§ 5.4.31 - L.R. 4 luglio 2002, n. 23.
Istituzione dei Premi Lucania nel Mondo.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:04/07/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Fondo.
Art. 2.  Concorso.
Art. 3.  Commissione giudicante.
Art. 4.  Premi.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Abrogazione.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 5.4.31 - L.R. 4 luglio 2002, n. 23. [1]

Istituzione dei Premi Lucania nel Mondo.

(B.U. 8 luglio 2002, n. 46).

 

Art. 1. Istituzione del Fondo.

     1. E’ istituito dal Consiglio Regionale della Basilicata un fondo di 18.076,00 euro così ripartito:

     a) euro 7.747,00 per il conferimento di tre premi, ciascuno di euro 2.582,00 da attribuire, attraverso un concorso nazionale riservato a studiosi italiani o stranieri, autori di opere inedite relative alla vita ed alle attività di personalità che abbiano promosso e promuovono la conoscenza della Basilicata a livello nazionale, mondiale per i suoi aspetti culturali, sociali, economici, religiosi e paesaggistici;

     b) euro 10.329,00 per il conferimento di tre premi, ciascuno di euro 3.443,00, in favore di quelle personalità che attraverso il loro operato abbiano dato e/o danno lustro alla Basilicata a livello nazionale ed internazionale.

 

     Art. 2. Concorso.

     1. I concorsi hanno estensione nazionale e vertono su personalità indicate dalla Commissione giudicante di cui all’art. 3 assicurando la partecipazione di esponenti del mondo femminile.

 

     Art. 3. Commissione giudicante.

     1. La Commissione giudicante, tenendo conto del secondo comma dell’articolo 1 della L.R. 5.4.2000 n. 32, è composta da:

     a) cinque consiglieri regionali in carica designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;

     b) tre accademici o esperti nelle professioni, nelle arti e nel mondo della cultura designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;

     c) il Presidente della Commissione dei Lucani all’estero.

 

     Art. 4. Premi.

     1. I premi di cui alla lettera a) dell’art. 1 sono attribuiti agli autori delle opere inedite che, a giudizio insindacabile della Commissione giudicante, hanno ottenuto le tre migliori valutazioni.

     2. I premi di cui alla lett. b) dell’art. 1 sono attribuiti a personalità la cui vita e le cui opere o attività sono state illustrate nelle opere risultate vincitrici.

     3. Alle personalità vincitrici, se viventi, è corrisposto un premio economico di euro 3.443,00. In caso contrario, il premio è erogato in favore della biblioteca comunale del luogo ove la personalità vincitrice è nata, ha vissuto o prestato la sua opera, per l’acquisto di testi da utilizzare presso la biblioteca stessa.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Il fondo di cui alla presente legge farà carico al capitolo 3, articolo 13 del Bilancio Interno del Consiglio.

     2. Il Consiglio Regionale provvede ad adeguare lo stanziamento del capitolo 3, articolo 13, in sede di assestamento del Bilancio Interno del Consiglio per l’esercizio 2002.

 

     Art. 6. Abrogazione.

     1. La legge regionale n. 19 del 26 marzo 2000 è abrogata.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Legge abrogata dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 18.