§ 5.4.40 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 18.
Riformulazione della L.R. 4 luglio 2002 n.23 - Istituzione Premi Lucani Insigni.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:25/02/2005
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2 . Premi
Art. 3.  Premi da corrispondere.
Art. 4.  Modalità di presentazione delle istanze
Art. 5.  Commissione giudicatrice.
Art. 6.  Onorificenze.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Abrogazione.
Art. 9.  Pubblicazione.


§ 5.4.40 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 18.

Riformulazione della L.R. 4 luglio 2002 n.23 - Istituzione Premi Lucani Insigni.

(B.U. 2 marzo 2005, n. 17).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il Consiglio regionale della Basilicata conferisce a personalità lucane e straniere, che vivono in Italia o all’estero, un premio annuale:

     a) per i meriti raggiunti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

     b) per la diffusione e la conoscenza dell’identità lucana [1].

 

     Art. 2. Premi [2]

     1. Il Consiglio regionale può conferire n. 8 premi.

     2. A ciascuna delle personalità premiate viene consegnata un’opera di pregio di autore lucano, stabilita annualmente con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. Alle stesse è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

     4. I premi sono attribuiti alle personalità, che, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, risultano meritevoli degli stessi.

 

     Art. 3. Premi da corrispondere. [3]

     1. Alle personalità premiate verrà corrisposto un premio cadauno nella misura di 2.582,00 Euro.

     2. Alle stesse sono inoltre riconosciute le spese di viaggio e di soggiorno.

     3. I premi sono attribuiti alle personalità, che a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice risultano meritevoli degli stessi.

     4. I premi non ritirati o non assegnati, vengono reincamerati nel fondo ed assegnati in beneficenza [4].

 

     Art. 4. Modalità di presentazione delle istanze [5]

     1. L’Ufficio della Rappresentanza e della partecipazione predispone un avviso pubblico pubblicato sul sito del Consiglio regionale entro il termine massimo del 31 gennaio.

     2. Possono produrre domanda per la designazione di personalità di cui alla lettera a) dell’articolo l, enti ed organismi pubblici, associazioni culturali italiane ed estere, associazioni e federazioni dei Lucani nel mondo, i Consiglieri regionali.

     3. Le domande annualmente devono essere presentate entro l'ultimo giorno del mese di febbraio all'Ufficio della Rappresentanza e della partecipazione, corredate da un curriculum vitae e professionale dettagliato, in cui viene precisato per quale campo di attività si propone la personalità: sociale, scientifico, artistico o letterario.

     4. Possono produrre domanda per la designazione di personalità di cui alla lettera b) dell’articolo 1 enti ed organismi pubblici, associazioni culturali italiane ed estere, associazioni e federazioni dei Lucani nel mondo, i Consiglieri regionali, le case editrici, i critici d’arte, gli autori.

     5. Le domande annualmente devono essere presentate entro l’ultimo giorno del mese di febbraio all'Ufficio della Rappresentanza e della partecipazione, corredate da un curriculum vitae e professionale dettagliato, unitamente al lavoro prodotto nell’anno precedente, che ha contribuito efficacemente alla diffusione e alla conoscenza dell’identità lucana in Italia e nel mondo.

 

     Art. 5. Commissione giudicatrice.

     1. La Commissione Giudicatrice è composta da:

     a) cinque consiglieri regionali in carica designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;

     b) tre accademici o esperti nelle professioni, nelle arti e nel mondo della cultura designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;

     c) il Presidente della Commissione dei Lucani all’Estero.

     2. Ai componenti esterni all’Amministrazione regionale è riconosciuto un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni giornata di partecipazione ai lavori ed eventualmente il rimborso spese [6].

 

     Art. 6. Onorificenze.

     1. Il Consiglio Regionale della Basilicata tramite l’Ufficio di Presidenza può autonomamente e per circostanze particolari assegnare a concittadini lucani onorificenze secondo le modalità più opportune.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno in corso in Euro 15.492,00, trovano copertura nello stanziamento di cui alla UPB 01, cap. 3, art.13 del Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale [7].

 

     Art. 8. Abrogazione.

     1. La Legge Regionale n. 23 del 4 luglio 2002 è abrogata.

 

     Art. 9. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.

[4] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33.

[7] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.