§ 1.2.50 - L.R. 17 agosto 2004, n. 14.
Modifica ed Integrazione alla L.R. 2 febbraio 1998, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:17/08/2004
Numero:14


Sommario
Art. 1.      L’art. 11 della Legge 2 febbraio 1998, n. 8 è così modificato:
Art. 2.      Alla Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8, dopo l’art. 11, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.50 - L.R. 17 agosto 2004, n. 14. [1]

Modifica ed Integrazione alla L.R. 2 febbraio 1998, n. 8.

(B.U. 19 agosto 2004, n. 63).

 

Art. 1.

     L’art. 11 della Legge 2 febbraio 1998, n. 8 è così modificato:

     “Art. 11.

     1. A ciascun Consigliere viene corrisposta mensilmente una somma a titolo di rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza connesse con l’espletamento del proprio mandato elettorale.

     2. Il rimborso di cui al presente articolo è indipendente dall’utilizzazione dei servizi e delle strutture di cui al precedente art. 2.

     3. Le modalità di erogazione e documentazione del rimborso spese, nonché le tipologie di spese ammissibili, saranno definite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio nel rispetto delle finalità indicate al precedente comma 1.”

 

     Art. 2.

     Alla Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8, dopo l’art. 11, sono aggiunti i seguenti articoli:

     “Art. 11 bis.

     1. A ciascun Consigliere in carica al momento dell’approvazione della presente legge e ai Consiglieri eletti nelle legislature successive spetta la indicazione di una unità di segreteria particolare. L’unità così individuata resta assegnata a ciascun consigliere fino alla nomina del nuovo Consiglio Regionale senza che ne consegua diritto all’inquadramento.

     2. All’uopo l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale stipula apposite convenzioni, con trattamento economico commisurato al livello corrispondente al titolo di studio o alla qualifica professionale conseguita e comunque entro la categoria D, livello economico 1, del CCNL Regioni ed Enti Locali. Il personale assegnato a ciascun consigliere viene attestato in capo a ciascun gruppo consiliare di appartenenza del consigliere medesimo.

     3. L’unità di segreteria indicata dai singoli consiglieri non potrà essere coniuge, parente, o affine entro il IV grado a nessuno dei consiglieri in carica.”

 

     “Art. 11 ter.

     1. Al momento di stipula della convenzione di cui all’articolo precedente, comma 2, la somma prevista dall’art. 11, comma 1, della presente legge viene ridotta del 20%.”

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 23 novembre 2004, n. 22.