§ 2.1.79 - L.R. 25 gennaio 2001, n. 5.
Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso personale assunto L. 219/81.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/01/2001
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento ai fini contributivi del periodo antecedente all'ammissione nei ruoli regionali del personale assunto con la legge 219/81.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Pubblicazione.


§ 2.1.79 - L.R. 25 gennaio 2001, n. 5.

Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso personale assunto L. 219/81.

(B.U. 29 gennaio 2001, n. 7).

 

Art. 1. Riconoscimento ai fini contributivi del periodo antecedente all'ammissione nei ruoli regionali del personale assunto con la legge 219/81. [1]

     1. Al personale assunto presso la Regione con le modalità di cui alla Legge 14.05.1981 n. 219, successivamente inquadrato nel ruolo regionale, che non abbia svolto contemporaneamente attività libero-professionali valide ai fini contributivi, il periodo di servizio antecedente all’immissione nei ruoli della Regione è equiparato al lavoro subordinato.

     2. La Regione, per il periodo di cui al comma 1, si fa carico della copertura dei relativi oneri previdenziali. Il recupero degli oneri a carico dei lavoratori è attivato con modalità da stabilire successivamente.

     3. Il personale di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, deve presentare formale domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si quantificano in lire 1.700.000.000 si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 350 del bilancio regionale, da corrispondersi nelle due annualità 2001 e 2002.

 

     Art. 3. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 12 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 75 ha dichiarato rispettivamente non fondata e inammissibile le questioni di legittimità proposte contro la disposizione che ha modificato il presente articolo.