§ 3.4.32 - L.R. 30 settembre 2008, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.07.1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:30/09/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Aree gravitazionali
Art. 3.  Limiti dimensionali degli esercizi
Art. 4.  Centro commerciale
Art. 5.  Criteri per l’individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Art. 6.  Centri Storici
Art. 7.  Aree di rilevanza paesistico ambientale
Art. 8.  Parcheggi
Art. 9.  Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura
Art. 10.  Termine per l’adeguamento degli strumenti urbanistici
Art. 11.  Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Art. 12.  Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Art. 13.  Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Art. 14.  Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della legge n.426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo.
Art. 15.  Medie strutture di vendita
Art. 16.  Grandi strutture di vendita
Art. 17.  Vendite promozionali – Pubblicità dei prezzi
Art. 18.  Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Art. 19.  Definizioni
Art. 20.  Obiettivi della programmazione del settore
Art. 21.  Criteri ed indirizzi
Art. 22.  Indirizzi in materia di orari
Art. 23.  Rilascio dell’autorizzazione
Art. 24.  Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D. Lgs. 114/98)
Art. 25.  Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D. Lgs. 114/98)
Art. 26.  Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 27.  Produttori agricoli
Art. 28.  Subingresso
Art. 29.  Revoca, sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Art. 30.  Partecipazione alle fiere
Art. 31.  Computo delle presenze
Art. 32.  Aree private
Art. 33.  Obblighi dei Comuni
Art. 34.  Conversione delle autorizzazioni
Art. 35.  Norme transitorie
Art. 36.  Centri di assistenza tecnica
Art. 37.  Monitoraggio della rete distributiva
Art. 38.  Formazione professionale
Art. 39.  Città d’arte e comuni turistici
Art. 40.  Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.
Art. 41.  Disposizione transitoria
Art. 42.  Inerzia del Comune
Art. 44.  Norma finale
Art. 45.  Pubblicazione della legge


§ 3.4.32 - L.R. 30 settembre 2008, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.07.1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

(B.U. 16 ottobre 2008, n. 49)

 

TITOLO I

GENERALITA’

 

Art. 1. Finalità

L’articolo 1 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. La Regione Basilicata, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114/98, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, con la presente legge disciplina il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

 

2. La presente legge è ispirata a principi di libertà di iniziativa economica privata e persegue le seguenti finalità:

a) trasparenza del mercato, concorrenza e libera circolazione delle merci, anche con riferimento alle regioni limitrofe;

b) tutela dei consumatori, con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alla qualificazione dei consumi e alla informazione relativa ai prezzi;

c) efficienza della rete distributiva, nonché pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese ed alla tutela attiva delle botteghe, dei mercati e dei contesti territoriali di interesse storico, architettonico ed archeologico;

d) modernizzazione delle strutture di vendita, con riferimento alla evoluzione dei rapporti tra attività commerciali, allo scopo di valorizzare lo sviluppo di reti commerciali anche ai fini del contenimento dei prezzi e dello sviluppo di filiere economiche;

e) salvaguardia e qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, ai fini di una articolata e diffusa presenza del sistema distributivo nel territorio regionale;

f) semplificazione normativa ed amministrativa, anche con riferimento alla funzione degli sportelli unici per le attività produttive e al ruolo dei CAT;

g) salvaguardia e tutela del territorio secondo i principi della sostenibilità ambientale.”

 

     Art. 2. Aree gravitazionali

L’articolo 2 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. La Regione Basilicata, definisce, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 1 della presente legge, gli indirizzi generali attinenti i criteri di insediamento delle attività commerciali sulla base di parametri socio-economici, della consistenza demografica, della utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile (e della concorrenza della rete distributiva agli obiettivi regionali della eccellenza territoriale), individuando i seguenti ambiti di programmazione regionale:

 

a) aree sovracomunali configurabili come aree gravitazionali;

b) centri storici;

c) aree montane, rurali e centri minori;

d) aree di rilevanza paesistico ambientale.

 

2. Il territorio della Regione Basilicata è suddiviso, per i fini e per gli effetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 6 dell’art. 6 del D.Lgs. 114/98, in sei aree gravitazionali, determinate sulla base di parametri relativi alla accessibilità e facilità di collegamento e di legami di natura economica.

 

3. Le aree gravitazionali in cui è suddiviso il territorio regionale sono individuate nell’allegato n. 1 della Legge Regionale n.19/99.

 

4. Tre o più aree gravitazionali costituiscono il territorio di riferimento per i parchi commerciali territoriali.”

 

TITOLO II

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

 

     Art. 3. Limiti dimensionali degli esercizi [1]

L’art. 4 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito:

 

“Ai fini della presente legge si intendono:

 

a) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

b) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto a) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

c) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto b);

d) per parco commerciale territoriale si intende un’area nella quale sono allocate medie e grandi superfici di vendita ed una pluralità di esercizi di vicinato aventi strutture, parcheggi e spazi esterni comuni. Per tali interventi, realizzati anche mediante l’ampliamento di autorizzazioni per grande struttura di vendita e/o centro commerciale, non si applicano i limiti di cui agli allegati nn. 3 e 4 della Legge Regionale n. 19 del 1999.”

 

     Art. 4. Centro commerciale

All’art. 5 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2 la parola “interni” è soppressa;

b) al comma 5 dopo la parola “dettaglio” è aggiunto il seguente periodo:

 

“Le superfici destinate a tali altre attività integrative non rientrano nel calcolo relativo alla superficie di vendita del centro commerciale, ma dovranno essere dotate di aree private da destinare a parcheggio.”;

 

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10:

 

“10. Il parco commerciale territoriale è una struttura polifunzionale che comprende, oltre alle strutture commerciali, di cui al punto d) dell’art. 3, anche strutture artigianali, espositive di respiro sovracomunale, direzionali sportive, ricreative, alberghiere, dello spettacolo, della salute munito di aree con superficie di verde che, per dimensioni ed articolazioni possono configurarsi come parchi urbani. L’attivazione di tali interventi sarà determinata mediante conferenze di servizi convocate su iniziativa dei proponenti, presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, alle quali parteciperanno anche i Presidenti ed i Sindaci degli Enti Locali interessati; esse avranno gli effetti delle conferenze di localizzazione di cui all’art. 27 della L.R. n.23/99.”

 

TITOLO III

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL COMMERCIO

AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

 

     Art. 5. Criteri per l’individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali

L’art. 8 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. I Comuni, nell’individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

- nell’interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del D.M. 02.4.1968 che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, possono essere consentiti solo insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

- negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sostituire l’esistente tessuto e finalizzati alla riqualificazione di parti del territorio mediante interventi che possono prevedere la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale, oltre che nelle zone omogenee C) e D) del D.M. 02.04.1968, possono essere consentiti, nel rispetto dei limiti minimi degli standards del sopraccitato decreto ministeriale, insediamenti per grandi e medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

- devono privilegiare, laddove possibile, il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare e disincentivare, in via generale, l’uso di spazi liberi per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

 

2. L’individuazione delle aree deve essere supportata da apposite indagini urbanistico-territoriali, con particolare riferimento:

- alle caratteristiche della viabilità, in accordo con l’eventuale piano urbano del traffico;

- al livello della domanda di beni della popolazione residente e fluttuante;

- alle caratteristiche strutturali dell’offerta riferita alle strutture di vendita previste dal D.L.vo 114/98.

Qualora vengano individuate aree per grandi strutture di vendita, le indagini conoscitive riguarderanno il contesto territoriale sovracomunale.

 

3. Nella individuazione delle aree destinate a medie e grandi strutture, i Comuni devono tenere conto:

- delle strutture esistenti;

- di fornire servizi commerciali equamente ripartiti e diffusi sul territorio;

- di decentrare le attività commerciali a favore delle zone e dei quartieri periferici ove la carenza di servizi accentua il degrado e l’emarginazione;

- di privilegiare le previsioni di nuclei commerciali integrati con altre attività di servizio pubbliche e private, nella forma del centro commerciale;

- della accessibilità veicolare e pedonale alle strutture di vendita;

- della facilità di immissione sulla viabilità primaria o ad alto scorrimento;

- di evitare situazioni di monopolio. A tale scopo il numero di aree individuate sarà sempre superiore al numero di strutture effettivamente attivabili.

 

4. Per l’individuazione della aree per medie e grandi strutture è data facoltà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui all’art. 9 del D.L.114/98.

 

5. La individuazione delle aree per insediamenti di medie e grandi strutture commerciali, ove in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, comporta variante allo stesso. Le procedure di adozione e di approvazione delle varianti sono quelle previste dalla legge regionale 11 agosto 1999 n.23.

 

6. Qualora nelle norme e negli strumenti urbanistici vigenti le aree siano destinate ad insediamenti produttivi in senso generico, non è richiesta una formale variante urbanistica ma è sufficiente un adeguamento degli strumenti urbanistici all’uso commerciale, fermo restando il rispetto degli standards di parcheggio di cui all’art. 8 della presente legge. L’adeguamento deve essere formalizzato con delibera di Consiglio Comunale.

 

7. Nel caso di adozione della suindicata procedura semplificata, deve essere garantita una idonea informativa alla Regione.”

 

     Art. 6. Centri Storici

L’art. 9 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l’unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevole di conservazione.

 

In particolare in tali ambiti:

- è fatto obbligo ai Comuni, in sede di definizione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, di individuare gli edifici che possono essere destinati ad attività commerciale e di servizio e di prevedere specifiche disposizioni relative all’arredo urbano e al decoro evitando la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto, l’utilizzo dei materiali di finitura e il prontuario della sistemazione dei fronti commerciali per la determinazione degli spazi espositivi esterni;

- il rapporto tra l’insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso.

 

2. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l’insediamento di esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando contestualmente idonee misure per favorire l’accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici.

 

3. Nei centri storici la dotazione di aree a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del 50% a quanto previsto nel successivo art. 8 e può essere disponibile in un raggio di 200 metri dal perimetro dell’area dell’intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal Comune. Ai fini del raggiungimento degli standard di parcheggio, possono essere anche utilizzate soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, multipiano e servizi-navetta. Tali soluzioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e l’operatore commerciale interessato.

 

4. Al fine di riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i Comuni ricadenti nei parchi nazionali e regionali, i Comuni turistici e le città d’arte di cui all’allegato 5 alla Legge Regionale 19/99 e i Comuni compresi al primo e secondo livello di servizio con popolazione superiore a 3.000 abitanti, approvano programmi e progetti di riqualificazione della rete commerciale che prevedano, oltre alla possibilità di adottare norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura di esercizi di vendita per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali, anche:

a) eventuali vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi nonché deroghe e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie;

b) iniziative per la valorizzazione dei centro storici, individuando in tale contesto le botteghe storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l’insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti;

c) azioni di promozione e valorizzazione commerciale da realizzare di concerto con consorzi ed associazioni di via di cui al successivo comma 5), in coerenza con progetti complessivi di marketing e comunicazione intesi ad elevare il grado di interesse culturale e commerciale a favore delle aree interessate;

d) gli interventi sul piano della accessibilità alle aree interessate.

 

5. I Comuni elaborano i programmi ed i progetti di cui al comma 4) di concerto con le Associazioni del commercio presenti negli organismi provinciali di rappresentanza della CCIAA e maggiormente rappresentative a livello locale, eventuali altri soggetti della rappresentanza sociale, strutture associative di via regolarmente iscritte all’Albo regionale di cui al successivo comma 6) e soggetti privati interessati.

 

6. La Regione sostiene le attività delle strutture associative di cui all’art. 12 della presente legge costituite, tra operatori commerciali operative anche nell’ambito dei centri storici, operanti in collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica riconosciuti dalla Regione Basilicata, finalizzate alla animazione e alla promozione commerciale e turistica in dette aree; la collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica dovrà essere comprovata da apposito documento sottoscritto tra le parti.

 

7. Al fine di agevolare la predisposizione dei programmi e progetti di riqualificazione di cui al comma 4), la Regione concede ai Comuni contributi fino al 75% della spesa ammissibile.

 

8. La regione con deliberazione della Giunta Regionale, adotta modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni alle strutture associative di cui all’art. 12 della presente legge, nonché per le agevolazioni di cui al comma 7, a favore dei Comuni.

 

9. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all’art. 12 della presente legge, la Regione istituisce l’Albo Regionale dei Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada; l’Albo è aggiornato con periodicità biennale.”

 

     Art. 7. Aree di rilevanza paesistico ambientale

Il comma 2 dell’art. 10 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così modificato:

 

“2. Nelle aree di rilevanza paesistico ambientale sono consentiti gli insediamenti di medie strutture di vendita, purchè non superino la superficie complessiva di:

- 500 mq. nei Comuni individuati al quarto e terzo livello di servizio di cui all’allegato 2 alla L.R. n.19/1999;

- 1000 mq. nei Comuni individuati al secondo livello di servizio di cui all’allegato 2 alla L.R. n.19/1999;

- 2.000 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all’allegato 2 alla L.R. n.19/1999;”.

 

     Art. 8. Parcheggi [2]

L’art. 12 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime:

A) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 251 sino a mq. 1.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

B) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 1.501 sino a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C1) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 2.501 sino a mq. 5.000: mq. 2,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C2) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq. 5.000: mq.3,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D1) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita da mq. 251 sino a mq. 1.500: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D2) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita da mq. 1.501 sino a mq. 2.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D3) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D4) medie e grandi strutture di vendita non alimentari di cui all’art. 6 della L.R. n.19/1999, con superficie di vendita superiore a mq. 250: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

 

2. Per le medie e grandi strutture di vendita le superfici di parcheggio previste nel precedente comma 1 sono incrementate del 10%.

Qualora trattasi di un centro commerciale per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.

 

3. Le superfici previste nei precedenti comma 1 e 2 si intendono comprensive delle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e dallo standard minimo di cui alla legge n. 122/89 ed al D.M. 2.04.1968, ove non inferiori a queste ultime e nel rispetto delle rispettive destinazioni.

 

4. La dotazione delle aree a parcheggio, così determinata, assorbe ogni altra eventuale superficie prevista da norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici. La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione e deve sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita a qualunque titolo intervenute a il venir meno di esse costituisce motivo di revoca della autorizzazione.”

 

     Art. 9. Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura

L’art. 13 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Il rilascio della autorizzazione all’apertura, all’ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio del permesso di costruire o a preventivo assenso dell’ufficio comunale competente.

 

2. L’ufficio comunale competente, su richiesta dell’interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le direttive di cui alla presente legge e della legge regionale n.19/99. Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L’ufficio si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.

 

3. L’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura rilasciata sulla base dell’assenso di cui al precedente comma 2, decade se, dalla data dell’avvenuto rilascio, non sia stato richiesto il corrispondente permesso di costruire nei tempi stabiliti nella lettera a), comma 4, dell’art. 22 del D. Lgs. 114/98, ovvero nel caso in cui sulla domanda di permesso di costruire si sia formato il silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed integrazioni.

 

4. L’annullamento, la revoca e la decadenza del permesso di costruire comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all’apertura della media o grande struttura di vendita.

 

5. I Comuni possono prevedere, tramite propria conferenza dei servizi alla quale partecipano i responsabili dei servizi interessati, procedure finalizzate all’istruttoria ed al rilascio contestuale del permesso di costruire e dell’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita.”

 

     Art. 10. Termine per l’adeguamento degli strumenti urbanistici

L’art. 14 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adeguare gli strumenti di programmazione urbanistica e commerciale alle disposizioni del presente titolo.

 

2. I Comuni individuati al quarto livello di servizio di cui all’allegato 2 alla L.R. n.19/1999 e quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono tenuti ad individuare aree per medie e grandi strutture di vendita.

 

3. In caso di mancato adeguamento degli strumenti di programmazione urbanistica di cui al comma 1 del presente articolo, i Comuni e le imprese operanti nell’ambito del territorio comunale non potranno accedere alle forme di agevolazioni di cui agli articoli 11 della presente Legge e 16 della Legge Regionale 19/99.”

 

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

 

     Art. 11. Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali

L’art. 15 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, ed allo scopo di assicurare livelli minimi di servizio distributivo in specie nelle aree minacciate da spopolamento, in tutti i Comuni classificati nel quarto livello di servizio di cui all’allegato 2 della L.R. 19/99, in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle frazioni e nei nuclei rurali abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, può essere svolta, previa richiesta di autorizzazione, congiuntamente in un solo esercizio, denominato “esercizio commerciale polifunzionale” oltre all’attività commerciale, quella di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di giornali e riviste ed altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati. La superficie di vendita degli esercizi polifunzionali non potrà essere superiore a 250 mq., anche in deroga alle disposizioni ed alle norme di cui al D. Lgs. 114/98 e della L.R. 19/99 e successive integrazioni e modificazioni.

 

2. I Comuni, nell’ambito degli obblighi di cui alla L.114/98 e dei criteri di cui all’art. 10 della presente legge, possono prevedere di concedere in convenzione l’uso di immobili ed aziende commerciali che ne facciano richiesta per l’attivazione di esercizi polifunzionali di servizi e a tale scopo possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza. Gli esercizi di che trattasi non possono essere trasferiti in locali e zone diverse da quelle per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione per tutta la durata del rapporto di convenzione.

 

3. La Giunta Regionale promuove le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, riconoscendo la funzione di utilità sociale delle attività esercitate da detti esercizi.

 

4. Nelle aree e per le attività di cui al precedente comma 1, la Regione può prevedere modalità di esenzione da tributi regionali nonché forme di agevolazione a favore di Comuni e di imprese. A tale scopo, la Regione concede contributi per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà dei Comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, ad aziende che ne facciano richiesta. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone di cui al comma 1, o che integrino attività già presenti, è assegnato un contributo la cui entità è stabilita secondo criteri indicati dalla Giunta Regionale. Il contributo di che trattasi è erogato per il 50% all’avvio dell’attività e per il restante 50% trascorso il primo triennio di attività. Sino alla predisposizione e successiva approvazione dei piani particolareggiati, nei nuclei rurali e nei centri abitati dei Comuni montani è consentito all’ente Locale assentire comunicazioni di inizio attività commerciali per esercizi di vicinato, anche in deroga alla destinazione urbanistica dei fabbricati.”

 

     Art. 12. Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada

Dopo l’art. 16 della L.R. 19/1999 è inserito il seguente art. 16 bis:

 

1. “16 bis (Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada) – Per centri commerciali naturali, di Via, di Strada si intendono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

 

2. L’organizzazione funzionale delle strutture associative di cui al comma 1 è definita dai Comuni con Programmi di qualificazione, valorizzando prioritariamente i Centri Storici, sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) associazione anche in forma consortile delle imprese interessate;

b) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi.”.

 

     Art. 13. Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato

1. L’art. 17 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è abrogato.

 

     Art. 14. Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della legge n.426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo.

L’art. 18 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. In assenza di strumenti comunali di programmazione e qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l’impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui all’art. 49 della L.R. n.19/1999, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, sono sempre concesse:

a) n. 1 autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell’art. 24 della L.426/71 ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, ma non potrà essere superiore a:

- 500 mq nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all’allegato n.2 della L.R. 19/99 con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

- 1.000 mq nei Comuni individuati al secondo livello di servizio di cui all’allegato n.2 della L.R. 19/99;

- 1.500 mq nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all’allegato n.2 della L.R. 19/99;

 

b) n. 1 autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune da almeno due anni ed autorizzati ai sensi dell’art. 24 della L.426/71 ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima dell’ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi concentrati o accorpati, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate fino al 50 per cento, ma non potrà essere superiore a:

- 750 mq nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all’allegato n.2 della L.R. 19/99 con popolazione superiore a 3000 abitanti;

- 1.500 mq nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all’allegato n.2 della L.R. 19/99;

- 2.500 mq nei Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all’allegato n.2 della L.R. 19/99;

 

c) l’autorizzazione all’ampliamento, per una sola volta, di una grande struttura di vendita esistente, mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell’art. 24 della L. 426/71, ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima dell’ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture aumentate del 50 per cento, ma non potrà essere superiore a mq. 1.500.

L’ampliamento di cui alle precedenti lettere b) e c), non comporta variazioni al settore merceologico dell’esercizio.

E’ fatto salvo il rispetto dei requisiti urbanistici e le dotazioni di parcheggi. Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell’ipotesi del centro commerciale.

 

2. Il rilascio dell’autorizzazione, prevista nel comma 1 del presente articolo, comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

 

3. Non costituisce atto dovuto l’accorpamento e la concentrazione di esercizi di cui ai commi precedenti nei Comuni individuati col quarto livello di servizio di cui all’allegato n.2 della L.R. 19/99.”

 

     Art. 15. Medie strutture di vendita

L’art. 19 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. I Comuni, entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge e successivamente almeno una volta ogni tre anni, adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura, al trasferimento di sede e all’ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita fino ai limiti di cui alla lettera e), comma 1, art. 4 del D.Lgs 114/98, tenuto conto del rapporto tra esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita così come di seguito indicato: S Sup. di vendita esercizi di vicinato / S sup. di vendita medie e grandi strutture di vendita = 1,5.

 

2. Ai fini della determinazione del rapporto tra esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita e della applicazione dei criteri e dei limiti stabiliti al comma precedente, i Comuni compresi nel terzo livello di servizio di cui all’Allegato 2 della L.R. 19/99 provvederanno ad escludere dalla programmazione comunale le medie strutture di vendita in attività nel Comune di cui alla lettera a), comma 1, art. 14 della presente legge che per effetto dell’ampliamento non superino i 200 mq. di superficie di vendita e gli ampliamenti delle medie strutture di vendita di cui alla lettera b), comma 1, art. 14 della presente legge che, per effetto dell’ampliamento, non superino i 300 mq. di superficie di vendita; i Comuni compresi nel secondo e nel primo livello di servizio di cui all’Allegato 2 della L.R. 19/99 provvederanno ad escludere dalla programmazione comunale le medie strutture di vendita in attività nel Comune di cui alla lettera a), comma 1, art. 14 della presente legge che, per effetto dell’ampliamento, non superino i 300 mq di superficie di vendita e gli ampliamenti delle medie strutture di vendita di cui alla lettera b), comma 1, art. 14 della presente legge che, per effetto dell’ampliamento non superino i 400 mq. di superficie di vendita.

 

3. Il Comune, distintamente per il settore alimentare o misto e per il settore non alimentare, determina, anche per singole zone del proprio territorio, e sulla base del rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e sommatoria delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture, di cui al comma 1), il numero delle medie strutture di nuova realizzazione anche a seguito di ampliamento di medie strutture preesistenti, sulla base:

a) dell’analisi della rete commerciale esistente;

b) dell’analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento, nonché della valutazione delle previsioni del PRG vigente rispetto ai criteri della presente legge;

c) delle dinamiche in essere tra domanda e offerta, riferita la prima alla popolazione residente e fluttuante, al reddito ed alle abitudini di acquisto, la seconda alle attività commerciali sotto qualsiasi forma esercitate;

d) della necessità di fornire servizi alle zone di nuovi insediamenti ed alle zone periferiche.

 

4. L’insediamento delle medie strutture di vendita è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento della accessibilità e/o riduzione dell’impatto socio-economico, ritenute necessarie.

 

5. Il Comune adotta i provvedimenti di cui al presente articolo sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio.

 

6. Sino all’adozione da parte dei Comuni dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura di medie superfici di vendita, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, resteranno in vigore le disposizioni ed i criteri comunali vigenti alla data di approvazione della presente legge e contenuti nei Regolamenti comunali che disciplinano il commercio.”

 

     Art. 16. Grandi strutture di vendita

L’art. 20 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. La richiesta di autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita deve essere inviata al Comune competente per territorio che ne rilascia l’autorizzazione. Il richiedente invia copia della stessa alla Regione ed alla Provincia.

 

2. La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98;

b) settore o settori merceologici, ubicazione e superficie di vendita dell’esercizio;

c) progetto dell’intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d’uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle aree di parcheggio nella misura prevista e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;

d) una relazione illustrativa sull’insediamento proposto inerente:

- la conformità e compatibilità alla normativa urbanistica comunale;

- la compatibilità alle direttive della presente legge e della L.R. 19/99;

- l’indicazione della presunta area di attrazione e, in essa, della popolazione residente e fluttuante e delle strutture di vendita similari;

- l’impatto sulla rete commerciale esistente con particolare riferimento agli esercizi di vicinato ed ai settori interessati;

- la compatibilità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento all’impatto sulla viabilità.

e) il permesso di costruire o il preventivo assenso del Comune alla realizzazione della struttura commerciale di cui all’art. 9 della presente legge, qualora previsto;

f) le eventuali comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 2 e 3, D.Lgs. 114/98 ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del riconoscimento delle priorità.

Qualora trattasi di un centro commerciale, l’interessato dovrà indicare la superficie di vendita ed il settore o settori merceologici per ogni singolo esercizio in esso presente.

 

3. Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo al Comune e, in caso di domande concorrenti, secondo le seguenti priorità:

1) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita, in esercizio nel Comune da almeno tre anni con l’assunzione dell’impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;

2) trasferimento;

3) ampliamento;

4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell’art. 5 del D.Lgs. 114/98;

5) nuova apertura.

Si intendono concorrenti le domande pervenute ai Comuni ricadenti nella medesima area.

 

4. La concorrenza e la precedenza sono stabilite dalla Regione nel caso di domande pervenute ai Comuni ricadenti nella medesima area. A tal fine il Comune comunica alla Regione la data di ricezione della domanda, riferita al protocollo comunale o alla data di spedizione, se effettuata con raccomandata tramite servizio postale.

 

5. Il Comune provvede alla istruttoria preliminare e, previo accordo con la Regione e la Provincia, convoca la conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. 114/98 entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni della conferenza sono tenute di norma presso il Comune in seduta pubblica.

 

6. Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora riscontri la mancanza di requisiti e documentazione essenziali, invita l’interessato a procedere alla integrazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende respinta.. 7. La conferenza, nella sua prima riunione, prende atto degli esiti della istruttoria preliminare svolta dagli Uffici Comunali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della presente legge, cui compete, in via esclusiva, la verifica della fattibilità, dal punto di vista urbanistico, del progetto presentato, e dichiara l’ammissibilità o dispone il rigetto nel caso di assenza di elementi essenziali. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta ammissibile, la conferenza può chiedere elementi integrativi ritenuti utili. La richiesta di integrazione non interrompe i termini di valutazione che sono fissati in novanta giorni dalla data della prima convocazione. Trascorsi centoventi giorni dalla data di prima convocazione, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

 

8. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

 

9. Il Comune invita a partecipare, a titolo consultivo, sin dalla prima riunione della conferenza di servizi, i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d’utenza dell’insediamento interessato o alla provincia.

 

10. La conferenza di servizi delibera nel merito dopo la conclusione del procedimento relativo ad altre richieste che hanno priorità nell’ordine di valutazione stabilito dalla Regione.

 

11. Possono essere concesse autorizzazioni per grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi di presenza e sviluppo indicati negli allegati 3 e 4 della Legge Regionale n.19/99. Entro i predetti obiettivi sono ammissibili localizzazioni in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 3 e 4 a condizione che gli stessi abbiano individuato le aree per gli insediamenti di grandi strutture, secondo i criteri di cui all’art. 5 della presente legge.

 

12. E’ sempre rilasciata l’autorizzazione per la vendita al dettaglio all’operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all’ingrosso, di cui all’art. 6 della Legge Regionale n.19/99.”.

 

TITOLO V

VENDITE DI LIQUIDAZIONI E SALDI

 

     Art. 17. Vendite promozionali – Pubblicità dei prezzi

Dopo l’art. 21 (vendite promozionali – pubblicità dei prezzi) della L.R. 19/1999 è inserito il seguente articolo 21/bis:

 

“21/bis – 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o in parte dei prodotti merceologici trattati e per periodi di tempo limitati.

 

2. Le vendite di cui al comma precedente dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’art. 22 della L.R. 19/99 non possono effettuarsi nei periodi delle vendite di fine stagione, nei 30 giorni precedenti a tali periodi e nel mese di dicembre.

 

3. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.”.

 

     Art. 18. Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi [3]

Il comma 2 dell’art. 22 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito:

“2. le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell’anno:

- dal 2 gennaio al 2 marzo;

- dal 2 luglio al 2 settembre.

 

TITOLO VI

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

 

     Art. 19. Definizioni

All’art. 24 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è aggiunta la seguente lettera n):

 

“n) per registro di mercato e per registro di fiera, un apposito registro predisposto dal Comune in cui sono riportate di volta in volta le presenze degli operatori, eventualmente predisponendo spazi per la apposizione delle firme degli operatori sullo stesso, tenuto conto di quanto disposto alle lettere f) e g) dell’art. 24 della L.R. 19/99.”.

 

     Art. 20. Obiettivi della programmazione del settore

All’art. 25 della L.R. n.19/99 sono apportate le seguenti modifiche:

 

1) La lettera c), del comma 1, è sostituita dalla seguente:

 

“ c) l’istituzione di mercati specializzati, relativi a prodotti tipici o a tema, preferibilmente a cadenza mensile o superiore al mese, sotto la forma di fiera;”

 

2) al comma 1, lett. d), in fine, è aggiunta la seguente frase:

 

“, nonché nei comuni montani superiori a 600 metri di altitudine.”

 

     Art. 21. Criteri ed indirizzi

L’art. 26 della L.R. n.19/99 è così sostituito:

 

“1. I Comuni, nell’ambito della propria programmazione territoriale, valutano le condizioni di ubicazione e d’assetto dei propri mercati e fiere con l’obbligo di dotare le relative aree dei necessari servizi e di impianti adeguati per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie attinenti sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Criterio prioritario è di privilegiare:

- la permanenza e l’ammodernamento dei mercati ubicati nei centri storici e quelli derivanti da tradizioni locali, prevedendo specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

- la localizzazione dei mercati di nuova istituzione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per il parcheggio dei mezzi degli operatori.

I Comuni potranno disporre il trasferimento dei mercati solo qualora l’attuale sistemazione rende difficoltosa la piena applicazione delle norme igienico-sanitarie, e si registri, anche sulla base della valutazione delle presenze degli operatori di cui alle lettere f) e g) dell’art. 24 della L.R. 19/99, la caduta sistematica della domanda acquisendo il parere obbligatorio delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio.

 

2. I Comuni, inoltre, nel predisporre gli strumenti urbanistici, preferibilmente contestualmente alla individuazione delle aree per le medie e grandi strutture su aree private, devono:

- individuare le aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando l’intero territorio comunale e determinare spazi adeguati da riservare ai mercati ed alle fiere;

- favorire la destinazione di aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone in via di espansione, non ancora attrezzate con insediamenti commerciali su aree private e nelle zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all’andamento turistico stagionale.

 

3. L’istituzione di nuovi mercati deve essere subordinata ad una attenta valutazione sulla potenzialità di quelli già operanti e deve essere motivata dalla carenza della rete commerciale, anche su aree private, a far fronte alla domanda della popolazione residente e fluttuante. Non è ammessa l’istituzione di un nuovo mercato periodico qualora nella stessa giornata se ne svolga un altro in uno dei Comuni confinanti.

 

4. Fino ad altra successiva determinazione regionale per gli ampliamenti dei mercati e fiere esistenti e per i nuovi mercati e fiere, i Comuni possono prevedere, nel periodo di validità della presente legge, un incremento delle autorizzazioni fino ad un massimo del 10% di quelle già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge. Per ogni nuova autorizzazione concessa, il Comune provvederà ad individuare apposito ed adeguato posteggio.”.

 

     Art. 22. Indirizzi in materia di orari

L’art. 27 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilisce gli orari sulla base dei seguenti indirizzi:

a) gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private;

b) gli orari di vendita per le fiere ed i mercati, fatte salve eventuali e particolari consuetudini locali e le località ad economia prevalentemente turistica e le città d’arte, non possono iniziare prima delle ore 7 ed aver termine dopo le ore 22. Per l’allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell’area, gli operatori devono avere a disposizione almeno un’ora prima dell’inizio e dopo la fine dell’orario di vendita;

c) l’orario dei mercati è unico per tutti gli operatori e non possono essere stabiliti orari diversi secondo i settori merceologici trattati;

d) orari particolari possono essere previsti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

 

2. Nel caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente; se quest’ultimo è anche festivo, il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione dell’autorità comunale.

 

3. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi, i commercianti su aree pubbliche osservano l’orario stabilito dal Sindaco. In tal caso, può essere consentito di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera e del mercato anche agli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche.

 

4. Nel determinare gli orari, il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, dovrà valutare, quando le condizioni strutturali lo permettano, l’opportunità di far svolgere l’attività di vendita nei mercati in orario pomeridiano e serale.

 

5. La possibilità, da parte delle locali organizzazioni dei consumatori, del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti di sottoporre accordi al Sindaco in tema di orari di vendita, prevista dal comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 114/98, è applicata anche al commercio su aree pubbliche.

 

6. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

 

7. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio durante le ore di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.”

 

     Art. 23. Rilascio dell’autorizzazione

L’art. 28 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. I Comuni, secondo quanto stabilito nelle successive norme, provvedono:

- al rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) e b) del Decreto Legislativo 114/98;

- alla revoca ed alla sospensione dell’autorizzazione;

- alla reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o per causa di morte.

 

2. Il Comune provvede, inoltre, su richiesta dell’interessato, all’estensione, alla riduzione o alla sostituzione dei settori merceologici, all’annotazione sul titolo autorizzatorio dell’abilitazione alla somministrazione, a condizione che lo stesso sia in possesso del requisito di abilitazione alla somministrazione ed all’aggiornamento delle autorizzazioni in caso di cambio di residenza o sede legale.

 

3. E’ consentita la rappresentanza del titolare dell’autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, purchè in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98 ed a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di regolare atto di delega e del titolo autorizzatorio originale, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

 

4. Il rilascio di concessioni di posteggi temporanei è consentito in coincidenza con manifestazioni configurabili quali riunioni straordinarie di persone. Tali concessioni hanno validità limitata ai giorni delle predette riunioni e possono essere rilasciate a chi è titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.”

 

     Art. 24. Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D. Lgs. 114/98)

L’art. 29 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Le domande di rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 28 del D. Lgs. 114/98 e della relativa concessione di posteggio, sono inoltrate al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzioni di nuovi mercati.

 

2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato;

- elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;

- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

- termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il Comune espleta l’istruttoria, rilascia l’autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Il Comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità:

a) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, determinata in base al numero di volte che l’operatore si è presentato entro l’orario di inizio previsto, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;

b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni;

d) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando.

 

3. Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nelle stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della presente legge, sia già titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

 

4. Le concessioni per i posteggi possono essere revocati per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tale evenienza, l’operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio similare nel territorio comunale.

 

5. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. Il posteggio su indicato non può essere assegnato qualora si tratti di box, chiosco o locale, o in esso si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del titolare.

 

6. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti. E’ ammesso lo scambio consensuale di posteggio. Le relative modalità sono stabilite dal Comune.

 

7. Nei mercati possono essere assegnati, posteggi a rotazione secondo turni predisposti dai Comuni.

 

8. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata.

 

9. Sono escluse dall’applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai produttori agricoli di cui alla legge n.59/1963.”.

 

     Art. 25. Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D. Lgs. 114/98)

L’art. 30 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 28 del D. Lgs. 114/98, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone. Non si può rilasciare più di una autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante allo stesso richiedente.

 

2. Nella domanda l’interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98;

- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l’autorizzazione.

 

3. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni, fatta salva altra diversa determinazione del Comune di riduzione del termine di decorrenza del silenzio-assenso.

 

4. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede della società, l’interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro del titolo originario e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.”.

 

     Art. 26. Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante

L’art. 31 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. La vendita in forma itinerante può essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal Comune. Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un’ora. Le soste possono essere fatte in punti che distano tra loro almeno trecento metri, fatta salva una diversa disposizione del Comune. E’ fatto divieto allo stesso operatore di tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata. Il Comune può, ai fini di non determinare intralcio alla ordinaria viabilità ed al traffico, individuare specifiche aree ove favorire la sosta degli operatori di che trattasi; dette aree non si configurano in alcun modo come posteggi.

 

2. Non possono essere stabilite limitazioni per creare zone di rispetto e tutela per altri operatori commerciali. E’ consentito stabilire una distanza minima dalle fiere e mercati.”.

 

     Art. 27. Produttori agricoli

All’art. 32 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è aggiunto il seguente comma 6:

 

“6. E’ fatto espresso divieto ai produttori agricoli esercitare attività di vendita in aree private delle quali il Comune non abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 31 della presente legge”.

 

     Art. 28. Subingresso

L’art. 33 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. La cessione dell’azienda per l’esercizio del commercio, su aree pubbliche, per atto tra viti o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98.

 

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98 alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio o, nel caso di sub ingresso per causa di morte, alla data dell’atto di acquisto del titolo può iniziare l’attività solo dopo aver chiesto la reintestazione della autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla predetta data non inizi l’attività entro un anno decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa. Il termine di un anno può essere prorogato al subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui al comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 114/98 qualora il ritardo non risulti imputabile all’interessato. La sospensione dell’attività costituisce assenza giustificata sui mercati.

 

3. La cessione dell’azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa, a esclusione dell’anzianità di iscrizione al registro imprese. La presente disposizione si applica anche al conferimento in società.

 

4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

 

5. In caso di cessione di una azienda o di un ramo d’azienda che esercita attività anche nell’ambito delle fiere, quest’ultima deve risultare espressamente trasferita nell’atto di cessione.

 

6. Non può essere oggetto di atto di trasferimento l’attività corrispondente ad uno dei settori merceologici posseduti, né relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l’uso del posteggio.

 

 

 

7. Il subentrante invia la richiesta di reintestazione:

- al Comune sede del posteggio nel caso di autorizzazione di cui alla lettera a) dell’art. 28 del D.Lgs. 114/98;

- al Comune di residenza o in cui la società ha sede legale nel caso di autorizzazione di cui alla lettera b) dell’art. 28 del D. Lgs. 114/98;

- al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione di cui alla lettera b) dell’art. 28 del D. Lgs. 114/98, per i residenti fuori regione.”

 

     Art. 29. Revoca, sospensione e decadenza dell’autorizzazione

L’art. 34 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. I motivi di revoca e sospensione devono essere accertati e contestati al titolare dell’autorizzazione dai preposti alla vigilanza.

 

2. L’accertamento e la contestazione di cui sopra devono essere comunicati immediatamente all’ufficio responsabile del procedimento del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione che, verificandosi le condizioni, notifica all’interessato l’atto di revoca o sospensione dell’autorizzazione.

 

3. La sospensione dell’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

 

4. Qualora il posteggio venga utilizzato per una attività stagionale, la decadenza prevista nella lettera b), comma 4, dell’art. 29 del D. Lgs. 114/98 si verifica qualora l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per oltre un terzo del periodo relativo alla durata dell’attività.”

 

     Art. 30. Partecipazione alle fiere

L’art. 35 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

 

2. Il Comune, decorso il termine per l’inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera di cui trattasi;

a-bis) residente in uno dei Comuni della Basilicata;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese;

c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;

d) ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

 

3. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse.

 

4. Il regolamento comunale può prevedere le modalità per la riconferma dell’operatore nello stesso posteggio nell’anno successivo nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 2 ed alla condizione che non si tratti di posteggio di un operatore assente per gravi e giustificati motivi. In tal caso la nuova assegnazione riguarderà solo i posteggi non riconfermati o liberi.

 

5. Nel periodo intercorrente tra l’affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l’ordine di graduatoria, per la scelta e l’assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini di cui al comma 1.

 

6. Il posteggio non occupato all’ora prefissata per l’inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta secondo le priorità di cui al precedente comma 2.”

 

     Art. 31. Computo delle presenze

Dopo l’art. 35 (computo delle presenze) è inserito il seguente articolo 35 bis:

 

“35 bis – 1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all’operatore bensì all’autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare.

 

2. Qualora l’interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica all’atto dell’annotazione delle presenze sul registro di cui alla lettera n), art. 19 della presente legge, con quale di esse intende partecipare.”

 

     Art. 32. Aree private

L’art. 38 della L.R.20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati. Gli stessi hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, all’ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

 

2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell’idoneità dell’area e delle altre condizioni generali di cui alla normativa vigente.”

 

     Art. 33. Obblighi dei Comuni

L’art. 41 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Il Comune, qualora non abbia ancora approvato il regolamento di riordino del settore sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 28, commi 15, 16 e 17 del D.Lgs. n.114/1998 e ai sensi della L.R. n.19/1999, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

1) stabilire, per ogni singolo mercato e fiera, l’ampiezza complessiva dell’area da destinare all’esercizio dell’attività, anche tenuto conto di quanto consentito dal comma 4, Art. 21 della presente legge;

2) individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette;

3) approvare apposito regolamento con il quale stabilire:

- le modalità di assegnazione dei posteggi;

- i criteri di assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;

- le norme procedurali per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio dell’autorizzazione, il termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

- le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche;

- tutte le norme utili per il corretto funzionamento dei mercati e delle fiere e per le corrette modalità di vendita;

- la istituzione del registro delle presenze di cui alla lettera n), comma 1, art. 19 della presente legge e le modalità di registrazione delle presenze.

 

2. Il Comune può:

- determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere;

- riservare, con le stesse modalità previste per i produttori agricoli, aree ai pescatori che esercitano la vendita dei prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e agli altri soggetti ricompresi nelle lettera g), comma 2, art. 4 del D.Lgs. 114/98;

- stabilire divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

 

3. Nelle fiere o mercati specializzati, organizzati per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica, possono essere individuati posteggi riservati ad operatori esercenti su aree private, artigiani ed operatori non professionali. Possono, inoltre, essere assegnati per merceologie a servizio il due per cento dei posteggi, con un minimo di due posteggi.

 

4. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e montane, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitati possono stabilire agevolazioni, fino all’esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, per le attività effettuate su posteggi posti sul loro territorio. Le stesse agevolazioni possono essere stabilite in frazioni e altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati, nonché nei Comuni Montani superiori a 600 metri di altitudine.

 

5. Per quanto previsto dal comma 1, in caso di inerzia da parte del Comune, la Regione provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie che restano in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.”

 

     Art. 34. Conversione delle autorizzazioni

L’art. 42 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni che non hanno provveduto alla conversione delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.19/1999 e successive modifiche, devono adempiere nel seguente modo:

a. i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d’ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all’art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.114/1998 quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

b. i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione convertono d’ufficio le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente per il commercio in forma itinerante nelle autorizzazioni di cui all’art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.114/1998.

 

2. La conversione d’ufficio comporta l’annotazione sull’autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.114/1998 e dei titoli di priorità.

 

3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell’avvenuta conversione dell’autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell’originale. Decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, le autorizzazioni perdono la loro efficacia.

 

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, conservano integralmente la loro validità.”

 

     Art. 35. Norme transitorie

1. L’art. 44 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è abrogato.

 

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 36. Centri di assistenza tecnica

All’art. 45 della L.R. n. 19/99 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al primo comma il seguente ultimo periodo: “Per associazioni di categoria rappresentative si intendono quelle riconosciute nel C.N.E.L.”, è soppresso;

 

b) Il comma 4 è così modificato:

 

“Le domande per la richiesta delle autorizzazioni e di finanziamenti devono essere presentate in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2000 n.556”.

 

     Art. 37. Monitoraggio della rete distributiva

L’art. 46 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. L’Osservatorio regionale sul commercio, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n.114/1998, in raccordo con l’Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, si avvale dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

 

2. Compiti specifici dell’Osservatorio sono la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione di dati ed informazioni sia di ordine quantitativo che qualitativo sulla entità ed efficienza della rete distributiva regionale.

 

3. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio e di consentire un’adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono, entro il mese di dicembre di ciascun anno, all’Osservatorio regionale:

a) una relazione sullo stato del commercio su aree private e pubbliche sul proprio territorio;

b) copia dei piani inerenti la programmazione urbanistico – commerciale e relativi allegati tecnici;

c) un prospetto riassuntivo dell’adozione dei provvedimenti di conversione, rilascio, revoca, decadenza e cessazione delle autorizzazioni e delle denunce di inizio di attività complessivamente esaminate.”

 

     Art. 38. Formazione professionale

Il comma 1 dell’art. 47 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così modificato:

 

“1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell’art. 5 del D.Lgs. 114/98 sono stabilite con i provvedimenti e le procedure della L.R. n.33/2003 e le azioni formative inserite nei relativi programmi di formazione professionale.”

 

     Art. 39. Città d’arte e comuni turistici

L’art. 48 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è così sostituito:

 

“1. Ai fini di cui all’art. 12 del D.Lgs. n.144/1998 sono individuati i Comuni riportati nell’allegato n.5 alla L.R. n.19/1999 integrati dai Comuni di Grumento Nova, Moliterno e Brienza.

 

2. I comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico per ciascun anno, nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. n.114/1998.

 

3. Fra i Comuni nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo sono ricompresi tutti i Comuni individuati al primo livello di servizio di cui all’allegato 2 alla L.R. n.19/1999.”

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 40. Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.

All’art. 50 della L.R. 19/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) Il comma 2 dell’art. 50 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di favorire una razionale evoluzione dell’apparato distributivo la Regione può concedere contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane, sulle spese sostenute per gli adempimenti previsti dalla legge regionale sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, inerenti la programmazione della rete commerciale locale. Tale contributo è concesso sulla base degli importi risultanti da preventiva convenzione stipulata con i professionisti al momento del conferimento dell’incarico mediante atto deliberativo regolarmente reso esecutivo.

Il contributo è concesso nelle seguenti misure:

- fino al 25% dell’importo risultante dalla deliberazione approvativa della convenzione per i singoli Comuni;

- fino al 35% dell’importo risultante dalla deliberazione approvativa della convenzione per i consorzi di Comuni e Comunità Montane.”

 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3:

 

“3. E’ abrogata, altresì, la Legge Regionale 22.03.2000, n.16”.

 

     Art. 41. Disposizione transitoria

1. L’art. 51 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è abrogato.

 

     Art. 42. Inerzia del Comune

1. L’art. 52 della L.R. 20 luglio 1999, n.19 è abrogato.

 

    Art. 43. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono quantificati in € 50.000,00 stanziati alle U.P.B. 0442.02 e 0442.03 del Bilancio Regionale 2008;

 

2. Le Leggi di Bilancio per gli esercizi finanziari futuri quantificheranno i relativi oneri.

 

          Art. 44. Norma finale

1. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le norme del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e le vigenti norme in materia.

 

     Art. 45. Pubblicazione della legge

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così modificato dall'art. 61 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[2] Articolo così modificato dall'art. 62 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[3] Articolo così modificato dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.