§ 1.2.5 - L.R. 19 ottobre 1973, n. 29.
Indennità ai componenti dei Comitati e delle Commissioni con funzioni consultive.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:19/10/1973
Numero:29


Sommario
Art. 1. 


§ 1.2.5 - L.R. 19 ottobre 1973, n. 29.

Indennità ai componenti dei Comitati e delle Commissioni con funzioni consultive.

 

Art. 1. [1]

     Ai componenti dei Comitati e delle Commissioni nominati dalla Regione viene corrisposto un gettone di presenza di lire 20.000 per ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute nonché, ove spetti, il trattamento economico di missione e l'indennità chilometrica rispettivamente nella misura prevista dal punto 2) del primo comma dell'art. 1 e dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

     La modifica, di cui alla presente legge, opera nei confronti delle norme legislative regionali che fanno esplicito richiamo alla legge regionale 19-10-1973, n. 29.

 

 


[1] Aerticolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 agosto 1983, n. 27.