§ 1.5.10 - L.R. 22 marzo 1985, n. 9.
Delega agli IACP delle competenze per fissare i prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 1676/1960.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:22/03/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1.      I compiti relativi alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 30-12-1960 n. 1676 sono delegati agli IACP competenti per territorio.


§ 1.5.10 - L.R. 22 marzo 1985, n. 9.

Delega agli IACP delle competenze per fissare i prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 1676/1960.

 

Art. 1.

     I compiti relativi alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 30-12-1960 n. 1676 sono delegati agli IACP competenti per territorio.

     [Le deliberazioni al riguardo assunte dagli IACP devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale] [1].


[1] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.