§ 6.2.249 - L.R. 12 novembre 2014, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 – articolo 17 recante “Riordino delle norme in materia di prevenzione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:12/11/2014
Numero:34


Sommario
Art.  1. Modifiche ed integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26
Art.  2. Abrogazioni
Art.  3. Entrata in vigore


§ 6.2.249 - L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 – articolo 17 recante “Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Modifiche ed integrazioni all’art. 16 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7.

(B.U. 16 novembre 2014, n. 44)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26

1. Al comma 3 dell’art. 17 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo è erogato attraverso l’Azienda Sanitaria di Potenza.”.

 

2. Il comma 4 dell’art. 17 della legge regionale n. 26/2014 è così sostituito:

“4. La Giunta regionale definisce modalità e criteri di erogazione del contributo di cui al comma 3.”

 

3. I commi 5 e 6 dell’art. 17 della legge regionale n. 26/2014 sono abrogati.

 

4. Al comma 7 dell’art. 17 della legge regionale n. 26/2014 le parole “il Dipartimento interaziendale di oculistica” sono sostituite dalle seguenti: “l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sentito il Dipartimento interaziendale regionale.”.

 

     Art. 2. Abrogazioni [1]

1. Sono abrogate la legge regionale 16 giugno 2003, n. 22; l’articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42; l’articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. L’art. 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, come modificata ed integrata dall’art. 17 L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e dalla presente legge resta a tutti gli effetti in vigore.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 49 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.