§ 5.1.85 - L.R. 16 giugno 2003, n. 22.
Norme in materia di prevenzione della cecità.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/06/2003
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 5.1.85 - L.R. 16 giugno 2003, n. 22. [1]

Norme in materia di prevenzione della cecità.

(B.U. 18 giugno 2003, n. 42).

 

Art. 1.

     1. Nell’ambito delle strutture del Sistema Sanitario Regionale, il consiglio regionale di Basilicata della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (di seguito definita S.I.A.I.P.C.), istituito con D.G.R. n. 3605 del 1 dicembre 1998, concorre alle finalità del S.S.R. mediante la realizzazione di iniziative, su tutto il territorio regionale, nelle aree dell’informazione, della prevenzione della cecità, della riabilitazione visiva e dell’autonomia e mobilità dei non vedenti.

     2. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo è concesso alla S.I.A.I.P.C. di Basilicata, per l’anno 2003, un contributo di € 300.000,00.

     3. Le iniziative di cui al comma 1 sono approvate preventivamente dall’Assessorato competente in materia di Sanità della Regione Basilicata.

     4. Per garantire l’integrazione delle attività sanitarie svolte dalla S.I.A.I.P.C. di Basilicata con quelle realizzate dalle Aziende Sanitarie della Regione, si provvede attraverso l’affidamento del coordinamento ad un medico specialista in Oculistica, dipendente del Servizio Sanitario Regionale, in possesso di esperienza biennale nel settore della prevenzione oculistica individuato dalla Giunta Regionale. Il predetto sanitario è responsabile dell’attuazione dei programmi di attività approvati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. La S.I.A.I.P.C. di Basilicata entro il 30 giugno di ciascun anno trasmette all’Assessorato competente in materia di Sanità della Regione Basilicata una relazione sull’attività svolta nell’esercizio dell’anno precedente, nonché a cadenza bimestrale delle spese sostenute per le attività programmate.

 

     Art. 3.

     1. Il contributo di cui al comma 2 dell’art. 1 è erogato a rate bimestrali anticipate mediante determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Ufficio competente dell’apposito Dipartimento regionale.

     2. L’erogazione del contributo relativo alla bimestralità successiva alla seconda è disposta previa presentazione della rendicontazione relativa al bimestre immediatamente precedente quello scaduto.

 

     Art. 4.

     1. All’onere iniziale derivante dall’attuazione della presente legge e per la gestione della fase iniziale, valutati in € 300.000,00 per l’anno finanziario in corso ed in € 250.000,00 per gli anni successivi, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 3029 - U.P.B. 0741.08 del bilancio regionale di previsione per l’anno 2003 e per gli anni seguenti con la legge di bilancio.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.