§ 4.4.114 - L.R. 5 febbraio 2010, n. 12.
Istituzione del Parco Urbano delle Cantine di interesse regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:05/02/2010
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Interventi regionali
Art. 3.  Comitato tecnico-scientifico
Art. 4.  Definizione di Parco delle Cantine
Art. 5.  Istituzione
Art. 6.  Criteri per la progettazione
Art. 7.  Programma di lavoro
Art. 8.  Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale
Art. 9.  Gestione dei Parchi delle Cantine
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 4.4.114 - L.R. 5 febbraio 2010, n. 12.

Istituzione del Parco Urbano delle Cantine di interesse regionale

(B.U. 5 febbraio 2010, n. 7)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione, al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell’ecosistema, il restauro del paesaggio, il rispristino dell’identità storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economica-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all’agricoltura urbana, individua, ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, articolo 2, comma 8, il Parco delle Cantine di interesse regionale.

 

     Art. 2. Interventi regionali

1. La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, di concerto con la Conferenza di Servizi istituita dalla Presidenza della Giunta, attraverso la partecipazione dei Dipartimenti Agricoltura ed Attività Produttive, nonché delle Province di Potenza e Matera, dell’Upi, dell’Anci e dei Comuni interessati, nonché di esperti di viticoltura e di marketing turistico, oltre che delle organizzazioni professionali agricole, compresa l’Enoteca regionale:

a) approva e finanzia un programma di interventi, come previsto dal successivo articolo 7, per la realizzazione dei parchi delle cantine in aree rilevanti per interesse e problematicità delle tematiche inerenti al settore;

b) finanzia la realizzazione del recupero di aree in condizioni di degrado;

c) finanzia progetti di studio attinenti aree di particolare interesse da destinare a parchi delle cantine;

d) promuove l’informazione sui problemi della tutela e mantenimento dell’ambiente umano e naturale.

 

     Art. 3. Comitato tecnico-scientifico

1. E’ istituito un Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività relative all’attuazione della presente legge.

Il Comitato è costituito dagli Assessori Regionali all’Agricoltura ed alle Attività Produttive (o loro delegati), Presidenti delle Province di Potenza e di Matera (o loro delegati), un esperto di vitivinicoltura ed uno di marketing turistico, questi ultimi nominati dalla Giunta.

 

     Art. 4. Definizione di Parco delle Cantine

1. Per Parco delle Cantine si intende il sistema di insediamenti ipogei che conservano un significativo valore ambientale e paesistico e che risultano inseriti in particolari contesti naturali ed assumono rilevanza strategica per il riequilibrio delle aree urbanizzate, nonché come insieme di spazi destinati alle attività ricreative, culturali e del tempo libero a tali fini recuperabili, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e continuo.

2. La progettazione del Parco delle Cantine interessa a livello strutturale tutte le aree di cui al comma 1, tenendo conto delle necessità di raccordo progettuale con le finalità naturalistiche dei parchi regionali; riguarda anche altre aree pubbliche o private ritenute indispensabili al completamento del disegno unitario del sistema o comunque utili al mantenimento dell’equilibrio ecologico.

3. All’interno del Parco delle Cantine viene indicato come “connettivo” il sistema del verde pubblico e degli spazi di collegamento e di connessione sia delle opere che degli arredi in questi inclusi. Tale sistema assume il valore di elemento portante del Parco e può interessare aree già con destinazione pubblica nello strumento urbanistico vigente ovvero anche altre aree che si ritenga necessario rendere pubbliche.

4. L’area territoriale del Parco delle Cantine è attualmente quella che comprende i territori dei Comuni di Rapolla, Barile Roccanova, Pietragalla, Sant’Angelo Le Fratte, Chiaromonte, Acerenza e Tolve e successivamente sarà composta dai territori di quei comuni che ne faranno richiesta ai sensi dell’articolo 5 e che presentano le caratteristiche richieste dalla presente legge [1].

 

     Art. 5. Istituzione

1. All’istituzione dei Parchi delle Cantine si provvede, su proposta del Consiglio Comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera di Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 3. L’istituzione dei Parchi delle Cantine favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale e territoriale dei contesti urbani e periurbani.

2. La gestione dei Parchi delle Cantine è affidata ai Comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la Giunta regionale adotterà entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Criteri per la progettazione

1. Nella redazione dei progetti di Parchi delle Cantine si deve tenere conto:

a) della esigenza della riqualificazione delle situazioni urbanistiche attuali prevedendo, ove necessario nuove realizzazioni e provvedendo, comunque, alla riorganizzazione delle attrezzature e degli spazi esistenti;

b) della esigenza di risolvere, se necessario, i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza e le attività produttive, terziarie e agricole;

c) della fattività del progetto: debbono essere considerati con attenzione tutti i problemi attinenti la suddivisione in fasi di attuazione e la predisposizione di accorgimenti tecnici per rendere meno onerosa la gestione e la manutenzione;

d) della esigenza di garantire la fruizione delle strutture e degli spazi di collegamento da parte dei disabili;

e) della esigenza di garantire la massima economicità delle opere necessarie per la fruibilità;

f) della esigenza di individuare spazi di collegamento e di connessione, privilegiando l’utilizzo di materiali naturali ed evitando le modificazioni del suolo e del soprasuolo;

g) della esigenza di rendere più agevole la comprensione e l’uso delle varie parti del sistema accentuandone le caratteristiche dal punto di vista ambientale e del significato storico-funzionale.

 

     Art. 7. Programma di lavoro

1. Le Amministrazioni locali interessate al finanziamento di progetti di studio previsti dall’articolo 2, lettera c), predispongono preliminarmente un programma di lavoro che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali da raggiungere.

2. Tali programmi individuano:

a) le aree interessate dal progetto pilota indicate dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) i problemi particolari che il progetto stesso vuole affrontare, descritti in una relazione accompagnata da una cartografia che individui i nodi progettuali a livello intercomunale, comunale e in dettaglio;

c) i punti fissi strutturali che il progetto intende assumere come dato di partenza, descritti in una relazione accompagnata da schemi orientativi del futuro progetto;

d) la spesa presunta in linea di massima per la redazione del progetto di studio.

3. I predetti programmi di lavoro devono essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale che provvede entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi fissato dall’articolo 2, lettera c), nei limiti dei finanziamenti stanziati, sentiti i Comuni interessati ed il Comitato tecnico-scientifico, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta di parere.

 

     Art. 8. Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale

1. Sono ammissibili al finanziamento regionale progetti di recupero di aree in condizioni di degrado ambientale, a necessità di sistemazione o ripristino di ambienti naturali, comprese le opere a questi connesse, ovvero anche a progetti di altre aree che richiedano comunque un intervento di risanamento.

2. Il suddetto programma di interventi di recupero è formulato dagli Enti locali, sulla base di un programma predisposto dai Comuni gestori.

3. L’Amministrazione comunale delibera per le aree interessate, che rimangono comunque di proprietà privata, un atto unilaterale di obbligo con il quale regolare i rapporti con i privati e l’utilizzo di aree secondo usi compatibili con i recuperi da eseguirsi.

4. La presentazione dei progetti esecutivi di recupero è condizione per accedere ai finanziamenti regionali. L’operazione di recupero va eseguita da parte degli Enti

pubblici proprietari o delle Amministrazioni comunali, qualora si tratti di aree private.

5. La procedura di cui al presente articolo relativa ai progetti inseriti nel programma di interventi di recupero indicati nel comma 2, è da intendersi esclusiva.

 

     Art. 9. Gestione dei Parchi delle Cantine

1. La gestione dei Parchi delle Cantine è affidata ai Comuni, singoli o associati competenti per territorio ovvero per loro delega alle Comunità Locali.

2. L’ente gestore cura la gestione delle aree di “connettivo” e promuove il coordinamento delle realizzazioni ed attività all’interno del parco stesso. E’ ammessa la gestione delle aree di “connettivo” in tutto o in parte ad associazioni, privati o altri soggetti tramite convenzione.

3. L’ente gestore del Parco delle Cantine predispone un piano di attuazione e di gestione con validità triennale, articolato in programmi annuali, nel quale trovano attuazione anche le previsioni degli strumenti urbanistici ed i progetti esecutivi. Il piano di attuazione e gestione definisce tra l’altro:

a) le fasi di attuazione;

b) la manutenzione, attrezzature ed ambiente;

c) gli interventi di carattere culturale, educativo, sportivo, tendenti alla utilizzazione sociale del Parco, da definirsi e realizzarsi in collaborazione con l’Enoteca regionale e con quella provinciale di riferimento, istituite con legge regionale n. 13 del 1° luglio 2008.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2010 in € 20.000,00, si provvede mediante prelevamento dal “Fondo Speciale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino successivamente all’approvazione del bilancio” di cui alla UPB 1211.01.

2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2010 sono determinati con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.