§ 3.5.1003 - D.G.R. 21 marzo 2000, n. 556 .
L.R. 20 luglio 1999, n. 19, art. 45 - Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:21/03/2000
Numero:556


Sommario
Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 8 


§ 3.5.1003 - D.G.R. 21 marzo 2000, n. 556 .

L.R. 20 luglio 1999, n. 19, art. 45 - Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica.

(B.U. 5 aprile 2000, n. 23.)

 

La Giunta regionale

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998, art. 23, che prevede la possibilità, da parte delle regioni, di istituire Centri di Assistenza Tecnica alle imprese del settore commercio;

VISTO l'art. 45 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19, che prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di apposito provvedimento che stabilisce modalità e termini di presentazione delle domande per la richiesta delle autorizzazioni e dei finanziamenti;

RITENUTO di dover adottare, per le finalità sopraindicate, il regolamento allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che le attività svolte dai Centri di Assistenza Tecnica saranno finanziate, ai sensi della L.R. n. 19/1999, art. 45, comma 3, con le disponibilità rinvenienti dal fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che può essere integrato con contributi regionali, nazionali e comunitari;

Delibera

 

 

- di approvare il regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/1998 e all'art. 45 della L.R. n. 19/1999, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

- la presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio - che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

 

 

Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19, la Regione promuove la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:

a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;

b) l'elevazione del livello tecnologico e il miglioramento dei sistemi aziendali e di vendita innovativi anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;

c) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

 

 

     Articolo 2

1. I Centri sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e regionale e con altri soggetti interessati.

2. Per associazioni di categoria maggiormente rappresentative si intendono quelle riconosciute nel CNEL e, comunque, costituite ed operanti nella Regione Basilicata da almeno tre anni con adeguate strutture organizzative e sedi decentrate sul territorio; la maggiore rappresentatività è determinata, altresì, dal numero di seggi attribuiti a ciascuna associazione, limitatamente al settore commercio, nell'ambito dei Consigli provinciali delle Camere di Commercio, così come costituiti in base alla legge n. 580/1993.

3. Possono far parte dei Centri di Assistenza Tecnica anche:

a) gli enti e le società di formazione professionale;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale;

d) gli altri Centri di Assistenza Tecnica eventualmente costituiti nella Regione;

e) gli istituti di credito e le società finanziarie;

f) le Camere di Commercio, anche attraverso la loro Unione regionale.

 

 

     Articolo 3

1. Ai fini dell'autorizzazione i Centri svolgono le seguenti attività, alle medesime condizioni, in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività, a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria:

a) assistenza tecnica;

b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) consulenza ed assistenza in materia di gestione economica e finanziaria di imprese e per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;

d) consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione nonché alla facilitazione del rapporto fra amministrazioni pubbliche e imprese utenti, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998;

e) sicurezza e tutela dei consumatori;

f) tutela dell'ambiente;

g) igiene e sicurezza sul lavoro;

h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

i) consulenza, formazione, promozione e sviluppo del commercio elettronico;

l) altre materie eventualmente previste dallo Statuto e attinenti al settore commercio.

 

 

     Articolo 4

1. I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio, comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili.

2. Per il potenziamento della propria attività, i Centri possono stipulare convenzioni con Società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

 

 

     Articolo 5

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di Assistenza Tecnica deve essere presentata alla Giunta regionale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto nel quale, fra l'altro, deve essere espressamente previsto:

- lo svolgimento a favore delle imprese di attività indicate al precedente art. 3;

- che la sede legale del Centro sia localizzata in territorio regionale;

- l'assenza di discriminazione tra le imprese che si avvalgono del centro;

c) relazione sugli obiettivi e le finalità che il Centro di Assistenza si propone di realizzare;

d) una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalla quale risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno due sportelli operativi nella Provincia in cui il Centro ha sede o di almeno tre sportelli se il Centro opera nel territorio delle due Province;

e) piano finanziario del progetto;

f) tempi previsti per la realizzazione del Centro;

g) indicazione sul numero di seggi attribuiti alla associazione di categoria promotrice del Centro, nell'ambito del Consiglio della Camera di Commercio della corrispondente provincia;

h) la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali e ai soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa antimafia (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche e integrazioni).

 

 

     Articolo 6

1. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Giunta regionale all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

3. I Centri autorizzati, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, indicheranno la qualità di "Centro di Assistenza Tecnica" nonché gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.

 

 

     Articolo 7

1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i Centri di Assistenza Tecnica presentano all'Assessorato regionale al Commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.

 

 

     Articolo 8

1. La Regione può sostenere l'attività dei Centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in materia di finanziamenti alle imprese attraverso i programmi attuativi di cui alla legge n. 266/1997, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri contenuti nei programmi attuativi regionali in relazione alla delibera CIPE del 5 agosto 1998.

I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.