§ 5.1.55 - L.R. 25 gennaio 1993, n. 6.
Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo - Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/01/1993
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 


§ 5.1.55 - L.R. 25 gennaio 1993, n. 6. [1]

Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo - Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione.

 

Art. 1.

     La Regione, al fine di realizzare un corretto rapporto uomo-animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con la presente legge disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo.

 

     Art. 2.

     I Comuni, singoli o associati, le Provincie, le Comunità Montane, le UU.SS.LL., in collaborazione con le Associazioni di volontariato protezionistiche, sulla base della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani e gatti.

 

     Art. 3.

     E' istituita su tutto il territorio regionale, presso ogni U.S.L. l'anagrafe canina.

     Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all anagrafe entro il secondo mese di età dell'animale o comunque, entro il secondo mese da quando ne viene, a qualsiasi titolo, in possesso.

     All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica contenente e seguenti dati:

     a) caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, segni particolari);

     b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;

     c) codice assegnato all'animale comprendente numero della USL, sigla della Provincia, numero progressivo.

     Copia della scheda segnaletica deve essere consegnata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

     La scheda deve essere utilizzata dal Servizio Veterinario della USL competente per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

 

     Art. 4.

     Il proprietario o detentore di cani è tenuto a segnalare alla USL di competenza, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché eventuali cambiamenti di residenza.

 

     Art. 5.

     Il cane iscritto all'anagrafe, al compimento del sesto mese di età, è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro recante la sigla della Provincia, numero della USL e numero progressivo.

     Il tatuaggio è eseguito gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della USL competente per territorio.

     Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalla UU.SS.LL.

     L'operazione di tatuaggio è notificata all'anagrafe competente dal veterinario che la esegue.

 

     Art. 6.

     Il proprietario o detentore di cani deve segnalare entro tre giorni al Servizio Veterinario della USL competente lo smarrimento o la sottrazione di un cane.

 

     Art. 7.

     I Comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero di cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle Associazioni di volontariato protezionistiche.

     La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori.

 

     Art. 8.

     I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitari e svolgono i seguenti compiti:

     a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti, catturati, ritrovati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

     b) pronto soccorso veterinario;

     c) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinoeoccosi e altre malattie trasmissibili;

     d) isolamento ed osservazione dei cani e gatti morsicatori;

     e) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite.

     I rifugi per i cani sono strutture di ricovero che svolgono i seguenti compiti:

     a) ricovero e custodia permanente dei cani provenienti dai canili sanitari;

     b) trattamenti di natura profilattico-terapeutica dei cani ricoverati;

     c) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite;

     d) ogni altro intervento che i Servizi Veterinari delle UU.SS.LL. ritenessero necessario ai fini della protezione del randagismo.

 

     Art. 9.

     Le strutture di cui all'art. 8, commi 1 e 2, sono sottoposte al controllo sanitario del servizio Veterinario della USL competente per territorio.

     Le UU.SS.LL. in caso di necessità, per la profilassi e terapia possono avvalersi della collaborazione di veterinari professionali convenzionati.

 

     Art. 10.

     Il controllo della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della USL competente per territorio - Il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, della società protettrici degli animali e di privati.

 

     Art. 11.

     I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti a canili sanitari per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio Veterinario della USL competente per territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso.

     I cani regolarmente tatuati vanno restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al pagamento delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate sulla base di apposite tariffe determinate dai Comuni, singoli o associati.

     I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti alla anagrafe e tatuati.

 

     Art. 12.

     I cani sono tenuti in custodia temporanea nei canili sanitari per il termine massimo di giorni 30, dopodiché devono essere trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente.

     Se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

 

     Art. 13.

     I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 8 commi 1 e 2, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione.

     I cani possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico ad opera dei veterinari del Servizio Veterinario della USL competente, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità.

 

     Art. 14.

     E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale comunque detenuto.

     Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi.

     Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo degli animali di cui al precedente comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l'animale alle strutture di cui all'art. 8.

 

     Art. 15.

     E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

     I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

     I gatti in libertà possono essere soppressi ad opere dei veterinari del Servizio Veterinario della USL competente soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

 

     Art. 16.

     La Regione, in collaborazione con i Comuni, le Provincie, la Comunità Montane, le UU.SS.LL., gli Ordini Provinciali dei Veterinari e le Associazioni per la protezione degli animali promuove ed incentiva:

     a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto degli animali e di tutela della loro salute;

     b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale degli Enti Locali e delle UU.SS.LL. addetti ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con Enti e UU.SS.LL.

 

     Art. 17.

     Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie.

     Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie.

     La catena di contenimento, se necessaria, deve avere sufficiente lunghezza.

 

     Art. 18.

     E' vietato detenere, nella propria abitazione o in altri locali, animali domestici in condizioni tali che possono recare documento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone, nonché pregiudizio agli stessi animali.

 

     Art. 19.

     Il trasporto degli animali di affezione deve essere effettuato in modo da rispettare le norme contenute nel DPR 5-6-1982 n. 524 e da garantire agli stessi protezione dalla intemperie e sufficiente ventilazione.

 

     Art. 20.

     Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia utilizzati per servizio.

 

     Art. 21.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, ciascuno per la parte di propria competenza, avvalendosi anche delle assegnazioni [2] di cui al successivo art. 24.

 

     Art. 22.

     Le UU.SS.LL. fanno fronte agli oneri di loro competenza, per l'attuazione della presente legge con la quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a destinazione indistinta loro assegnata dalla Regione.

 

     Art. 23.

     La gestione delle strutture di cui all'art. 8, comma 1 e 2, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata.

     Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile.

 

     Art. 24. [3]

     1. La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento, la realizzazione, l’ampliamento ed il completamento di canili comunali, nonché per la realizzazione di rifugi e di canili sanitari consortili.

     2. La Regione concede, altresì, agli Enti di cui al precedente comma, contributi a titolo di cofinanziamento per il mantenimento degli animali ricoverati nei canili.

     3. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno stabiliti con atti della Giunta Regionale.

     4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si farà fronte con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e con le risorse regionali annualmente stanziate con leggi di bilancio.

 

     Art. 25.

     Il risanamento e la costruzione dei canili comunali nonché la costruzione di rifugi per cani deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:

     1) Le strutture devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene, di pulizia e la non promiscuità;

     2) I locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:

     a) pareti e pavimenti facili da pulire;

     b) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;

     c) sistema di drenaggio soddisfacente disposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;

     d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia nei locali, degli animali e delle attrezzature - Nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;

     e) adeguati spazi aperti annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;

     3) Esistenza di appositi locali da adibire ad ambulatorio veterinario, ricovero del custode, amministrazione, deposito derrate, deposito dei disinfettanti.

 

     Art. 26.

     Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni previsti dall'art. 5 della legge 14-8-1991 n. 281.

     Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, del richiamato art. 5 vengono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale mediante versamento in c/c postale intestato a "Regione Basilicata Servizio di Tesoreria" e sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo per le finalità della presente legge.

     Le entrate derivanti, invece, dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del richiamato art. 5 confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge medesima, prevista dall'art. 8, e vengono versate su c/c postale n. 11580016 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Legge 14-8-1991 n. 281".

 

     Art. 27.

     Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 30 novembre 2018, n. 46.

[2] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 1 febbraio 1993, n. 4.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 38 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.