§ 3.1.72 - L.R. 27 marzo 1995, n. 35.
Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:27/03/1995
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Misure generali di tutela).
Art. 3.  (Modalità di raccolta dei tartufi).
Art. 4.  (Autorizzazioni alla raccolta).
Art. 5.  (Esame di idoneità per la raccolta).
Art. 6.  (Terreni di dominio collettivo, Terreni gravati da uso civico, Terreni soggetti ad altri vincoli).
Art. 7.  (Natura delle tartufaie).
Art. 8.  (Tartufaie controllate).
Art. 9.  (Tartufaie coltivate).
Art. 10.  (Riconoscimento delle tartufaie).
Art. 11.  (Costituzione di consorzi).
Art. 12.  (Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale).
Art. 13.  (Albi regionali).
Art. 14.  (Zone geografiche).
Art. 15.  (Raccolta a fini didattici e scientifici).
Art. 16.  (Commercializzazione dei tartufi).
Art. 17.  (Tassa di concessione).
Art. 18.  (Iniziative promozionali e modalità di finanziamento).
Art. 19.  (Sanzioni amministrative).
Art. 20.  (Vigilanza e devoluzione dei proventi delle sanzioni).
Art. 21.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 22.  (Norme finali).
Art. 23. 


§ 3.1.72 - L.R. 27 marzo 1995, n. 35. [1]

Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985 n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

 

     Art. 2. (Misure generali di tutela).

     1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.

     2. Sono vietati l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma successivo.

     3. Ai fini della presente legge, per raccolta controllata si intende l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, ivi compreso il trasporto nei e dai luoghi naturali di produzione. La raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 3. (Modalità di raccolta dei tartufi).

     1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

     2. La raccolta è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella", aventi lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie commestibili, di cui all'art. 2 della legge n. 752/1985, ed ai rispettivi periodi come riportati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

     3. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

     4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

     5. Le buche aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.

     6. La ricerca deve essere effettuata, con l'ausilio di non più di due cani da ricerca, limitando lo scavo al punto dove il cane lo ha iniziato.

     7. Nel periodo di raccolta dei tartufi è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

     8. In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta Regionale, su richiesta di una o più Comunità Montane, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere degli Istituti specializzati di scienze agrarie o forestali della Università di Basilicata.

     9. Con le medesime procedure di cui al comma 8, la Giunta Regionale, qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico- fisica del terreno, nonché al patrimonio boschivo, o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente la raccolta nelle zone interessate.

     10. Alle variazioni del calendario di raccolta, nonché ai limiti o dinieghi temporanei è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.

 

     Art. 4. (Autorizzazioni alla raccolta).

     1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

     2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello approvato e distribuito dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     3. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 752/1985, ed è rilasciato previo esame della Comunità Montana di residenza dell'interessato; per i residenti in Comuni non facenti parte di alcuna Comunità Montana, il tesserino è rilasciato dalla Comunità Montana più vicina a detti Comuni.

     4. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

     5. Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

     6. Sono esenti dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

     8. La domanda per il rilascio del tesserino va inoltrata al Presidente della Comunità Montana competente e deve essere corredata da:

     a) certificato di residenza;

     b) attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità;

     c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

     d) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

 

     Art. 5. (Esame di idoneità per la raccolta).

     1. Il rilascio del tesserino di cui all'articolo 4 è subordinato al superamento di un esame di idoneità dinanzi ad apposita commissione costituita presso il competente ufficio regionale è composta da:

a) dirigente o funzionario dell’ufficio competente per materia della Regione Basilicata che la presiede;

b) due funzionari regionali dell’ufficio competente per materia della Regione Basilicata;

c) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale; d) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale.

     1 bis. In caso di assenza o impedimento di uno degli esperti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma è necessario comunicare, almeno sette giorni prima della seduta, al presidente della commissione, l’assenza del membro effettivo, con contestuale individuazione di un membro supplente, in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

     1 ter. Ai fini della rappresentatività le associazioni micologiche devono possedere i seguenti requisiti:

a) numero degli iscritti, muniti di regolare tesserino di idoneità, ai sensi dell’articolo 4, non inferiore a sessanta associati;

b) operatività ed organizzazione sul territorio regionale;

c) attività documentate in ambito micologico nel triennio precedente.

     2. Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Commissione si intende utilmente costituita anche con designazioni parziali.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’ufficio competente per materia.

     4. I membri della commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) membri di cui al comma 1, lettere a) e b): laurea magistrale in scienze naturali, scienze agrarie, scienze della produzione animale, scienze forestali ed ambientali e scienze biologiche, il cui piano di studi preveda il superamento dell’esame specifico di micologia o in subordine il possesso di attestati formativi inerenti la materia micologica;

b) membri di cui al comma 1, lettera c): laurea magistrale in scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali ed ambientali, scienze biologiche, il cui piano di studi preveda il superamento dell’esame specifico di micologia ovvero diploma di istruzione secondaria di II grado unitamente a titoli di specializzazione/formazione/addestramento nella materia micologica rilasciati dalle regioni, enti locali, istituti di ricerca, aziende sanitarie locali o associazioni micologiche di rilevanza nazionale ovvero con pubblicazioni scientifiche su riviste di settore accreditate a livello nazionale;

c) membri di cui al comma 1, lettera d): laurea magistrale in scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali ed ambientali, scienze biologiche, il cui piano di studi preveda il superamento dell’esame specifico di micologia ovvero diploma di istruzione secondaria di II grado unitamente a titoli di specializzazione/formazione/addestramento nella materia micologica rilasciati dalle regioni, enti locali, istituti di ricerca, aziende sanitarie locali o associazioni micologiche di rilevanza nazionale ovvero pubblicazioni scientifiche su riviste i settore accreditate a livello nazionale.

     5. [Abrogato].

     6. La Commissione tiene di norma due sessioni d'esame nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno con sedute mensili, anche in sedi decentrate. Il calendario delle sedute, la sede e le materie dell'esame sono resi pubblici almeno 15 giorni prima di ciascuna sessione.

     7. Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento della tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

 

     Art. 6. (Terreni di dominio collettivo, Terreni gravati da uso civico, Terreni soggetti ad altri vincoli).

     1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

     2. Qualora i Comuni, le Frazioni o le Associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere dell'Ufficio Foreste, Ecologia, Caccia e Pesca ai sensi dell'art. 8, comma 4, della presente legge.

     3. Nei terreni soggetti a vincolo connesso all'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Comunità Montana competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce il numero dei raccoglitori ammessi, i turni di raccolta e le modalità di accesso al fondo, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta Regionale.

     4. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico- venatorie, l'attività di ricerca è consentita con le modalità di cui al comma 3, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio, e non può essere subordinata al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.

     5. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

     a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, salva diversa regolamentazione dei competenti organismi di gestione;

     b) nelle aree di nuovi rimboschimenti prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

     c) nelle aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene.

 

     Art. 7. (Natura delle tartufaie).

     1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi.

     2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono, tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano esposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

     3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di Tartufi Riservata".

 

     Art. 8. (Tartufaie controllate).

     1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita da uno o più appezzamenti di terreno dove sono presenti una o più aree in cui crescono tartufi allo stato naturale, sottoposte a miglioramenti colturali ed incrementate con la messa dimora di idonee piante tartufigene.

     2. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

     a) decespugliamento e/o diramento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

     b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

     c) sarchiatura annuale della tartufaia;

     d) potatura delle piante simbionti;

     e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici coltivate da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

     f) graticciate trasversali sulle superfici coltivate per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni dieci anni;

     g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

     h) irrigazione di soccorso sulla superficie delle tartufaie;

     i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

     3. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, in numero non inferiore a due fra tutte le operazioni indicate al comma precedente.

     4. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal competente Ufficio Foreste, Ecologie, Caccia e Pesca della Giunta Regionale, mediante sopralluogo d'intesa con rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità Montana competente per territorio.

     5. Le operazioni di cui alle lettere b) e g) del presente 2° comma sono considerate necessarie in relazione alle specie Tuber Magnatum Pico, salvo diverso motivato parere dell'Ufficio Foreste, Ecologia, Caccia e Pesca.

     6. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, tenuto conto, in sede di sopralluogo di cui al precedente comma 4, della natura e della potenzialità produttiva del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata in prossimità della superficie di ciascuna cava o, nei casi di impossibilità, sui terreni idonei prossimi alla medesima.

 

     Art. 9. (Tartufaie coltivate).

     1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora sui terreni non prossimi a tartufaie naturali, secondo adeguati sesti d'impianto e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

     2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

     3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma.

     4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma.

     5. Il mancato adempimento delle prescrizioni previste al precedente art. 8 ed al presente articolo ovvero l'accertato venir meno dei presupposti del riconoscimento comporta la revoca immediata dello stesso.

     6. In caso di revoca l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di revoca.

 

     Art. 10. (Riconoscimento delle tartufaie).

     1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su istanza degli interessati ed a seguito del sopralluogo di cui all'art. 8, comma 4.

     2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al presidente della Giunta Regionale, allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agroforestale:

     a) planimetria catastale in scala adeguata che individui con esattezza l'area in cui viene chiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;

     b) relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia.

     3. In particolare devono essere specificati:

     a) giacitura del terreno;

     b) descrizione delle caratteristiche fisicochimiche;

     c) tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;

     d) numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;

     e) piano colturale e di conservazione della tartufaia.

     4. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle ai sensi del precedente art. 7.

 

     Art. 11. (Costituzione di consorzi).

     1. I titolari delle aziende agricole o forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

     2. Nel caso di continuità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

     3. I consorzi possono usufruire dei contributi e di mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

 

     Art. 12. (Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale).

     1. La Giunta regionale individua le foreste del demanio regionale ove sono presenti tartufaie naturali, coltivate o controllate.

     2. Le Comunità Montane competenti per territorio, o in mancanza, le Province, provvedono a rilasciare speciali autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale stabilendo, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo di autorizzazioni.

     3. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.

     4. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale.

     5. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate e controllate.

     6. Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

     7. E' fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

     8. La Giunta regionale, sentita la Comunità Montana competente, individua le tartufaie coltivate che insistono nelle foreste del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla sperimentazione ed alla micorizzazione delle piante, stabilendo a tale scopo opportune convenzioni con centri sperimentali ed istituti scientifici specializzati.

 

     Art. 13. (Albi regionali).

     1. La Giunta regionale istituisce appositi albi presso l'Ufficio Foreste Ecologia, Caccia e Pesca in cui sono iscritte le Tartufaie riconosciute come controllate o coltivate.

     2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa a terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi così come l'eventuale cessione della raccolta o della coltivazione.

     3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate a cura dell'Ufficio Foreste d'intesa con rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità Montana competente per territorio.

 

     Art. 14. (Zone geografiche).

     1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, individua e determina le vocazioni tartufigene relative all'intero territorio regionale, utilizzando la consulenza di istituti scientifici Universitari, di esperti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste e micologiche.

     2. A tale fine le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei parchi regionali elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.

     3. Le carte delle vocazioni tartufigene, redatte in scala adeguata:

     a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi;

     b) individuano i territori vocati, anche con riferimento alle diverse specie;

     c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate ad attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere precluso ogni tipo di raccolta;

     d) identificano le altre aree di elevata vocazione, ove realizzare prioritariamente interventi di recupero e miglioramento ambientale, finalizzati all'incremento della produzione tartufigena, ivi compreso l'impianto ex novo di tartufaie coltivate.

     4. Alle carte delle vocazioni tartufigene sono allegati l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e valorizzazione delle potenzialità tartufigene.

 

     Art. 15. (Raccolta a fini didattici e scientifici).

     1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca possono essere autorizzati, dalla Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

     2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo ed il periodo della raccolta.

 

     Art. 16. (Commercializzazione dei tartufi).

     1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ai generi e specie indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

     2. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei Tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della legge n. 752/1985.

 

     Art. 17. (Tassa di concessione).

     1. E' istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura stabilita alla corrispondente voce della tariffa del d.lgs. 22-6-1991, n. 2.30 e successive modificazioni.

     2. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato, a decorrere dal 1995, su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata e deve essere rinnovato, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

     3. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

     4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 11, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

 

     Art. 18. (Iniziative promozionali e modalità di finanziamento).

     1. La Giunta Regionale predispone programmi annuali diretti a promuovere e sostenere la conoscenza e salvaguardia del patrimonio tartuficolo e l'incremento della produzione.

     2. A tale fine sono concessi contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

     a) attività formative di qualificazioni e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;

     b) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

     c) attuazione, da parte dei Consorzi di cui all'art. 11, di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi della Basilicata;

     d) attività promozionali, pubblicitarie, informative e culturali organizzate da Enti Pubblici, dalle associazioni dei cercatori di tartufi, delle associazioni di protezione ambientale;

     e) impianto di tartufaie coltivate nelle zone vocate di cui all'art. 14 fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Reg. (C.E.E.) 797 del 12 marzo 1985, delle norme attuative regionali, nonché da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

     3. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai fini della presente legge, devono essere garantite, mediante certificazioni della ditta fornitrice in ordine alla idonea micorizzazione, alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo.

     4. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

     5. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento, nonché del verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.

 

     Art. 19. (Sanzioni amministrative).

     1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, salva la applicazione delle sanzioni penali, comporta la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione ed è altresì punita con le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti nei limiti minimi e massimi indicati per ciascuna:

     a) per la ricerca e raccolta di Tartufi senza essere muniti di tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso, esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

     b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

     c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione superiore a mq. 50: da L. 10.000 a L. 100.000;

     d) per apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte: da L. 50.000 a L. 300.000;

     e) per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza prevista autorizzazione: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

     f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

     g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

     h) tabellazione illegittima o difforme di terreni: da L. 10.000 a L. 100.000 per ogni tabella apposta, con l'obbligo di rimozione immediata;

     i) danneggiamento o asportazione di tabelle: da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni tabella;

     l) ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

     m) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 8: da L. 300.000 a L. 3.000.000 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

     n) per le violazioni relative alla conservazione e commercializzazione dei Tartufi, di cui agli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

     2. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva della autorizzazione.

     3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dagli Enti incaricati della vigilanza, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 27-12-1983, n. 36. Ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa, copia del verbale è trasmessa alla autorità giudiziaria competente.

     4. I tartufi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, al Comune territorialmente competente il quale ne disporrà la vendita introitando le somme riscosse.

 

     Art. 20. (Vigilanza e devoluzione dei proventi delle sanzioni).

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale della Stato.

     2. I soggetti di cui al primo comma si avvalgono del proprio personale dipendente a ciò preposto. Sono altresì incaricati di far rispettare la presente legge i nuclei antisofisticazione dell'arma dei carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali, le guardie giurate delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale in possesso della qualifica di guardie private a termini delle norme di pubblica sicurezza.

     3. Agli incaricati preposti alla vigilanza compete l'accertamento delle trasgressioni e l'inoltro dei relativi verbali all'autorità competente per il procedimento sanzionatorio.

     4. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni sono introitati dalle Comunità Montane e dalle Province, che li utilizzano per l'esercizio delle funzioni delegate e per interventi di miglioramento e valorizzazione.

 

     Art. 21. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al'art. 18, previsti in L. 100.000.000, si fa fronte con le somme introitate per l'applicazione della tassa di concessione annuale, di cui all'art. 17 della presente legge, e con le ulteriori somme disposte annualmente dalla legge di bilancio.

     2. Le entrate di cui al primo comma sono iscritte negli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1995 e seguenti.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     (Omissis)

 

     Art. 22. (Norme finali).

     1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, si applica la legge 16-12-1985, n. 752 e successive modificazioni e/o integrazioni.

 

     Art. 23.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegato "A" (Articolo 3)

 

Specie di tartufi e periodi di raccolta autorizzati.

 

     a) dal 1° ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

     b) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporm Vitt.. detto volgarmente tartufo nero pregiato;

     c) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuberbrumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

     d) dal 1° maggio al 30 novembre: per il Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;

     e) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

     f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tube brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

     g) dal 15 gennaio al 30 aprile: per il Tuber Borchii Vitt., o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

     h) dal 1° settembre al 31 dicembre: per il Tuber Mascrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

     i) dal 1° settembre al 31 gennaio: per il Tuber Mesentericum Vitt., detto volgarmente nero ordinario.

 

 

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.