§ 10.5.101 - D.M. 21 maggio 2001, n. 308.
Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:21/05/2001
Numero:308


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione.
Art. 3.  Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori.
Art. 4.  Soggetti e procedure.
Art. 5.  Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale.
Art. 6.  Requisiti comuni ai servizi.
Art. 7.  Requisiti specifici delle strutture.
Art. 8.  Norme transitorie e finali.


§ 10.5.101 - D.M. 21 maggio 2001, n. 308.

Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

(G.U. 28 luglio 2001, n. 174).

 

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentiti i Ministri della sanità e per gli affari regionali;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

     2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.

 

     Art. 2. Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione.

     1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

     a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

     b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

     c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua, e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

     e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

     2. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), è rilasciata comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 8-ter dello stesso decreto legislativo.

     3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.

 

     Art. 3. Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori.

     1. Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni.

 

     Art. 4. Soggetti e procedure.

     1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8, comma 1, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.

 

     Art. 5. Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale.

     1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 328 del 2000:

     a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

     b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

     c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione;

     d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

     e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;

     f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

     g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

 

     Art. 6. Requisiti comuni ai servizi.

     1. Ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative, che costituiscono requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della medesima legge:

     a) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo standard definiti dalle regioni;

     b) presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

     c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000 comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;

     d) adozione di un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.

 

     Art. 7. Requisiti specifici delle strutture.

     1. Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si considerano:

     a) strutture a carattere comunitario;

     b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera;

     c) strutture protette;

     d) strutture a ciclo diurno.

     2. Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

     3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

     4. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente.

     5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai commi precedenti.

     6. Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A al presente decreto quale parte integrante.

 

     Art. 8. Norme transitorie e finali.

     1. Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al presente decreto, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali continuano ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.

     2. Le strutture per anziani già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con capacità ricettiva superiore a quella fissata nell'allegato A al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacità ricettiva e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.

     3. Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, comma 2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del 2000.

     4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

ALLEGATO A