§ 4.4.51 - L.R. 8 settembre 1999, n. 27.
Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:08/09/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi di bonifica da amianto ammessi a finanziamento.
Art. 3.  Entità del finanziamento.
Art. 4.  Modalità di accesso al finanziamento.
Art. 5.  Competenze dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. di Basilicata.
Art. 6.  Commissione Regionale per le valutazioni definitive di congruità tecnico-economica delle richieste di finanziamento e per la predisposizione della graduatoria delle priorità di bonifica da amianto e [...]
Art. 7.  Approvazione della graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento.
Art. 8.  Modalità di erogazione del finanziamento.
Art. 9.  Copertura finanziaria.
Art. 10.  Pubblicazione.


§ 4.4.51 - L.R. 8 settembre 1999, n. 27. [1]

Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto.

(B.U. 13 settembre 1999, n. 52).

 

Art. 1. Finalità.

     Allo scopo di promuovere sul territorio della regione interventi di bonifica da amianto nell'ambito di azioni volte ad avviare le attività di risanamento necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la Regione Basilicata concede specifici finanziamenti a favore dei Soggetti Pubblici che intendano effettuare tali interventi su beni o siti di loro proprietà.

 

     Art. 2. Interventi di bonifica da amianto ammessi a finanziamento.

     I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o da poter facilmente determinare rilascio di fibre.

 

     Art. 3. Entità del finanziamento.

     1. Il finanziamento concesso per singolo intervento di bonifica da amianto è riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla base dei costi medi vigenti nel settore [2].

     2. [Tale importo rappresenta il finanziamento massimo che la Regione assegna per annualità ad ogni Soggetto Pubblico che ne fa richiesta e che lo stesso potrà utilizzare per la realizzazione di uno o più interventi di bonifica da amianto] [3].

 

     Art. 4. Modalità di accesso al finanziamento.

     1. Per la prima annualità, i Soggetti Pubblici interessati al finanziamento previsto dalla presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, devono trasmettere all’Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale della Regione e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, nel cui ambito territoriale ricadono i beni o i siti da sottoporre a bonifica da amianto, la documentazione di seguito indicata, specificando nella domanda che la stessa è rimessa alla competente Azienda U.S.L. al fine di ottenere il parere di cui al successivo art. 5 [4].

     2. Per gli anni successivi il termine di presentazione della documentazione di cui al precedente comma è fissato al 31 gennaio.

     3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere costituita da:

     a) relazione tecnica redatta da tecnico abilitato in cui deve essere specificato la destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali nonché la tipologia dell'intervento di bonifica proposto [5];

     b) documentazione che attesti la presenza di materiali contenenti amianto nei manufatti di che trattasi;

     c) planimetria dei luoghi;

     d) progetto preliminare dello stato attuale e dell'intervento di bonifica proposto [6];

     e) computo metrico dettagliato dei costi di bonifica e quadro economico riepilogativo della spesa preventivata.

     4. Annualmente, ciascuno dei Soggetti di cui al comma 1 può proporre a finanziamento uno o più beni o siti da sottoporre a bonifica da amianto.

 

     Art. 5. Competenze dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. di Basilicata.

     1. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, cui perviene la documentazione di cui all'art. 4, deve procedere per singola situazione alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza di materiali contenenti amianto nei beni o nei siti di interesse.

     2. Per le successive valutazioni da parte della Commissione Regionale di cui all'art. 6, il Servizio di cui al precedente comma deve trasmettere alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali - Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambientale il parere di merito e la documentazione prodotta dai Soggetti interessati entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.

 

     Art. 6. Commissione Regionale per le valutazioni definitive di congruità tecnico-economica delle richieste di finanziamento e per la predisposizione della graduatoria delle priorità di bonifica da amianto e di accesso al finanziamento.

     1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di Giunta Regionale, sarà istituita la Commissione Regionale preposta alle valutazioni di competenza circa le richieste di finanziamento a sostegno degli interventi di bonifica da amianto.

     2. La Commissione, che opererà presso il Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, sarà composta da:

- Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, che la coordinerà;

- Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;

- Direttore Generale dell’Arpab o suo delegato;

- Un funzionario dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, con funzioni di segretario [7].

     3. La Commissione dovrà procedere all'esame di quanto trasmesso dalle Aziende UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 5, comma 2, per le definitive valutazioni di congruità tecnico-economica e per la predisposizione della graduatoria delle priorità di bonifica da amianto e, pertanto, di accesso al finanziamento.

     4. La Commissione trasmetterà gli atti di cui al comma 3 all'Ufficio Regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale per i successivi adempimenti.

 

     Art. 7. Approvazione della graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento.

     La graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento degli interventi di bonifica da amianto è adottata dalla Giunta Regionale e pubblicata sul BUR.

 

     Art. 8. Modalità di erogazione del finanziamento.

     1 Il finanziamento di cui alla presente legge è concesso con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale secondo le seguenti modalità:

     - primo rateo pari al 30% del finanziamento alla ricezione della comunicazione di inizio lavori e alla presentazione della fidejussione assicurativa di copertura dei costi complessivi di bonifica a favore del Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali;

     - successivi ratei fino alla concorrenza massima dell'80% a seguito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e della documentazione dimostrativa dei costi sostenuti nonché della documentazione tecnico-contabile dimostrativa dell'avvenuto conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dall'intervento di bonifica;

     - saldo del finanziamento a seguito della presentazione del verbale di sopralluogo dell'Azienda U.S.L., ove prescritta, competente per territorio che attesti l'avvenuta bonifica, della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati rilasciata dalla stessa Azienda U.S.L. nonché della certificazione di collaudo [8].

 

     Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di 5.000.000.000 a valere sui fondi aggiuntivi del POP 94-99 - Misura Ambiente iscritti sul cap. 1375 del bilancio regionale, fino ad esaurimento di detta quota.

     2. Con atto successivo, sulla base delle future disponibilità economiche della Regione, si provvederà al rifinanziamento delle attività di cui alla presente legge.

     3. Il 3% della somma di cui al comma 1, pari a L. 150.000.000, è destinata alla estensione della campagna regionale di informazione sulle problematiche connesse alla questione amianto, alla raccolta di ulteriori dati utili alla conoscenza della diffusione territoriale dell'amianto nonché alla definizione delle nuove situazioni di pericolo ad essa correlate.

 

     Art. 10. Pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 65 della L.R. 16 novembre 2018, n. 35. Nella presente legge, tutti i riferimenti fatti al Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali e all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambientale si intendono riferiti al Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità e all’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, per effetto dell'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[2] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[3] Comma abrogato dall'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[4] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[5] Lettera così modificata dall'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[6] Lettera così modificata dall'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[7] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[8] Capoverso così modificato dall'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.