§ 6.2.84 - L.R. 2 settembre 1999, n. 25.
Assestamento al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:02/09/1999
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento residui attivi e passivi.
Art. 2.  Avanzo di amministrazione al 31.12.98.
Art. 3.  Risultato di cassa.
Art. 4.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione della spesa.
Art. 6.  Entità dei mutui da contrarre.
Art. 7.  Slittamento limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui.
Art. 8.  Rettifica formulazione norma.
Art. 9.  Contributo al Comune di S. Chirico Raparo per acquisto Abbazia.
Art. 10.  Modificazioni norma concernente contributi alle scuole per la diffusione della multimedialità.
Art. 11.  Contributi regionali per la realizzazione delle sedi delle Associazioni lucane in Uruguay e Argentina.
Art. 12.  Contributo regionale per l'organizzazione del Giro ciclistico della Basilicata.
Art. 13.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.84 - L.R. 2 settembre 1999, n. 25.

Assestamento al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1999.

(B.U. 2 settembre 1999, n. 49).

 

Art. 1. Aggiornamento residui attivi e passivi.

     Le somme iscritte nella colonna residui attivi in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione dell'entrata nel bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e le somme iscritte nella colonna residui passivi in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono aggiornate secondo i dati esposti nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 2. Avanzo di amministrazione al 31.12.98.

     L'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 1998 - tabella allegata alla presente legge (allegato n. 2) - ammonta a £. 760.566.924.726 di cui £. 743.624.383.249 derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata e £. 16.942.541.477 di avanzo effettivo di amministrazione al 31.12.98.

 

     Art. 3. Risultato di cassa.

     Il fondo di cassa al 31.12.98 riportato nello stato di previsione dell'entrata - previsione di cassa - del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 di £. 2.000.000.000 è aggiornato in £. 394.477.509 secondo quanto risulta dalla tabella allegata alla presente legge (allegato n. 3).

 

     Art. 4. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione della spesa.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Entità dei mutui da contrarre.

     1. I mutui da contrarre nell'esercizio finanziario 1999 sono definitivamente confermati negli importi indicati all'art. 12 della L.R. 1/3/99 n. 5.

     2. Relativamente al mutuo per il finanziamento delle spese di investimento dell'esercizio finanziario 1999 di cui al punto 1 - comma 2 - dell'art. 12 della citata legge regionale n. 5/99 nell'ambito dell'importo massimo contraibile di £. 39.300.000.000, la Giunta Regionale entro il 31.10.1999 fisserà l'entità effettiva del mutuo da contrarre sulla base della valutazione degli impegni delle spese di investimento da finanziare e di cui all'apposito allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

 

     Art. 7. Slittamento limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui.

     1. Il limite di impegno di £. 1.000.000.000 di cui all'art. 4 - comma 7 - della L.R. 1/3/99 n. 4 per la concessione di contributi agli Enti Locali per l'assunzione di mutui decorre dall'esercizio finanziario 2000 e si protrae fino a tutto l'anno 2019.

     2. La copertura finanziaria è assicurata dal bilancio pluriennale 1999

- 2001 e dai corrispondenti stanziamenti dei futuri bilanci.

 

     Art. 8. Rettifica formulazione norma. [1]

 

     Art. 9. Contributo al Comune di S. Chirico Raparo per acquisto Abbazia.

     1. [2].

     2. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 2331, opportunamente impinguato.

 

     Art. 10. Modificazioni norma concernente contributi alle scuole per la diffusione della multimedialità. [3]

 

     Art. 11. Contributi regionali per la realizzazione delle sedi delle Associazioni lucane in Uruguay e Argentina.

     1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle Associazioni di lucani all'estero, eroga un contributo di L. 100.000.000 a ciascuna delle Associazioni lucane in Uruguay e Argentina finalizzato alla realizzazione delle sedi sociali.

     2. La complessiva somma di L. 200.000.000 è stanziata al cap. 3291 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 12. Contributo regionale per l'organizzazione del Giro ciclistico della Basilicata.

     1. La Regione, riconoscendo il particolare valore sociale, turistico e sportivo alla manifestazione del Giro ciclistico internazionale della Basilicata, concede un contributo di € 40.000,00 al Comitato organizzatore[4].

     2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea rendicontazione dalla quale dovranno risultare spese sostenute per almeno L. 100.000.000.

     3. La spesa relativa all'esercizio finanziario 1999 grava sull'apposito cap. 847 del bilancio regionale.

     4. Per gli esercizi successivi la spesa graverà sullo stesso o corrispondente capitolo.

 

     Art. 13. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Modifica il punto 25), comma 1, art. 2 della L.R. 1 marzo 1999, n. 4.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1996, n. 64.

[3] Sostituisce i commi 2 e 3, art. 19 della L.R. 1 marzo 1999, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.