§ 6.2.180 - L.R. 29 gennaio 2010, n. 10.
Modifiche all’art. 11 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:29/01/2010
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifica all'art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009"
Art. 2.  Pubblicazione


§ 6.2.180 - L.R. 29 gennaio 2010, n. 10.

Modifiche all’art. 11 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42

(B.U. 5 febbraio 2010, n. 7)

 

Art. 1. Modifica all'art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009" [1]

1. All'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, come modificato dall’art. 11 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 42, il comma 2 è il seguente:

"2. Il comma 1 dell'art. 14 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:

1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere."

 

     Art. 2. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.