§ 4.4.123 - L.R. 13 agosto 2015, n. 32.
Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/08/2015
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Catasto regionale dei geositi.
Art. 4.  Catasto regionale del patrimonio speleologico.
Art. 5.  Sezioni speciali e monumenti naturali.
Art. 6.  Attuazione del Catasto regionale dei geositi e del catasto regionale del patrimonio speleologico.
Art. 7.  Approvazione e aggiornamento dei catasti.
Art. 8.  Gestione, tutela e pianificazione.
Art. 9.  Interventi regionali e relazioni con gli enti locali.
Art. 10.  Consulta tecnico-scientifica.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Funzioni di controllo e sorveglianza.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Abrogazioni.
Art. 16.  Pubblicazione.


§ 4.4.123 - L.R. 13 agosto 2015, n. 32.

Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico.

(B.U. 14 agosto 2015, n. 31)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione Basilicata, di seguito denominata Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e integrazioni:

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad essa collegato in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi, del sistema di insediamenti ipogei di cui alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12;

b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e dei paesaggi geologici;

c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e ambientale, sia superficiale che ipogeo, anche attraverso l'emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti ad impedire il degrado, la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione.

2. La Regione, promuove, anche mediante l'adozione di appositi provvedimenti e l'approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

a) il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico regionale;

b) l'accertamento periodico dello stato dei geositi e dell'ambiente ipogeo;

c) la conservazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l'istituzione del catasto regionale dei geositi;

d) la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico del patrimonio geologico;

e) la ricognizione dei siti estrattivi, intesi come geositi, compresi gli impianti e le attrezzature ad essi relativi, che possono essere riutilizzati quali ambiti museali, turistici e ricreativi.

3. La Regione promuove e sostiene:

a) l'organizzazione delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione del patrimonio geologico, di significative manifestazioni superficiali e sotterranee del fenomeno carsico, di cavità artificiali di particolare valore culturale;

b) la formazione tecnica e culturale delle guide nell'ambito di associazioni e società ambientaliste e speleologiche riconosciute a livello regionale o nazionale;

c) le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio geologico;

d) le azioni di comunicazione, di divulgazione online ed offline del patrimonio geologico anche a fini di geoturismo, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della L.R. 4 giugno 2008, n. 7;

e) la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale delle aree in cui ricadono i geositi, riconoscendo quale soggetto di riferimento per tali attività il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), VII delegazione speleologica (Basilicata e Puglia) ovvero i comuni in cui ricadono i siti di interesse.

 

     Art. 2. Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) "geodiversità", la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico;

b) "patrimonio geologico" della Regione, l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica, paleontologica, idrogeologica e pedologica del territorio regionale;

c) "patrimonio speleologico", l'insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici in ambiente terrestre e marino o creati da attività antropiche in contesti naturali o urbani.

2. Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:

a) "geositi", ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione;

b) "aree carsiche", ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità. Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.

3. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:

a) "sistemi carsici", ovvero complessi di forme carsiche ipogee e epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;

b) "grotte naturali", ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai 5 metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore, ma di rilevante interesse geologico, archeologico, biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico;

c) "cavità artificiali", ovvero l'insieme dei manufatti e delle strutture ipogee realizzate dall'azione dell'uomo, sia ex novo, sia in relazione alle tecniche costruttive adottate, alle modalità d'uso e sia riadottando opere preesistenti, di particolare valore storico, archeologico, naturalistico e geominerario;

d) "geositi ipogei", ovvero tutti quegli ambienti sotterranei che, per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;

e) "grotte e cavità turistiche", ovvero le grotte naturali, le cavità e le gallerie artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e/o disciplinate;

f) "acquiferi carsici", serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate, che contengono, di norma, pochi vuoti;

g) "area di ricarica di un acquifero carsico", l'area che raccoglie le acque di precipitazione e ruscellamento anche provenienti da territori limitrofi non carsici, al cui interno si distinguono:

1) "aree di infiltrazione diffusa", porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili, coperte di depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;

2) "aree di infiltrazione concentrata", porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili, denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;

h) "area sorgiva", l'area interessata dalla presenza di sorgenti perenni o temporanee.

 

     Art. 3. Catasto regionale dei geositi.

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico, è istituito presso l'ufficio geologico regionale il "Catasto dei geositi" costituito dagli elenchi dei geositi da approvarsi a norma dell'articolo 7.

2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le aree di rispetto di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei.

3. Le informazioni di cui al comma 2 devono essere raccolte in maniera sistematica, facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari adottati in iniziative di censimento dei geositi a carattere nazionale (ISPRA) validate da strutture tecniche regionali o da professionisti geologi iscritti all'albo professionale.

4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale e sarà reso pubblico attraverso il portale cartografico informativo della Regione (RSDI) con restituzione di shape file di pubblica consultazione.

5. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo catasto vengono effettuati dall'ufficio geologico regionale sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche-strutturali geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, pedologiche e carsiche.

6. Le attività di cui al comma 5 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con università, enti di ricerca, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

 

     Art. 4. Catasto regionale del patrimonio speleologico.

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio speleologico è istituito presso la Regione il "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali". La conservazione e l'aggiornamento del catasto sono demandate all'ufficio geologico regionale, che con apposita convenzione sono affidate ad Associazioni afferenti alla Società Speleologica Italiana quali referenti per le attività speleologiche in Basilicata.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

a) l'elenco delle grotte naturali;

b) l'elenco delle principali aree carsiche;

c) l'elenco delle cavità artificiali;

d) l'elenco delle grotte e cavità turistiche;

e) l'elenco regionale delle forre.

3) Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi catastali (foglio e particella) e topografici, le aree di rispetto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), nonché informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati.

4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale e sarà reso pubblico attraverso il portale cartografico informatico della Regione (RSDI) con restituzione dei shape file di pubblica consultazione.

5. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti, dovranno essere indicate e corredate da apposita scheda quelle definibili come geositi ipogei naturali.

6. Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le università e gli altri enti di ricerca, gli ordini professionali, nonché privati cittadini, possono fare richiesta di iscrizione di una nuova grotta o cavità corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati.

7. Una cavità naturale o artificiale può essere iscritta nella sezione di cui alla lettera d) del comma 2 qualora il soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante appropriata documentazione da presentarsi all'ufficio geologico regionale, che ne può deliberare successivamente l'iscrizione.

8. Al fine di poter ridurre l'impatto dovuto al loro accesso, i siti iscritti nell'elenco di cui alla lettera d) del comma 2 devono essere dotati di sistema di monitoraggio microclimatico, di sistemi di sicurezza dei percorsi, di impianti di illuminazione compatibili con l'ecosistema ipogeo.

 

     Art. 5. Sezioni speciali e monumenti naturali.

1. Al fine di assicurare la conservazione di geositi, di forme ipogee e di cavità artificiali di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico, sono istituite sezioni speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritti i geositi, le forme ipogee e le cavità artificiali che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso (antichi acquedotti, antiche gallerie ferroviarie, rifugi della II guerra mondiale).

2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le cavità naturali e artificiali e i geositi iscritti nelle sezioni speciali del catasto sono soggetti ad apposite norme di tutela e uso che costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

3. Nei casi in cui al comma 1, la Regione può procedere con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale all'istituzione di "Monumenti naturali", secondo il procedimento e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Attuazione del Catasto regionale dei geositi e del catasto regionale del patrimonio speleologico.

1. La ricognizione, la perimetrazione alle aree da includere nei Catasti di cui agli articoli 3 e 4, la conservazione e l'aggiornamento dei predetti Catasti sono effettuati dall'ufficio geologico regionale sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate mediante convenzioni con i Comuni, società e Associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale, Società Speleologica Italiana e associazione ad essa afferenti, Ordine regionale dei geologi della Basilicata ed Enti di ricerca.

3. Il coordinamento scientifico e la supervisione delle attività di cui al comma 1 possono anche essere svolti, mediante convenzione, dall'Università degli Studi della Basilicata.

 

     Art. 7. Approvazione e aggiornamento dei catasti.

1. I catasti di cui gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Consulta tecnico-scientifica di cui all'articolo 10 e sono soggetti ad aggiornamento periodico annuale.

2. I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

 

     Art. 8. Gestione, tutela e pianificazione.

1. La Regione può affidare la gestione dei geositi a enti Parco, Province, Comuni o altri Enti e associazioni, fornendo indirizzi e linee guida definite dalla Consulta di cui all'art. 10.

2. La Regione sentita la Consulta organizza i geositi in rete in funzione della tipologia e del territorio interessato.

3. L'accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell'accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.

4. Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3, 4 e 5 è fatto divieto di:

a) abbandonare rifiuti;

b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;

c) alterare la morfologia del terreno;

d) accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e ai monumenti naturali, per questi ultimi salvo diversa specifica regolamentazione eventualmente prevista nella legge istitutiva;

e) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paletnologici;

f) realizzare nuove cave e discariche.

5. I divieti di cui al comma 4 si estendono:

a) a eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3, individuate ai fini della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento;

b) a eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nel catasto di cui all'articolo 4 e il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.

6. Il sindaco del comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela parte della presente legge qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica.

7. Parimenti, il divieto di accesso ai fini della tutela può essere disposto dal sindaco, in caso di necessità, indifferibilità e urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità e interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.

8. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

9. Fatto salvo quanto indicato al comma 4, qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della normativa regionale e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

10. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e previo parere della Consulta tecnico scientifica di cui all'articolo 10, può determinare ulteriori forme di tutela per i geositi, grotte e cavità aventi particolare interesse e/o necessità di tutela.

11. La Regione, tramite l'ufficio geologico regionale, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale, Comuni ed Ordine regionale dei geologici della Basilicata.

12. La Regione, tramite l'ufficio geologico regionale, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le associazioni afferenti alla Società speleologica italiana e Club Alpino italiano, Università, Comuni, società e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico- ambientale riconosciuto a livello regionale e nazionale, Ordine regionale dei geologici della Basilicata ed Enti di ricerca.

13. La Regione, nel Piano di tutela delle acque di cui all'art. 131 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, definisce le misure dirette ad assicurare la tutela degli acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.

 

     Art. 9. Interventi regionali e relazioni con gli enti locali.

1. La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di Comuni singoli e associati ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di Università, Enti di ricerca, Ordine regionale geologici della Basilicata, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS (struttura operativa del Club Alpino Italiano) (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), gruppi speleologici riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e Club Alpino Italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale o nazionale.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a sostenere:

a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico regionale;

b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche di cui all'articolo 2;

c) l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all'attività speleologica e alla conoscenza degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;

d) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all'articolo 2;

e) l'individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere in rete gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all'articolo 2, anche a fini educativi e turistici nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali;

f) il recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse.

3. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:

a) la localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti;

b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;

c) l'impatto ambientale e la ricaduta pubblica prevista;

d) le forme di finanziamento.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Consulta tecnico scientifica predispone con scadenza annuale, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione del relativo stanziamento.

 

     Art. 10. Consulta tecnico-scientifica.

1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio geologico e del patrimonio ipogeo della Basilicata, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnicoscientifica.

2. La Consulta è composta da:

a) un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede, scelto nell'ambito dell'Università degli studi della Basilicata - dipartimento di Scienze;

b) il Presidente dell'Ordine dei geologi di Basilicata o suo delegato;

c) il dirigente dell'ufficio geologico regionale o suo delegato;

d) uno speleologo designato dalla Federazione speleologica della Regione Basilicata, qualora costituita, ovvero dalle Associazioni speleologiche lucane;

e) un geologo designato dal Dipartimento Ambiente e Territorio - ufficio parchi biodiversità e tutela della natura;

f) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.

4. La Consulta si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l'anno.

5. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

6. Per i componenti fuori sede è consentito il solo rimborso spese come previsto dalla normativa vigente.

 

     Art. 11. Sanzioni.

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e dall'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) Violazione dei divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 8:

- da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.000,33;

b) Violazione dei divieti di cui alle lettere a) e d) del comma 4 dell'articolo 8:

- da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 8;

c) Violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8:

- da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata relativo ai "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

 

     Art. 12. Funzioni di controllo e sorveglianza.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.

2. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. L'attività di controllo può, altresì, essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione e supporto di gruppi speleologici riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica Italiana e Club Alpino Italiano) e del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Club Alpino Italiano). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici regionali competenti.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

1. Nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 8, comma 13, ai fini della tutela delle aree carsiche e degli acquiferi ricadenti nelle aree censite e riconosciute di rilevante importanza idrogeologica, è vietato l'insediamento di:

a) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

b) pozzi perdenti;

c) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

d) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose o radioattive.

2. Nelle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata ed in quelle sorgive, sono, altresì, vietate le seguenti azioni:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

d) realizzazione di aree cimiteriali;

e) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

f) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

g) gestione di rifiuti;

h) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 200.000,00; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede, quanto alla spesa corrente pari ad euro 100.000,00, mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150; e quanto alla spesa di conto capitale pari ad euro 100.000,00 mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo Speciale per oneri di natura capitale derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67160.

 

     Art. 15. Abrogazioni.

1. Le disposizioni legislative regionali vigenti in materia che risultino essere in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.

 

     Art. 16. Pubblicazione.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.