§ 3.5.37 - L.R. 23 gennaio 2001, n. 1.
Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, dei distretti del cibo e dei sistemi produttivi locali .


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:23/01/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto della legge.
Art. 2.  Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.
Art. 3.  Compiti dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.
Art. 4.  Comitato di Distretto.
Art. 5.  Il Presidente.
Art. 6.  Compiti del Comitato di Distretto.
Art. 7.  Programma di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.
Art. 8.  Modalità di attuazione delle conferenze di servizio.
Art. 9.  Finanziamento dei progetti promossi dai Comitati di Distretto.
Art. 10.  Risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo dei distretti industriali.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Pubblicazione.


§ 3.5.37 - L.R. 23 gennaio 2001, n. 1.

Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, dei distretti del cibo e dei sistemi produttivi locali [1].

(B.U. 27 gennaio 2001, n. 6).

 

Art. 1. Finalità ed oggetto della legge.

     1. La Regione Basilicata promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base locale tese a rafforzare l'identità dei suoi sistemi territoriali e la competitività di organizzazioni, imprese, consorzi ed agenzie che vi operano nel settore dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e del commercio.

     2. La Regione individua i sistemi produttivi locali e i distretti industriali in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera i) della L.R. 7/99.

     3. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali costituiscono i referenti a livello locale dei programmi di sviluppo economico.

     4. La Regione include i sistemi produttivi locali e i distretti industriali nei suoi programmi di intervento al fine di offrire ai sistemi locali di piccole e medie imprese strumenti per consolidare la propria competitività e potenziare i fattori produttivi del contesto nel quale operano e adegua le proprie normative vigenti in materia di occupazione, trasferimento tecnologico, diffusione delle applicazioni informatiche e telematiche, politiche energetiche, mitigazione dell'impatto ambientale, formazione professionale, consorzi e attività professionali e qualificazione della produzione al fine di offrire ai distretti industriali e ai sistemi produttivi locali strumenti mirati per il loro consolidamento e il loro sviluppo.

     5. La presente legge disciplina:

     a) l'attribuzione ai distretti industriali e ai sistemi produttivi locali delle funzioni in materia di sviluppo economico;

     b) il finanziamento delle attività di analisi dei fattori di sviluppo, di progettazione degli interventi e di comunicazioni svolte dai comitati di distretto di cui al successivo art. 4.

     5 bis. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare, la Regione provvede a riconoscere i distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali [2].

     5 ter. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 5 bis, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all’articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico) [3].

 

     Art. 2. Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.

     1. La Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sistemi produttivi locali e i distretti industriali sulla base di un rilievo sistematico dei fattori demografici, territoriali, sociali ed economici del territorio regionale, riferiti ai sistemi locali del lavoro riconosciuti dall'ISTAT nella regione.

     2. La Giunta Regionale come distretti industriali individua anche i sistemi produttivi locali o porzioni di sistemi locali del lavoro, che pur non presentando indici adeguati di densità imprenditoriale, dimensione di imprese o di specializzazione settoriale, possiedono comunque caratteristiche di base per diventare distretti industriali in una prospettiva di medio termine.

     3. Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti gli Enti locali e le Camere di Commercio, la Giunta Regionale può individuare altri distretti industriali o sistemi produttivi locali.

     4. In particolari casi dove su una stessa area coesistono reti di attività imprenditoriali che operano in settori diversi, alcune porzioni di territorio o di sistemi locali del lavoro possono far parte di più distretti industriali o di sistemi produttivi locali.

     5. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono presentati al Consiglio Regionale, affinché lo stesso provveda con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni, ad istituire i sistemi produttivi locali e i distretti industriali. Qualora il suddetto termine non sia rispettato, il Consiglio Regionale è convocato in seduta straordinaria nei successivi quindici giorni per deliberare in merito.

     6. A richiesta di soggetti interessati il distretto industriale può ricomprendere aziende e territori congiunti extraregionali. L'adesione è subordinata alla stipula di un accordo di programma tra la Regione Basilicata e la Regione limitrofa il cui territorio si aggrega. L'accordo di programma stabilirà gli obiettivi generali da realizzare, le condizioni giuridiche e gli impegni finanziari vincolanti per le Regioni partecipanti.

 

     Art. 3. Compiti dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.

     I sistemi produttivi locali e i distretti industriali costituiscono i referenti territoriali delle politiche regionali a sostegno dell'impresa e dei sistemi d'impresa. Essi contribuiscono alla definizione degli obiettivi di programmazione della Regione Basilicata, delle Province e degli Enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli finalizzati a:

     a) incentivare l'innovazione tecnologica e in modo particolare la diffusione delle nuove applicazioni informatiche e telematiche;

     b) promuovere il risparmio energetico;

     c) promuovere il potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso interventi in favore delle associazioni, dei consorzi e delle agenzie economiche operanti nel territorio;

     d) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione dei mercati locali del lavoro e della sub-fornitura;

     e) adeguare la dotazione infrastrutturale alle specifiche esigenze delle attività economiche locali;

     f) promuovere l'immagine del territorio nelle sue valenze economiche, architettoniche, naturalistiche e culturali;

     g) sostenere i livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane locali;

     h) tutelare gli equilibri ambientali dei singoli sistemi territoriali;

     i) sostenere le imprese nelle loro iniziative di

internazionalizzazione e di penetrazione in nuovi mercati.

     I sistemi produttivi locali ed i distretti industriali predispongono un programma di sviluppo consistente in un documento di orientamento ed indirizzo nel quale sono evidenziati gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale che si ritiene di perseguire.

 

     Art. 4. Comitato di Distretto.

     1. In ognuno degli ambiti territoriali - distretti industriali o sistemi produttivi locali - individuati e istituiti secondo quanto previsto dal precedente art. 2, è costituito un Comitato di Distretto nel quale sono rappresentati oltre gli imprenditori, gli enti locali, le camere di commercio. La Giunta Regionale entro 60 giorni dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto alla partecipazione avvia la procedura per costituire il Comitato di Distretto.

     2. Il Comitato di Distretto rappresenta per i programmi di sviluppo previsti dalla legge, il distretto industriale o il sistema produttivo locale.

     3. Il Comitato di Distretto ha sede e segreteria presso la sede di un ente pubblico ricompreso nell'ambito territoriale del distretto. L'ubicazione di sede e segreteria può essere spostata presso altro ente pubblico con deliberazione del Comitato di Distretto, purché permanga nell'ambito territoriale di quest'ultimo.

     4. Il Comitato di Distretto dura in carica tre anni ed è composto da:

     a) nove rappresentanti del mondo imprenditoriale del settore di specializzazione per i distretti industriali e di quelli più importanti in termini di occupati per i sistemi produttivi locali;

     b) tre rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     c) un rappresentante dei Comuni del territorio compreso nel distretto o sistema produttivo locale;

     d) un rappresentante della Provincia o delle Province comprese nel distretto o sistema produttivo locale;

     e) un rappresentante della Camera di Commercio o delle Camere di Commercio comprese nel distretto o sistema produttivo locale.

     5. Ai fini dell'individuazione dei rappresentanti del mondo imprenditoriale, la Giunta Regionale, in collaborazione con le Associazioni di categoria promuove:

     a) un'attività di informazione e pubblicizzazione delle finalità del sistema produttivo locale o distretto industriale, favorendo l'adesione degli imprenditori interessati all'iniziativa;

     b) la convocazione di un'assemblea di tutti gli imprenditori aderenti al distretto e al sistema produttivo locale nella quale saranno eletti i nove componenti del comitato di cui al precedente comma 4.

     6. Per i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e Camere di Commercio si procede alla individuazione sulla base di designazioni effettuate autonomamente da ciascuno dei soggetti interessati.

     7. Il Comitato di Distretto è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     8. Il Comitato di Distretto si riunisce su invito del Presidente designato ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

     9. Il Comitato di Distretto, al fine di una migliore funzionalità, fissa con un regolamento interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla sua costituzione, le proprie modalità operative, nonché quelle di consultazioni dei rappresentanti di tutti i comuni del sistema produttivo locale o distretto industriale e degli altri organismi facenti parte del tessuto produttivo e della realtà economica del distretto.

     10. Al Presidente e ai componenti il Comitato di distretto, per l'espletamento delle funzioni, non spetta alcun compenso.

 

     Art. 5. Il Presidente.

     1. Il Comitato di Distretto elegge il proprio Presidente fra i rappresentanti del mondo imprenditoriale di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. Decorsi trenta giorni dalla costituzione del Comitato di Distretto senza che sia intervenuta l'elezione del Presidente, la Giunta Regionale provvede direttamente alla nomina.

     3. Il Presidente nomina un segretario del Comitato di Distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori dalle persone designate tra i componenti del Comitato di Distretto.

 

     Art. 6. Compiti del Comitato di Distretto.

     1. Il Comitato di Distretto svolge i seguenti compiti:

     a) stabilisce la denominazione e il logo grafico del proprio distretto industriale o sistema produttivo locale;

     b) redige ed adotta il programma di sviluppo del distretto industriale o sistema produttivo locale e ne promuove l'attuazione;

     c) promuove l'utilizzo delle risorse che la Regione e gli Enti locali assegnano allo sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali;

     d) esprime proposte e pareri alla Giunta Regionale in materia di politica industriale di interesse locale;

     e) promuove la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

     f) convoca, ogni dodici mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti di tutti i Comuni del sistema produttivo locale o del distretto industriale della Provincia e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competenti per territorio, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, nonché delle altre realtà economico-associative al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nello stesso distretto nella definizione dei programmi di sviluppo.

 

     Art. 7. Programma di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.

     1. Il programma di sviluppo ha durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal Comitato di Distretto e determina:

     a) gli obiettivi generali di sviluppo e gli assi degli interventi ritenuti prioritari;

     b) le azioni da svolgere, complete di piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuna di esse;

     c) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di interventi ed azioni, nonché la possibilità di accesso alle risorse previste.

     2. Per i Distretti Industriali ed i Sistemi Produttivi Locali che interessano territori di più regioni i benefici del programma di sviluppo sono estesi anche alle imprese localizzate nelle altre regioni secondo quanto previsto dagli accordi di programma di cui al precedente art. 2, comma 6.

     3. Dopo la sua adozione il programma di sviluppo è trasmesso alla Giunta Regionale che, entro 60 giorni, previo parere della competente Commissione del Consiglio Regionale, lo approva e lo respinge, ovvero lo rinvia al Comitato di Distretto per un riesame.

     4. Il programma di sviluppo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. Modalità di attuazione delle conferenze di servizio.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, su istanza del Comitato di Distretto, convoca specifiche conferenze di servizio ai sensi della vigente normativa, per promuovere le intese indispensabili alla realizzazione dei progetti e delle azioni proposte dal Comitato di distretto medesimo.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale promuove le intese necessarie per il raggiungimento dell'unanimità delle adesioni.

     3. Le Conferenze di servizio si concludono con la sottoscrizione di un accordo di programma entro tre mesi dalla sua convocazione. In mancanza di unanimità fra i partecipanti, il Presidente della Giunta Regionale assume le determinazioni conclusive della conferenza medesima.

     4. I progetti approvati dalle Conferenze di Servizio assumono priorità di intervento per la quota di spesa individuata a carico della Regione Basilicata e degli altri Enti sottoscrittori delle imprese.

     5. Il Presidente della Giunta Regionale invita alle conferenze di servizio, oltre al Comitato di Distretto ed agli enti interessati, le associazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria.

 

     Art. 9. Finanziamento dei progetti promossi dai Comitati di Distretto.

     1. I Comitati di Distretto possono presentare alla Giunta Regionale domande di cofinanziamento per le spese relative all'attività di analisi delle opportunità di sviluppo, per la progettazione e per le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sui problemi dello sviluppo locale.

     2. Il Comitato di Distretto trasmette alla Giunta Regionale i propri programmi di attività con la domanda di finanziamento. La Giunta Regionale può respingere le richieste ovvero sospenderne l'approvazione per acquisire ulteriori informazioni.

     3. La Giunta Regionale concorre con un fondo specifico alla realizzazione delle attività di cui al comma precedente. La quota di partecipazione della Regione non può essere superiore al cinquanta per cento delle spese.

     4. Per la fase di primo avvio del Distretto il contributo regionale è elevato al cento per cento delle spese ammissibili sino ad un importo massimo di 150.000,00 euro [4].

 

     Art. 10. Risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo dei distretti industriali.

     1. La Regione concorre alla realizzazione dei piani di sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, riservando quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente ai sistemi produttivi di cui alla presente legge.

     2. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo e ritenuti prioritari la regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.

     3. I contributi correlati ai programmi di sviluppo dei distretti, nell'ambito di quanto previsto al comma 2 sono erogati a favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili della attuazione delle iniziative inserite nel Programma di sviluppo.

     4. Per l'attuazione di opere pubbliche, il cui progetto è compreso nel Programma di sviluppo, i contributi di cui al comma 2 sono concessi nella misura del cento per cento.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta oneri per l'anno 2000.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in Lire 500.000.000 per l'anno 2001, si provvederà mediante prelevamento dal fondo globale per i provvedimenti in corso - spese correnti - del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, L.R. 11 aprile 1978, n. 18.

     3. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.

 

     Art. 12. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[4] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.