§ 4.4.17 - L.R. 12 febbraio 1990, n. 3.
Piani Regionali Paesistici di area vasta.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:12/02/1990
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto).
Art. 3.  (Contenuto).
Art. 4.  (Modalità della Tutela e della Valorizzazione).
Art. 5.  (Efficacia).
Art. 6.  (Attuazione).
Art. 7.  (Piani Paesistici Esecutivi).
Art. 8.  (Studio di compatibilità).
Art. 9.  (Norme transitorie).
Art. 10.  (Oneri finanziari).
Art. 11. 


§ 4.4.17 - L.R. 12 febbraio 1990, n. 3.

Piani Regionali Paesistici di area vasta.

(B.U. 16 febbraio 1990, n. 5)

 

Art. 1. (Finalità).

     In attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 20 del 4-5-1987, sono approvati i seguenti Piani Territoriali Paesistici di area vasta:

     1) Sirino;

     2) Sellata e Volturino;

     3) Gallipoli Cognato;

     4) Metaponto;

     5) Laghi di Monticchio;

     6) Maratea - Trecchina - Rivello [1].

     I piani sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi, nonché da Normativa Tecnica definiti negli allegati A - B - C - D - E - F della presente legge [2].

 

     Art. 2. (Oggetto).

     I Piani di cui all'art. 1 hanno per oggetto gli elementi del territorio di particolare interesse ambientale e pertanto di interesse pubblico.

     Essi identificano gli elementi (puntuali, lineari, areali) che concorrono anche in modo interrelato, alla definizione dei caratteri costitutivi del territorio; tali elementi riguardano uno o più dei seguenti tematismi:

     - elementi di interesse naturalistico (fisico e biologico);

     - elementi di interesse archeologico;

     - elementi di interesse storico (urbanistico, architettonico);

     - elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali;

     - elementi di insiemi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di insiemi di cui alla Legge n. 1497/1939, art. 1);

     - elementi e pericolosità geologica.

 

     Art. 3. (Contenuto).

     I Piani, ai fini delle articolazioni della tutela e della valorizzazione:

     a) valutano, attraverso una scala di valori riferita ai singoli tematismi (valore eccezionale, elevato, medio, basso) e/o insieme di essi, i caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali degli elementi del territorio;

     b) definiscono le diverse modalità della tutela e della valorizzazione, correlandole ai caratteri costitutivi degli elementi al loro valore, in riferimento alle categorie di uso antropico di cui al successivo art. 4; precisando gli usi compatibili e quelli esclusi;

     c) individuano le situazioni di degrado e di alterazione del territorio, definendo i relativi interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e valorizzazione;

     d) formulano le norme e le prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;

     e) individuano gli scostamenti tra norme e prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore, nonché gli interventi pubblici, in attuazione e programmati al momento della elaborazione dei Piani, definendo le circostanze per le quali possono essere applicate le norme transitorie di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 4. (Modalità della Tutela e della Valorizzazione).

     Le modalità della tutela e della valorizzazione, di cui al precedente art. 3, sono correlate al grado di trasformabilità degli elementi, riconosciuto compatibile col valore tematico degli elementi stessi e d'insieme, e con riferimento alle principali categorie d'uso antropico definite nel presente articolo.

     Ai fini della presente legge le categorie d'uso antropico prevalenti sono:

     - uso culturale ricreativo;

     - uso insediativo;

     - uso infrastrutturale territoriale e tecnologico;

     - uso produttivo agro-silvo-pastorale ed estrattivo.

     Le modalità della tutela e della valorizzazione sono le seguenti:

     A1/1) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi;

     A1/2) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili;

     A2/1) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con destinazioni finalizzate esclusivamente a detta conservazione;

     A2/2) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili;

     B1) Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità nello strumento urbanistico;

     B2) Trasformazione condizionata a requisiti progettuali;

     C) Trasformazione a regime ordinario.

     In presenza di un insieme di elementi diversi, tra i quali alcuni di valori eccezionali, la cui tutela e valorizzazione richiede scelte progettuali di tipo complesso ed integrato, i Piani individuano appositi ambiti di progettazione per i quali prevedono il rinvio a Piani Paesistici esecutivi.

 

     Art. 5. (Efficacia).

     Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale, nonché sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.

     Tutte le trasformazioni fisiche d'uso, nonché tutte le relative modalità previste dai piani e dai programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere conformi alle prescrizioni dei PP.TT.PP.

 

     Art. 6. (Attuazione).

     La verifica positiva di conformità alle prescrizioni dei piani è condizione per il rilascio del N.O. di cui all'art. 7 della legge 1497/39.

     Le prescrizioni del Piano relative alle modalità A e C di cui all'art. 4 si applicano direttamente.

     La verifica di ammissibilità relativa alle modalità B1 viene effettuata attraverso gli studi di compatibilità di cui al successivo articolo 8.

     Nelle more della formazione del Piano Paesistico esecutivo di ambito, di cui al successivo articolo, si applicano Le prescrizioni dirette relative alle modalità A e C, e sono sospese quelle relative alle modalità B i cui studi di compatibilità sono da effettuarsi unitariamente in sede di progetto esecutivo di ambito.

     Nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, gli interventi di trasformazione a regime ordinario (Modalità C), nelle more della formazione dei Piani Paesistici Esecutivi d’Ambito, sono ammessi nei seguenti casi:

     a) siano conformi allo strumento urbanistico regionale, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite dalla L.R. 7.08.1996, n. 37;

     b) in variante allo strumento urbanistico generale, adottando le procedure della Conferenza di Localizzazione di cui all’art. 27 della L.R. 11.08.1999, n. 23, a condizione che siano riferiti ad interventi pubblici o di interesse pubblico, siano compatibili con eventuali prescrizioni progettuali delle Schede d’Ambito e siano motivati da oggettive ragioni d’urgenza valutate in sede di Conferenza di Localizzazione [3].

     I Piani Territoriali Paesistici di area vasta hanno validità a tempo indeterminato.

     La Giunta Regionale può disporre varianti ai Piani nell'ipotesi che nuove circostanze conoscitive e nuovi eventi naturali determinino evidenti incongruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo e valutativo del Piano, ovvero nel caso che le previsioni dei Piani risultino inattuabili e inadeguate alla tutela e valorizzazione del territorio.

     Nell'ipotesi venga verificata, nella tavola della trasformabilità, una difformità tra le qualità del territorio, accertate attraverso gli elaborati di analisi, e le modalità di trasformazione relative, anche per effetto di una imprecisione grafica della tavola della trasformabilità, sono da ritenersi prevalenti le indicazioni derivanti dalle analisi tecniche [4].

     Nell’ipotesi di intrasformabilità derivante esclusivamente dal tematismo geologico contenuto nel Piano, ove in contrasto con le prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente, le disposizioni del PAI sono prevalenti e immediatamente vincolanti ai sensi dell’art. 65, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 152/2006 [5].

 

     Art. 7. (Piani Paesistici Esecutivi).

     La Giunta Regionale provvede alla formazione ed approvazione dei Piani Paesistici esecutivi di ambito, sulla base dei relativi indirizzi progettuali definiti dai Piani Territoriali Paesistici di area vasta.

     I Piani Paesistici esecutivi sono adottati dalla Giunta Regionale e pubblicati presso i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti interessati per 30 gg. consecutivi.

     Nei successivi 30 gg. gli Enti suddetti ed i privati possono presentare le opposizioni relative agli stessi.

     Successivamente il Presidente della Giunta regionale, con decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, controdeduce alle opposizioni pervenute entro i termini ed approva i Piani.

     La approvazione dei Piani Paesistici esecutivi ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi dei privati, relativamente alle aree la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione degli interessi previsti.

     I Comuni possono richiedere alla Giunta Regionale l'autorizzazione a redigere, in sostituzione dei Piani Paesistici Esecutivi, Piani Particolareggiati Esecutivi d'iniziativa comunale con specifica considerazione dei valori ambientali, da sottoporre all'approvazione regionale.

     I Piani Paesistici Esecutivi hanno validità di 10 anni.

     Nell'ipotesi le Amministrazioni Comunali intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, il Piano viene adottato dal Consiglio Comunale e pubblicato presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi [6].

     Fino alla scadenza del periodo di pubblicazione gli Enti Pubblici ed istituzioni interessati possono presentare osservazioni [7].

     Il Comune con propria delibera controdeduce alle osservazioni pervenute entro i termini [8].

     Il Presidente della Giunta Regionale approva il Piano con decreto che sarà pubblicato sul B.U. Regionale [9].

     Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al Piano, su parere dell'Ufficio Regionale Urbanistica e Ambiente, e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del Piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al Piano ed accettate con deliberazione del Consiglio Comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

     a) il rispetto delle previsioni del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta approvato con la presente legge;

     b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse pubblico;

     c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

     d) l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della legge n. 1150/42 [10].

     Le proposte di modifica, di cui al precedente comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al Piano, sono comunicate al Comune, il quale entro 90 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazioni del Consiglio Comunale, che, previa pubblicazione nel primo giorno non festivo, è trasmessa alla Regione nei successivi 15 giorni [11].

     Nelle more di approvazione del Piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie [12].

     Ove il Piano interessi il territorio di più Comuni, la Giunta Regionale, in sede di autorizzazione, determina quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del Piano e alla sua adozione [13].

     In tale ipotesi il Piano dovrà essere comunicato ai Sindaci di tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato perché deliberino circa la sua adozione [14].

 

     Art. 8. (Studio di compatibilità).

     Qualora il Piano preveda il ricorso a verifiche di ammissibilità, esse vengono effettuate attraverso la predisposizione - da parte del soggetto proponente - di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi in riferimento ai quali è prescritta la verifica.

     Tali studi redatti da professionisti di competenza specifica, devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa.

     Tali studi riguardano, secondo i casi:

     - pericolosità - rischio geologico;

     - aspetti naturalistici;

     - aspetti archeologici;

     - aspetti urbanistici;

     - aspetti architettonici;

     - aspetti relativi all'uso produttivo agricolo dei suoli;

     - aspetti percettivi.

     In particolare gli studi dovranno comunque consistere in:

     - descrizione dello stato iniziale del sito per il quale è proposta la trasformazione e dei luoghi circostanti, con particolare riferimento ai valori tematici per i quali è richiesta la verifica di ammissibilità;

     - illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto alla incidenza sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dal Piano;

     - alternative di localizzazione;

     - misure proposte per la eliminazione, l'attenuazione e/o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali, esecutive e di gestione.

     L'Assessore al ramo emanerà eventuali normative tecniche specifiche al riguardo.

 

     Art. 9. (Norme transitorie).

     Le opere pubbliche approvate alla data di adozione dei Piani Paesistici di area vasta o già esaminate favorevolmente dalla Commissione BB.AA., in corso di esecuzione o meno, comunque non censite nella tavola degli interventi pubblici e, conseguentemente, non esaminate nella tavola degli scostamenti, ovvero comprese in programmi regionali e nazionali approvati alla stessa data, possono essere autorizzate con Nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1497/39 anche in deroga alle disposizioni dei Piani medesimi; analogamente è autorizzata, anche in deroga, la prosecuzione, funzionalmente necessaria, di opere in corso di esecuzione alla medesima data nonché il completamento e l'ampliamento di opere parzialmente realizzate mediante lotti funzionali [15].

     In detti casi il rilascio del Nulla-osta può essere subordinato a particolari prescrizioni esecutive.

     Dette prescrizioni sono contenute nei Piani Paesistici di area vasta per i casi di cui all'art. 3, lett. e, della presente legge, e sono stabilite in analogia in sede di rilascio di Nulla-osta in tutti gli altri casi.

     La presente norma transitoria si applica anche alle opere ricadenti nel territorio oggetto del P.T.P. del Pollino [16].

 

     Art. 10. (Oneri finanziari).

     Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge graveranno su appositi capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, analoghi o corrispondenti agli attuali capitoli 590 e 3850 del bilancio 1989.

     Le leggi di bilancio per gli esercizi 1990 e successivi determineranno l'entità delle quote annuali di pertinenza.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Punto aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[2] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13. Vedi anche art. 1 della L.R. 2 settembre 1993, n. 51.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2008, n. 437, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 17/07.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.

[15] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13. Vedi anche art. 1 della L.R. 2 settembre 1993, n. 51.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 13.