§ 6.2.216 - L.R. 8 aprile 2013, n. 1.
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:08/04/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Differimento della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 6.2.216 - L.R. 8 aprile 2013, n. 1.

Variazione n. 1 al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013

(B.U. 11 aprile 2013, n. 11)

 

Art. 1. Differimento della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale

1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte all'esclusione ed all'emarginazione, il termine del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà  e di esclusione sociale di cui all'art. 24 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è differito al 30 giugno 2013.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di Previsione Pluriennale -SPESE- 2013/2015, per l’esercizio finanziario 2013 sono introdotte, ai sensi dell’art. 40 comma 3 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 

IN AUMENTO

 

Bilancio di Previsione Pluriennale - SPESE -

 

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Programma 05 "Interventi per le famiglie"

Spese correnti 4.000.000,00

 

TOTALE IN AUMENTO 4.000.000,00

 

IN DIMINUZIONE

 

Bilancio di Previsione Pluriennale - SPESE -

 

Missione 01 "Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo"

Programma 01 "Organi Istituzionali"

Spese correnti 2.000.000,00

 

Missione 13 "Tutela della salute"

Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”

Spese in conto capitale 2.000.000,00

 

TOTALE IN DIMINUZIONE 4.000.000,00

 

2. Gli allegati 3 e 5.1 alla legge regionale n. 36 del 21/12/2012 sono conseguentemente modificati.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.