§ 2.5.19 - L.R. 27 marzo 2000, n. 20.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM..


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:27/03/2000
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Natura.
Art. 3.  Composizione e durata in carica.
Art. 4.  Incompatibilità.
Art. 5.  Decadenza.
Art. 6.  Dimissioni.
Art. 7.  Rinvio.
Art. 8.  Comunicazioni.
Art. 9.  Funzioni del Presidente.
Art. 10.  Regolamento interno.
Art. 11.  Indennità di funzione e rimborsi.
Art. 12.  Modalità di esercizio delle funzioni.
Art. 13.  Funzioni proprie.
Art. 14.  Funzioni delegate.
Art. 15.  Programmazione delle attività del Comitato.
Art. 16.  Dotazione organica.
Art. 17.  Gestione economica e finanziaria.
Art. 18.  Norma transitoria.
Art. 19.  Copertura finanziaria.
Art. 20.  Abrogazione.
Art. 21.  Pubblicazione.


§ 2.5.19 - L.R. 27 marzo 2000, n. 20.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM..

(B.U. 4 aprile 2000, n. 22).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Basilicata, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

 

     Art. 2. Natura.

     Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     Quale organo regionale, svolge le funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia, della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

     Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui ai successivi articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

     Art. 3. Composizione e durata in carica.

     1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

     2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

     3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato il Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

     4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e comunque non oltre la legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

     5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

     6. Nel caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

     7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

     8. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

     a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 5 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

     b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.

 

     Art. 4. Incompatibilità.

     1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:

     a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;

     b) componente del governo nazionale;

     c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

     d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale e provinciale, consigliere comunale o provinciale;

     e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

     f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

     g) amministratore, dirigente dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;

     h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);

     i) dipendente regionale.

     2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

 

     Art. 5. Decadenza.

     1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:

     a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;

     b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione della causa di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

     3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

 

     Art. 6. Dimissioni.

     1. Le dimissioni dei componenti il comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio.

     2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

 

     Art. 7. Rinvio.

     1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si debbano sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.

     2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale vigente in materia di nomine.

 

     Art. 8. Comunicazioni.

     1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

 

     Art. 9. Funzioni del Presidente.

     1. Il Presidente del Comitato:

     a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

     b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

     c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

 

     Art. 10. Regolamento interno.

     1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

     a) le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente;

     b) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

     c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

     2. Il Comitato approva altresì all'unanimità un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

 

     Art. 11. Indennità di funzione e rimborsi. [1]

     1. Al Presidente del Comitato spetta un’indennità pari al 20% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

     2. Ai componenti del Comitato spetta un’indennità pari al 10% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

     3. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vicepresidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l’indennità di funzione prevista per il Presidente.

     4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni istituzionali, si recano in località diverse da quella ha sede il Comitato, è dovuto il rimborso spese previsto per i dirigenti regionali.

 

     Art. 12. Modalità di esercizio delle funzioni.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministro delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, del D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

 

     Art. 13. Funzioni proprie.

     1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

     a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale (e delle province autonome) al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

     b) le altre funzioni conferite al Comitato, dalla normativa nazionale, regionale (e delle province autonome), e da provvedimenti dell'Autorità.

     2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

     a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del comma 2, dal Comitato;

     b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

     3. Il Comitato inoltre esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

 

     Art. 14. Funzioni delegate.

     1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territoriale nazionale dei compiti ad essa affidati.

     3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

     4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 853/1973, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, dal Comitato.

     5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. Programmazione delle attività del Comitato.

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

     2. L'Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

     a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

     b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

     4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

 

     Art. 16. Dotazione organica.

     1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia, rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

     2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997.

     3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 11/1991.

     4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

     Art. 17. Gestione economica e finanziaria.

     1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume le funzioni di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

     2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

 

     Art. 18. Norma transitoria.

     1. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..

 

     Art. 19. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso si fa fronte con gli appositi stanziamenti già previsti nel bilancio autonomo del Consiglio Regionale al Cap. 6 art. 1, che assume la nuova denominazione "Comitato Regionale per le Comunicazioni".

 

     Art. 20. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale n. 11/1991 recante norme in materia di CO.RE.RAT..

 

     Art. 21. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO

NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 6/2.29.02

 

L.R. concernente "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM."

 

     Si restituisce La legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

     Con l'occasione si segnalano gli errori materiali contenuti:

     1) nell'art. 4, comma 1, lettera g) in quanto dopo la parola "dirigente" deve essere inserita una virgola;

     2) nell'art. 12, comma 1, ove la parola "Ministro" va sostituita con "Ministero" e la parola "nella" prima di "legge 29 marzo 1999, n. 78" deve essere sostituita da "dalla";

     3) nell'art. 18 per il richiamo normativo ivi contenuto che deve correttamente intendersi riferito all'articolo 10 anziché all'articolo 9.

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 65 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.