§ 94.1.c98 - L. 27 maggio 2005, n. 104.
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/05/2005
Numero:104


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.c98 - L. 27 maggio 2005, n. 104.

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.

(G.U. 16 giugno 2005, n. 138 - S.O. n. 109)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Accordo del 1991 sulla Conservazione dei Pipistrelli in Europa

(EUROBATS)

 

Le Parti Contraenti,

Ricordando la Convenzione sulle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979;

Riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea, ed in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell'habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi;

Consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea sono comuni tanto alle specie migratorie, quanto a quelle non migratorie e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratorie e da quelle non migratorie;

Ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, svoltasi a Bonn nell'ottobre 1985, è stato concordato di aggiungere la specie dei chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) all'Appendice II della Convenzione ed è stato impartito al Segretariato della Convenzione l'ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie;

Convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevolmente alla conservazione dei pipistrelli in Europa,

Hanno concordato quanto segue:

 

Articolo I Campo d'applicazione e interpretazione.

Ai fini del presente Accordo:

(a) per «Convenzione» si intende la Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla Fauna Selvatica (Bonn, 1979);

(b) per «pipistrelli» si intendono le popolazioni europee di chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) che si trovano in Europa e negli Stati di distribuzione non europei;

(c) per «Stati di distribuzione» si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell'area di distribuzione di una specie di cui al presente Accordo;

(d) per «Organizzazione Regionale d'Integrazione Economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo e che ha competenza in questioni trattate nel presente Accordo, e che è stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere all'Accordo, in conformità con le proprie procedure interne;

(e) per «Parti» si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente;

(f) per «in Europa» si intende il continente europeo.

 

Articolo II Clausole generali.

l. Il presente Accordo è un ACCORDO nell'àmbito del significato a ciò attribuito dal paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.

2. Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti dagli obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente.

3. Ogni Parte al presente Accordo designerà una o più autorità competenti a cui attribuirà la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo. Essa comunicherà il nome e l'indirizzo della sua o delle sue autorità alle altre Parti al presente Accordo.

4. L'adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sarà determinato dalle Parti, di concerto con le Parti alla Convenzione.

 

Articolo III Obblighi fondamentali.

1. Ogni Parte vieterà la cattura, il mantenimento o l'uccisione di pipistrelli, senza il permesso delle proprie autorità competenti.

2. Ogni Parte identificherà i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonché per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale, proteggerà tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte si impegnerà ad individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo.

3. Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte valuterà adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli.

4. Ogni Parte adotterà adeguati provvedimenti per promuovere la conservazione dei pipistrelli e provvederà a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione dei pipistrelli.

5. Ogni Parte attribuirà ad un organo adeguato le responsabilità della prestazione di consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo.

6. Ogni Parte intraprenderà quelle ulteriori azioni che riterrà necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avrà individuato come in pericolo e ne riferirà, come previsto all'Articolo VI.

7. Ogni Parte, se del caso, promuoverà programmi di ricerca relativi alla conservazione ed alla gestione dei pipistrelli. Le Parti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conservazione e ricerca.

8. Ogni Parte, ogni qualvolta opportuno, nel valutare l'impiego dei pesticidi, esaminerà i loro potenziali effetti sui pipistrelli, e si impegnerà a sostituire gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che contengono un elevato grado di tossicità per i pipistrelli con alternative più sicure.

 

Articolo IV Attuazione nazionale.

1. Ogni Parte adotterà, applicherà e farà rispettare i provvedimenti legislativi ed amministrativi che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo.

2. Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui diritti delle Parti di adottare provvedimenti più severi attinenti la conservazione dei pipistrelli.

 

Articolo V Riunioni delle Parti.

1. Si terranno riunioni periodiche delle Parti al presente Accordo. Il Governo del Regno Unito convocherà la prima riunione delle Parti all'Accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti all'Accordo adotteranno un regolamento interno per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese disposizioni in materia di bilancio e le quote di contributo per il periodo finanziario successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.

2. Nel corso delle riunioni le Parti potranno istituire i gruppi scientifici e gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni.

3. Tutti gli Stati dell'Area di distribuzione o le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che non sono Parti al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d'Europa in qualità di Segretariato della Convenzione sulla Conservazione degli Animali Selvatici Europei e degli Habitat Naturali ed organizzazioni intergovernative analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli può partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. Solo le Parti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti.

4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avrà diritto a esprimere un voto.

5. Le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che sono Parti al presente Accordo, nelle questioni di loro competenza, eserciteranno diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti all'Accordo e che sono presenti al momento del voto. Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica non eserciterà il suo diritto di voto se i relativi Stati Membri esercitano il loro, e viceversa.

 

Articolo VI Rapporti sullo stato di attuazione.

Ogni Parte presenterà a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sullo stato di attuazione del presente Accordo. Il rapporto sarà distribuito alle Parti non meno di 90 giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria.

 

Articolo VII Emendamenti all'Accordo.

1. Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti.

2. Le proposte di emendamento possono essere inoltrate da qualsiasi Parte.

3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima della seduta di apertura della riunione. Il Depositario ne inoltrerà immediatamente copie alle Parti.

4. Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per quelle Parti che li hanno accettatati 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario. Successivamente, entreranno in vigore per una Parte dopo 30 giorni dalla data di deposito dei proprio strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario.

 

Articolo VIII Riserve.

Le disposizioni del presente Accordo non saranno soggette a riserve di carattere generale. Tuttavia, uno Stato dell'Area di distribuzione o un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che diventi Parte, in conformità con l'Articolo X o XI, può inserire una riserva specifica relativa ad una qualsiasi specie particolare di pipistrello.

 

Articolo IX Composizione delle controversie.

Eventuali controversie che potrebbero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle clausole del presente Accordo saranno oggetto di negoziati fra le Parti alla controversia.

 

Articolo X Firma, ratifica, accettazione e approvazione.

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati dell'Area di Distribuzione o delle Organizzazione Regionali di Integrazione Economica che possono diventarne Parti tramite:

(a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione;

oppure

(b) firma con riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione o approvazione, seguite da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. Il presente Accordo resterà aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.

 

Articolo XI Accessione.

Il presente Accordo sarà aperto all'accessione degli Stati dell'Area di distribuzione o delle Organizzazioni Regionali di Integrazione economica dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Depositario.

 

Articolo XII Entrata in vigore.

Il presente Accordo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell'Area di distribuzione saranno diventati Parti, come previsto all'Articolo X. Successivamente entrerà in vigore per uno Stato firmatario o accedente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

 

Articolo XIII Denuncia e termine.

Qualsiasi parte potrà denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta al Depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici giorni dopo la data in cui il Depositario avrà ricevuto la notifica. L'Accordo resterà in vigore per almeno dieci anni, e successivamente si concluderà alla data in cui almeno cinque Parti ad esso si saranno ritirate.

 

Articolo XIV Depositario.

L'originale dell'Accordo, nelle lingue inglese, francese e tedesca, ogni versione facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno Unito, che sarà Depositario, e ne inoltrerà copie autenticate a tutti gli Stati e ad ogni Organizzazione Regionale di Integrazione economica che abbia firmato l'Accordo o abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

Il Depositario informerà tutti gli Stati dell'Area di distribuzione e le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica delle firme, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, dell'entrata in vigore, dei relativi emendamenti, riserve e notifiche di denuncia.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.

 

 

EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE

DEI PIPISTRELLI IN EUROPA

 

Prima sessione della 4a Riunione delle Parti tenutasi a Bristol dal 18 al 20 luglio 1995

RISOLUZIONE RECANTE CONFERMA DELLA MODIFICA DELLA PORTATA DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti,

RICONOSCENDO la necessità di adottare misure di conservazione per proteggere tutte le specie di microchirotteri d'Europa;

AMMETTENDO l'omissione della specie europea di Molossidae dall'accordo originale;

RIFERENDOSI alla decisione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Nairobi dal 7 all'11 giugno 1994, con l'obiettivo di inserire la specie europea «molosso di Cestoni» (Tadarida teniotis) nell'Appendice II,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Di integrare la famiglia dei Molossidae nel campo di applicazione dell'accordo.

2. Di sostituire le parole «CHIROPTERA (Rhinolophidae e Vespertilionidae)» laddove compaiono nel preambolo dell'accordo con le parole «MICROCHIROTTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae)».

3. Di sostituire l'articolo I, lettera b) con:

«(b) per "pipistrelli" si intendono le popolazioni europee di MICROCHIROTTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae) che si trovano in Europa o negli Stati non europei dell'area di distribuzione».

Emendamento all'Accordo sulla Conservazione dei pipistrelli in Europa, firmato a Londra il 4 dicembre 1991

(Adottato nella terza sessione della Riunione delle Parti dell'Accordo, come emendato, svoltasi a Bristol dal 24 al 26 luglio 2000)

RISOLUZIONE 3.7.

EMENDAMENTO DELL'ACCORDO

La Riunione delle Parti all'Accordo sulla conservazione dei Pipistrelli in Europa (di seguito denominato «l'Accordo»),

Riconoscendo la necessità di misure di conservazione per proteggere le popolazioni di tutte le specie di Chirotteri in Europa e negli Stati non europei dove sono diffusi;

Guidata da una comune volontà di ulteriormente consolidare l'Accordo e la sua portata;

CONVIENE

1. di cambiare il titolo dell'Accordo in

«Accordo sulla conservazione delle Popolazioni dei Pipistrelli Europei»;

2. di ampliare l'ultimo paragrafo del preambolo con le parole:

«e negli Stati non europei dove sono diffusi»;

3. di sostituire l'Articolo 1 (b) con:

«(b) Per "Pipistrelli", s'intendono le popolazioni di specie di Chirotteri come elencate nell'accordo stipulato in Europa e negli Stati non europei in cui sono diffusi».

4. Aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'Articolo II, da leggersi come segue:

«5. Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrale. Ogni riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati».

5. Sostituire l'Articolo VII (4) con:

«4. Un Emendamento all'Accordo diverso da un emendamento ai suoi Allegati sarà adottato da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entrerà in vigore per le Parti che lo hanno accettato 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il depositario. Successivamente esso entrerà in vigore per una Parte 30 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Depositario».

6. Aggiungere i paragrafi dal 5 al 7 all'Articolo VII formulato come segue:

«5. Tutti gli Allegati addizionali e qualsiasi emendamento ad un Allegato saranno adottati da tutte le Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per tutte le Parti il sessantesimo giorno successivo alla data della loro adozione da parte della Riunione delle Parti, tranne che per le Parti che abbiano formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo.

6. Durante il periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, qualsiasi Parte può, mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, formulare una riserva per quanto riguarda un Allegato addizionale o un Emendamento ad un Allegato. Tale riserva potrà essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositario; successivamente l'Allegato o l'Emendamento addizionale entrerà in vigore per quella parte il sesto giorno dopo la data di ritiro della riserva.

7. Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo l'entrata in vigore di un Emendamento, se non ha espresso un intento diverso:

(a) sarà considerato come Parte dell'Emendamento in tal modo emendato; e

(b) sarà considerato come Parte dell'Accordo non emendato rispetto ad ogni Parte non vincolata dall'Emendamento».

7. Aggiungere il seguente Allegato 1 all'Accordo

 

ALLEGATO 1

Specie di Pipistrelli che si trovano in Europa cui si applica il presente Accordo

Pteropodidae

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)

Eptesicus bottae (Peters, 1869)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis schaubi Kormos, 1934

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrellus pygmaeus1 Leach, 1825

Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)