/2007 e il D.P.G.R. 65/2008.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

Le proposte progettuali che interesseranno le aree poste in prossimità del perimetro esterno dei sti e del relativo buffer, e che possono costituire un impatto per i siti stessi, dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

2.2.3. Rete ecologica: nodi, corridoi, stepping stone.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

2.2.4. Oasi WWF di protezione faunistica, ovvero destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica periodicamente individuate dal piano Faunistico Venatorio provinciale, compreso un buffer di 1000 metri. Si tratta di tre zone: Lago di San Giuliano, Lago Pantano di Pignola, Bosco Pantano di Policoro.

Data l'estrema importanza che tali aree rivestono per la conservazione della fauna, il criterio di esclusione è associato a tutte le tipologie di impianti

 

3.Aree SOTTOPOSTE A TUTELA AMBIENTALE (matrici suolo e acqua)

Sono compresi in questa macro area gli ambiti territoriali caratterizzati da elementi di rilevanza o singolarità geologica, ambiti di particolare sensibilità naturalistica e ambientale, aree tutelate da direttive comunitarie, norme statali e regionali.

 

3.1. Suolo

3.1.1 Aree di interesse geologico (geositi) ovvero località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione ai sensi della L.R. 13 agosto 2015 n. 32.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto.

3.1.2. Aree a quota elevata, superiore a 1000 metri s.l.m. per i rifiuti speciali.

Per preservare l’unicità e la naturalità delle aree situate a quota elevata si escludono tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri di supporto alla raccolta di RU e degli impianti di trattamento biologico, eventualmente da utilizzare esclusivamente per la gestione e il trattamento dei rifiuti prodotti nelle aree stesse.

3.1.3. Singolarità geologiche (allegato I D.lgs 36/2003).

Si tratta di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale e di aree dove i processi geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l’integrità dell’impianto;

Il criterio è di esclusione sia per i depositi su suolo o nel suolo (discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi;  discarica per rifiuti pericolosi) sia per le altre  tipologie di impianto.

 

3.1.4. Aree ad utilizzo idrominerario e idrotermale (allegato I D.lgs 36/2003).

Si tratta delle seguenti aree: Bacino idrominerario del Vulture, Calda di Latronico,

Il criterio è di esclusione sia per i depositi su suolo o nel suolo (discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi) sia per le altre tipologie di impianto.

3.2. Acqua

3.2.1. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Si tratta di aree di protezione immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni individuate nel piano regionale di tutela delle acque. Sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto; secondo quanto previsto al comma 6 dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. in assenza dell'individuazione da parte delle regioni la zona di protezione ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Il criterio è escludente per gli impianti di trattamento dei rifiuti; il criterio è penalizzante per i centri di supporto alla raccolta dei RU in quanto la potenziale pericolosità è minore.

 

4.Aree in dissesto idraulico ed idrogeologico

Sono compresi in questa macro area gli ambiti territoriali caratterizzati da particolari instabilità per aspetti geologici e geomorfologici, assoggettati da norme o piani a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici. Per il territorio lucano comprendente i bacini idrografici dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni e Noce si dovrà fare riferimento al PAI dell’AdB di Basilicata, per la porzione di territorio lucano ricadente nel bacino interregionale del Fiume Lao, si dovrà fare riferimento al PAI AdB di Calabria, per il territorio lucano ricadente nel bacino dell’Ofanto si dovrà fare riferimento al PAI AdB di Puglia, per il territorio lucano ricadente nel bacino del Sele si dovrà fare riferimento al PAI AdB di Campania.

 

4.1. Aree a vincolo idrogeologico.

I terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono turbare il regime delle acque (R.D. 3267/23) e aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il criterio è penalizzante. Infatti tale fattore non rappresenta necessariamente un elemento di non idoneità, essendo possibile verificare, con esame delle caratteristiche puntuali del sito, l’eventuale reale sussistenza delle condizioni di pericolo e richiedere un nulla osta allo svin-colo dell’area proposta per la localizzazione.

 

4.2. Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua.

Si tratta delle fasce di territorio ad alta, moderata e bassa frequenza di inondazione disciplinate dall’articolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico - PAI AdB Basilicata, nonché le fasce di territorio a rischio alluvione come disciplinate nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - approvato dal C. Istituzionale del Distretto a marzo 2016 ed in attesa di approvazione con DPCM.

L’articolo 7 del PAI le definisce come segue:

a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e di pericolosità idraulica molto elevata;

b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e di pericolosità idraulica elevata;

c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni e di pericolosità idraulica moderata.

Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto comprese nelle fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. Per quanto concerne le aree non perimetrate dal PAI, durante l’iter autorizzativo per la realizzazione di nuova impiantistica, dovrà essere redatto uno specifico studio idraulico finalizzato all’individuazione delle fasce di territorio inondabili per piene con tempo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni.

 

4.3. Aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata (R4).

Si tratta di aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche (art. 16 NTA del PAI).

Il criterio è escludente. Sono infatti consentiti in tali aree solo interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, conservazione, etc.

 

4.4. Aree a rischio idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata (R3).

Si tratta di aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale. (art. 17 NTA del PAI AdB Basilicata).

Il criterio è escludente. Sono infatti consentiti in tali aree solo interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, conservazione, etc.

 

4.5. Aree a pericolosità idrogeologica (P).

Aree che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l’incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture (art. 20 NTA del PAI AdB Basilicata).

Il criterio è escludente. Nelle aree pericolose sono consentiti esclusivamente interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

 

4.6. Aree interessate da cavità sotterranee, di origine antropica o naturale.

Aree che possono costituire causa di dissesto idrogeologico nelle forme di voragini, fenomeni di sprofonda-mento o di subsidenza, comprese nel Catasto delle Cavità Sotterranee (CCS) di cui i Comuni interessati da reti caveali sotterranee sono competenti (art. 33 NTA del PAI AdB Basilicata).

Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianti, valgono infatti le medesime misure di salvaguardia delle aree soggette a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.

 

5.AREE AGRICOLE

Sono comprese in questa macro categoria le arre interessate da produzioni D.O.C. ed i territori caratterizzati da elevata capacità d’uso del suolo; non sono state comprese le aree interessate da altre produzioni (D.O.P., I.G.P., S.T.G. ecc.), in quanto non è stato possibile identificare il prodotto con un territorio specifico di produzione, ma risulta necessario porre un alto livello di attenzione nella redazione dei progetti alla verifica, in tali aree, della sussistenza di quelle produzioni agricolo- alimentari di qualità,  tradizionali e/o di particolare pregio, che ne determinano il succitato carattere distintivo nel contesto paesaggistico-culturale.

 

5.1 Vigneti DOC

Sono comprese in questa tipologia i vigneti, cartografati con precisione, che rispondono a due elementi certi: l’esistenza di uno specifico Disciplinare di produzione e l’iscrizione ad un apposito Albo (ultimi dati disponibili dalla Camera di Commercio di Potenza per i vigneti DOC Aglianico del Vulture, Terre dell’Alta val d’Agri, Grottino di Roccanova, in attesa dell’approntamento dello Schedario viticolo regionale).

Il criterio è escludente per gli impianti di trattamento termico e  discariche, quelli potenzialmente più impattanti per le aree agricole di pregio. Per gli altri impianti il criterio è solo penalizzante ad esclusione degli impianti di trattamento biologico per cui non viene indicata alcuna restrizione.

 

6.URBANE- PERIURBANE –INFRASTRUTTURE

 

6.1. Ambito urbano ai sensi della L.r. 23/99 - Centro abitato e nucleo abitato.

Compreso un buffer minimo di 1.000 m. dalle aree residenziali da definire caso per caso.

Per i Comuni che hanno adottato o approvato il Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 23/99, l’ambito urbano è quello riportato negli elaborati di Regolamento, mentre per i Comuni dotati di PRG o PdF si farà riferimento al centro abitato riportato negli elaborati di piano, costituito prevalentemente dalle zone A, B e C, di cui al DM 2 aprile 1968, n.1444. In ogni caso può farsi riferimento alle definizioni di centro abitato e nucleo abitato dell’ISTAT 2013.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri per la raccolta dei rifiuti urbani e degli impianti di trattamento biologico per i quali il criterio è penalizzante. Per definire l’entità del buffer di non idoneità devono essere condotti studi specifici sulle proposte di progetto che tengano conto di vari fattori tra cui le condizioni climatologiche locali, le dimensioni dell’impianto e la composizione delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. 60/2002 e dal d.lgs 152/2006. La  fascia di rispetto dalle aree residenziali potrà essere min. di 1000 metri, da valutare caso per caso. La distanza si intende misurata dalla recinzione dell’impianto sino alla residenza appartenente all’ambito urbano o centro abitato, più vicina in linea d’aria.

 

6.2. Presenza di case sparse.

Il criterio si applica in presenza di un numero minimo di “case sparse”, comunque occupate da residenti, così come attestato dal Comune territorialmente competente, pari a 5.

La fascia di rispetto dalle suddette case sparse deve essere minimo di 500 metri. La distanza si intende misurata dalla recinzione dell’impianto sino alla residenza più vicina in linea d’aria.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti e degli impianti di trattamento biologico per i quali il criterio è penalizzante.

 

6.3. Fasce di rispetto da infrastrutture e cimiteri.

Il criterio di esclusione è riferito a tutte le tipologie di impianti entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti.

-per i cimiteri l’art. 38 del T.U. delle leggi sanitarie fissa una fascia di rispetto minima di 200 metri;

-per le infrastrutture di trasporto, il D.P.R. n. 495/92, all’art. 24, fissa fasce di salvaguardia fuori dei centri abitati in funzione del tipo di strada; il D.P.R. 753/80 all’art. 1 indica le fasce di salvaguardia delle ferrovie. Le fasce di rispetto minime da considerare all’esterno dei centri abitati sono:

- autostrada 60 metri

- strada di grande comunicazione 40 metri

- strada di media comunicazione 30 metri

- strada di interesse locale 20 metri

- ferrovia 30 metri

- aeroporto 300 metri

 

6.4. Aree interessate dalla presenza di impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR).

Il criterio è penalizzante per tutte le tipologie di impianto, ad eccezione degli impianti di trattamento termico e impianti di deposito sul suolo per cui è escludente. Dovrà essere previsto in ogni caso il rispetto dei limiti e/o vincoli definiti dagli areali territoriali di rischio per ciascun impianto a RIR insistente sul territorio oggetto degli interventi, coerentemente ai Piani di Emergenza pubblicati sui siti istituzionali delle Prefetture. Dovranno inoltre essere acquisite, in fase di autorizzazione, la valutazione degli effetti associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul territorio.

 

6.5. Presenza di recettori sensibili.

In presenza di recettori sensibili, da individuare di volta in volta, per i quali occorre garantire un adeguato livello di protezione rispetto alle molestie dovute all’inquinamento olfattivo, la distanza minima a cui collocare l’eventuale impianto deve essere rapportata alla sensibilità del recettore, ed in ogni caso non potrà essere inferiore a 2000 metri (la distanza si intende misurata dalla recinzione dell’impianto sino al recettore più vicino in line d’aria). Per recettori sensibili si intendono: scuole, ospedali, strutture sanitarie, centri di aggregazione, attività industriali il cui processo produttivo potrebbe essere inficiato dalla dispersione di odori cattivi (quali impianti alimentari basati su processi di lievitazione).

Per centro di aggregazione si intende: spazio polifunzionale in cui potersi incontrare ed intrattenere per sviluppare attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione.

Il criterio di esclusione è associato a impianti di trattamento biologico, impianti di trattamento termico e discariche, generalmente associati a maggiori impatti odorigeni. Per gli altri impianti il criterio è penalizzante, al fine di invitare ad una valutazione puntuale e approfondita per ogni singolo progetto.

 

Allegato B (Art. 67) – DETTAGLIO COPERTURA FINANZIARIA

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 18 aprile 2023, n. 3.