§ 4.4.125 - L.R. 24 settembre 2015, n. 42.
Incentivi per la manutenzione e la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:24/09/2015
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Entità del contributo.
Art. 3.  Soggetti beneficiari.
Art. 4.  Procedure semplificate.
Art. 5.  Spese ammissibili.
Art. 6.  Documentazione.
Art. 7.  Termine di esecuzione.
Art. 8.  Attuazione della legge.
Art. 9.  Copertura finanziaria.
Art. 10.  Pubblicazione.


§ 4.4.125 - L.R. 24 settembre 2015, n. 42.

Incentivi per la manutenzione e la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto.

(B.U. 28 settembre 2015, n. 40)

 

Art. 1. Finalità.

1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

2. Obiettivo della presente legge è la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto mediante l'introduzione di incentivi finanziari a beneficio di privati cittadini che intendano effettuare interventi di rimozione o manutenzione nei propri immobili esistenti sul territorio della Regione Basilicata.

 

     Art. 2. Entità del contributo.

1. La Regione Basilicata concede contributi per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti dagli edifici o dei rifiuti contenenti amianto, per un importo pari al 60% (sessanta per cento) a fondo perduto della spesa complessiva riferita agli oneri relativi agli interventi elencati al successivo articolo 5.

2. Il contributo massimo concedibile è pari a euro 5.000,00 (euro cinquemila) oneri fiscali compresi.

3. I finanziamenti sono erogati sino alla concorrenza delle somme disponibili.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari.

1. Possono accedere al contributo i proprietari di edifici, o coloro che ne hanno la disponibilità, in regola con le disposizioni urbanistico- edilizie, adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare localizzati nel territorio della Regione Basilicata che ottengono, ove previsti per gli interventi di bonifica su immobili contenenti amianto, il relativo titolo autorizzatorio.

2. Nelle ipotesi in cui il proprietario non coincidesse con il richiedente, quest'ultimo dovrà allegare alla domanda in originale, a pena di inammissibilità della stessa, l'assenso da parte del proprietario, all'esecuzione dell'intervento.

3. In caso di più proprietari, di multiproprietà, di proprietà indivise, per il singolo intervento viene assegnato un unico contributo.

4. È consentito il finanziamento di domande presentate da uno stesso soggetto, secondo le priorità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, purché gli interventi facciano riferimento a manufatti diversi.

 

     Art. 4. Procedure semplificate.

1. I contributi di cui all'art. 2 possono essere concessi anche in caso di rimozione, manutenzione e smaltimento di piccole quantità di materiali o rifiuti contenenti amianto, ovvero di peso pari o inferiore a 1.200 kg., adottando i criteri e le procedure semplificate individuati con il provvedimento di cui alla lett. f) dell'art. 8.

2. L'adozione delle procedure semplificate non esime dall'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

     Art. 5. Spese ammissibili.

1. Possono essere ammessi al beneficio del contributo, come previsto all'art. 2 della presente legge regionale, i seguenti interventi:

a) rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, dei manufatti o rifiuti contenenti amianto, secondo le tipologie stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale;

b) rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, di materiali contenenti amianto depositati in aree private, secondo le tipologie stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. Non sono ammissibili le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera né l'acquisto di materiali sostitutivi e la loro messa in opera.

 

     Art. 6. Documentazione.

1. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo, in sede di richiesta di rimborso delle spese, di presentare la documentazione di cui alla lettera b) dell'art. 8.

 

     Art. 7. Termine di esecuzione.

1. Gli interventi di bonifica ammessi a beneficio del contributo dovranno concludersi entro i quindici mesi dalla data di comunicazione di ammissione al contributo regionale.

2. Nei casi in cui sia necessario un titolo autorizzatorio, gli interventi devono essere conclusi nel termine di validità di detti titoli.

 

     Art. 8. Attuazione della legge.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione competente, sono stabiliti:

a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;

b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;

c) le modalità di erogazione dei contributi;

d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi e la puntuale individuazione dei beneficiari;

e) le ipotesi di eventuale revoca dei contributi;

f) i criteri e le procedure semplificate di cui al comma 1 dell'art. 4.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria.

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 300.000,00; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67160 del Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 10. Pubblicazione.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.