§ 4.4.128 - L.R. 20 novembre 2017, n. 28.
Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della l.r. 28 giugno 1994, n. 28


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/11/2017
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità del Parco
Art. 2.  Gestione del Parco
Art. 3.  Organi dell'Ente Parco
Art. 4.  Statuto
Art. 5.  Requisiti e incompatibilità
Art. 6.  Presidente
Art. 7.  Consiglio direttivo e competenze
Art. 8.  Comunità del Parco e competenze
Art. 9.  Comitato Consultivo
Art. 10.  Il Revisore unico
Art. 11.  Durata in carica e indennità degli organi di governo dell’Ente
Art. 12.  Direttore
Art. 13.  Personale
Art. 14.  Divieti generali
Art. 15.  Divieti per il livello di tutela 1
Art. 16.  Divieti per il livello di tutela 2 e 3
Art. 17.  Regime autorizzativo generale
Art. 18.  Regime autorizzativo per il livello di tutela 1
Art. 19.  Regime autorizzativo per il livello di tutela 2
Art. 20.  Regime autorizzativo per il livello di tutela 3
Art. 21.  Modalità di richiesta delle autorizzazioni
Art. 22.  Piano per il Parco
Art. 23.  Piano pluriennale economico sociale
Art. 24.  Trasferimento ed acquisizione di beni immobili
Art. 25.  Regolamento del Parco
Art. 26.  Controllo e Vigilanza
Art. 27.  Sorveglianza
Art. 28.  Sanzioni
Art. 29.  Norme di gestione finanziaria e contabile
Art. 30.  Entrate dell'Ente Parco
Art. 31.  Misure di incentivazione
Art. 32.  Norma transitoria
Art. 33.  Norma finanziaria
Art. 34.  Procedure di ampliamento del Parco
Art. 35.  Modifiche alle norme previgenti e norma di rinvio
Art. 36.  Pubblicazione


§ 4.4.128 - L.R. 20 novembre 2017, n. 28.

Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della l.r. 28 giugno 1994, n. 28

(B.U. 21 novembre 2017, n. 46)

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL PARCO

 

Art. 1. Istituzione e finalità del Parco

1. Ai sensi degli art. 9 e 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e s.m.i., è istituito con la presente legge il “Parco Naturale Regionale del Vulture ”.

2. L'area del Parco Naturale Regionale del Vulture, comprende i territori dei Comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, così come ricompresi nell’allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante il perimetro del Parco. In tale perimetro è inclusa la ZSC/ZPS “Monte Vulture” avente Codice IT9210210 e il SIC/ZPS “Lago del Rendina” avente Codice IT9210201 mentre esclude le porzioni di territorio sulle quali ricade la ZSC “Grotticelle di Monticchio” avente codice IT9210140, in quanto comprende la Riserva Statale “Grotticelle” in Comune di Rionero in Vulture istituita con D.M. 11.09.71 non perimetrabile nel Parco ai sensi dell’art. 22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Costituiscono aree contigue ai sensi dell’art. 32 della legge n. 394/91 le aree non comprese nel perimetro di cui al comma 2 e ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario del Vulture di cui alla D.G.R. n. 2665/2001. I singoli Consigli comunali, con propria deliberazione da comunicare al Presidente della Comunità del Parco ed al Presidente della Giunta regionale, stabiliscono l’inserimento nel perimetro del Parco di cui al comma 2 delle aree contigue ricadenti nel proprio territorio.

4. L’area del Parco Naturale Regionale del Vulture è suddivisa nei seguenti livelli di tutela:

a) livello di tutela 1 territori di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposte gli habitat delle aree ZPS/ZSC rientranti nel perimetro del Parco;

b) livello di tutela 2 territori di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione, a tale livello di tutela sono sottoposte le aree che non rientrano nei livelli di tutela 1 e 3;

c) livello di tutela 3 territori di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposti gli ambiti urbani, periurbani ed extraurbani produttivi di cui alla L.R. n. 23/99, individuati nei regolamenti urbanistici vigenti. Nel caso di comuni sprovvisti di RU, l’ambito di applicazione e livello di tutela 3 coincide con le zone omogenee A, B, C, D, F di cui al D.M. n. 1444/68, così come individuati dai Piani Regolatori Generali dei Piani di Fabbricazione vigenti in tali comuni. Tale perimetro si renderà conforme alle eventuali variazioni di perimetrazione dei RU.

5. I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area, recanti la scritta "Regione Basilicata - Parco Naturale Regionale del Vulture" e relativi loghi.

6. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, l'istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture ha le seguenti specifiche finalità:

a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonché valorizzare le caratteristiche geologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco con particolare riferimento alla emergenza ambientale, geomorfologica ed idrogeologica costituita dai laghi vulcanici di Monticchio e del Monte Vulture;

b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell’area naturale, con particolare riferimento alla farfalla Acanthobrahmaea europaea, e alle specie di allegato della Direttiva Habitat (92/43/CE) e della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), nonché alla faggeta di Monticchio situata al di sotto dei 600 mt. per il fenomeno di inversione termica, ricostruendo e proteggendo gli habitat maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non più presenti o in via di estinzione;

c) attuare le M.T.C. (Misure di Tutela e Conservazione ) previste dalla normativa europea (Dir. Habitat e Dir. Uccelli) e dal D.M. 16 settembre 2013 nelle aree ZSC/ZPS ricadenti nel Perimetro del Parco Naturale Regionale dl Vulture;

d) organizzare il territorio per la fruizione per un’utenza ampliata (disabili, anziani, bambini) a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;

e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di rifiuti con la attivazione di raccolta differenziata e l’utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con il P.I.E.A.R. (L.R. n. 8/2012) e razionalizzare l’uso delle risorse disponibili (specie animali e vegetali, habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio) nonché promuovere lo sviluppo socio – economico e culturale dell’area, attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attività ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;

f) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del territorio, di contrasto a fenomeni di dissesto idrogeologico e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico – forestali, con tecniche eco-compatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale così come previsto dalla L.R. n.42/98 “Norme in materia forestale”;

g) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del parco;

h) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti storici legati al fenomeno del brigantaggio, alla figura di Federico II e alle tradizioni delle popolazioni Arbereshe;

i) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (esempio il Parco delle Cantine di Barile), anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini della destinazione turistica;

j) individuare forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del Parco, attraverso l’utilizzo delle risorse naturali, in favore dell’occupazione;

k) promuovere attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti lacustri e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;

l) agevolare, anche in forma di cooperativa, le attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;

m) promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi nel rispetto della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del rapporto uomo-natura [1];

n) contribuire all’armonico sviluppo economico dell’intero territorio.

 

     Art. 2. Gestione del Parco

1. Per la gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture è istituito con la presente legge, ai sensi dell’art. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 28/1994, un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato "Ente Parco Naturale Regionale del Vulture", di seguito denominato “Ente Parco”.

2. L’Ente Parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1.

3. L’Ente Parco esercita anche il ruolo di Ente Gestore della ZSC “Monte Vulture” in applicazione del principio di semplificazione amministrativa e, al fine di una migliore attuazione delle politiche di valorizzazione e di conservazione del territorio, attua forme di cooperazione ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

 

TITOLO II

ORGANI E PERSONALE

 

     Art. 3. Organi dell'Ente Parco

1. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del Parco;

d) il Revisore unico.

 

     Art. 4. Statuto

1. In applicazione dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 28/1994 l’Ente Parco adotta un proprio Statuto che, ai sensi dell’art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare:

a) la sede del Parco;

b) i criteri e le modalità di composizione e di designazione degli organi statutari, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonché i loro compiti;

c) i criteri e le modalità di designazione e compiti del direttore;

d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

2. In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro 60 giorni dal suo insediamento ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 11/2006 e s.m.i..

3. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Comunità del Parco abbia adottato lo Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 25.

4. Le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto sono adottate dalla Comunità del Parco e sottoposto al controllo regionale secondo le procedure di cui al comma 2.

5. L’adeguamento dello Statuto a successive leggi regionali che non comportino modifiche sostanziali è da considerarsi atto vincolato e, pertanto, non soggetto all’iter di cui al comma precedente.

6. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

 

     Art. 5. Requisiti e incompatibilità

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza in materia amministrativa e di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale e sono nominati secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge.

2. La carica di Presidente e di componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco è soggetta alle cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

 

     Art. 6. Presidente

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 32/2000 e s.m.i., sulla base di un elenco di massimo cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo, esercita i poteri di cui all’art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

 

     Art. 7. Consiglio direttivo e competenze

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da un numero di componenti designati dalla Comunità del Parco secondo criteri e modalità stabiliti nello Statuto, idonei a garantire la rappresentatività di tutti i comuni dell’area del Parco.

2. Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice Presidente, secondo le modalità con le funzioni stabilite dallo Statuto dell'Ente Parco.

3. Il Consiglio direttivo adotta il Piano per il Parco ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

4. Il Consiglio direttivo adotta altresì il Piano pluriennale economico - sociale di cui al successivo art. 22 con le modalità e le procedure nello stesso previste.

5. Il Consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto.

 

     Art. 8. Comunità del Parco e competenze

1. La Comunità del Parco, a norma dell’art. 17, comma 1 della L.R. n. 28/1994 è così composta:

a) il Presidente pro tempore della Provincia di Potenza o suo delegato;

b) i Sindaci pro tempore dei Comuni indicati all’art. 1 o loro delegati;

c) i Presidenti delle comunità locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

2. Le competenze e l’attività della Comunità del Parco sono regolate dall'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e sono le seguenti:

a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime il parere obbligatorio sul piano per il parco e sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo;

b) adotta lo Statuto dell'Ente Parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;

c) vigila sulla attuazione del piano del Parco;

d) adotta il proprio regolamento.

3. La Comunità del Parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio Presidente e un vice Presidente, il membro più giovane della Comunità esercita funzioni di segreteria durante le riunioni della Comunità.

5. Ai componenti della Comunità del Parco spetta il solo rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 9. Comitato Consultivo

1. Il Comitato Consultivo è così composto:

a) il Presidente dell’Ente Parco;

b) un rappresentante dell’Università degli Studi della Basilicata;

c) un rappresentante del CNR di Basilicata;

d) un rappresentante dell’APT;

e) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale;

f) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;

g) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;

h) un rappresentante tra le associazioni di caccia e di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale;

i) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciuti da Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986 e successive modifiche.

2. Il Comitato Consultivo svolge funzioni consultive e tecnico-scientifiche ed esprime parere non vincolante su ogni argomento che la Comunità del Parco riterrà opportuno sottoporre all’attenzione del Comitato stesso.

3. Il Comitato Consultivo è nominato ed insediato dal Presidente del Parco ed è convocato e presieduto dal Presidente del Parco.

4. Ai componenti del Comitato Consultivo spetta il solo rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 10. Il Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per una durata pari a quella del Presidente.

2. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa alla Giunta regionale.

3. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti.

 

     Art. 11. Durata in carica e indennità degli organi di governo dell’Ente

1. La durata degli organi di governo dell'Ente Parco di cui all’art.3, comma 1, lettere a) b) e c), è fissata dallo Statuto di cui all’art. 4.

2. Lo statuto dell'Ente Parco determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo.

3. L’impegno finanziario complessivo per l’indennità degli organi dell’Ente Parco non può superare il 15% del contributo annuale ordinario della Regione Basilicata.

 

     Art. 12. Direttore

1. L’incarico di Direttore del Parco è conferito dal Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, a persona di provata esperienza in materia amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello Statuto e nel rispetto delle norme previste in materia di incarichi dirigenziale, di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e ai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti Locali, mediante procedura ad evidenza pubblica.

2. Le funzioni del Direttore sono individuate dallo Statuto dell’Ente.

3. L’incarico di Direttore può essere rinnovato per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ai dieci anni complessivi.

 

     Art. 13. Personale

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 28/1994, e salvo quanto disposto dall’art. 11, il personale dell'Ente Parco è messo a disposizione dalla Regione Basilicata e/o dagli Enti territorialmente interessati o in dismissione, ai sensi della normativa vigente in materia e del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Enti Locali, su richiesta del Presidente dell’Ente Parco.

1 bis. Alle procedure di mobilità possono altresì partecipare i dipendenti in servizio presso una delle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, aventi contratto a tempo indeterminato e pieno, o parziale, ed inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli sopra richiamati, nel rispetto delle tabelle di equiparazione fissate con D.P.C.M. 26/06/2015 [2].

2. Il Consiglio direttivo dell’Ente Parco predispone ed adotta i piani triennali ed annuali dei fabbisogni e la relativa pianta organica che vengono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli art. 17 e 18 della legge regionale n. 11/2006.

3. L'Ente in carenza di personale idoneo in organico, entro i limiti di spesa appositamente programmati e stanziati nel proprio bilancio può acquisire temporaneamente, nel rispetto della normativa vigente, servizi e personale esterno.

4. L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, i cui costi sono inseriti nel proprio bilancio di previsione.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DI TUTELA ED ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 14. Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco regionale del Vulture, le seguenti attività:

a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall’ Ente Parco ai sensi dell'art.11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n.394;

b) a raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, dei licheni e dei funghi, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle vigenti normative e i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali (così come recita l’art.19 comma 4. della L.R. n. 28/1994);

c) l’abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti;

d) l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

e) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco;

f) l’apertura e l’ampliamento di nuove cave, miniere e discariche tranne che per i progetti già sottoposti a valutazione di impatto ambientale in data precedente all’entrata in vigore della presente legge;

g) l’introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art.21, comma 1, lettera g) della legge n.157/1992;

h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;

i) l’accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme regionale e nazionali, in particolare il D. Lgs n. 152/2006 (T.U. Ambiente) come modificato dalla legge n. 116/2004 e s.m.i.;

j) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente Parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art.1;

k) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro – silvo – pastorali;

l) la circolazione di natanti nei bacini lacustri, fatta eccezione per la circolazione dei natanti effettuata con mezzi che non abbiano motore a scoppio e purché finalizzata ad attività di sorveglianza, di soccorso, di studio o ricerca, di turismo anche sportivo, autorizzate dall’Ufficio regionale competente, previo parere dell’ente Parco [3];

m) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attività agro – silvo - pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;

n) lo svolgimento di attività pubblicitarie e segnalazioni luminose al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;

o) l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi e relative infrastrutture tecnologiche ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526;

p) la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime e della qualità delle acque, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, che comunque non incidono sugli alvei naturali e comunque coerentemente con le norme di tutela del Bacino idro-minerario del Vulture.

 

     Art. 15. Divieti per il livello di tutela 1

1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 1 di cui all’art.1 sono operanti in particolare i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti e quanto già previsto, per le opere tecnologiche, dal PPE del PTPAV “Laghi di Monticchio” e successivo Accordo Quadro;

c) le utilizzazioni boschive, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi e comunque previsti dal PAF;

d) l'uso dei fitofarmaci, fatti salvi gli interventi ritenuti dall’Ente Parco opportuni per la salvaguardia di ecosistemi naturali e semi-naturali;

e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali.

 

     Art. 16. Divieti per il livello di tutela 2 e 3

1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 2 di cui all’art.1 sono operanti, oltre ai divieti generali di cui all'articolo 14, il divieto delle utilizzazioni boschive su territori di proprietà demaniale non previste nei piani di assestamento forestale già vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'Ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi.

2. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 3 sono operanti i divieti generali di cui all’art. 14.

 

     Art. 17. Regime autorizzativo generale

1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, presuppone il parere dell’Ente Parco da acquisire in sede di Conferenza di Pianificazione di cui alla L.R. n. 23/1999.
2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

3. A norma del D. Lgs. n. 42/2004 art.142, lettera f) “le aree a parco e le riserve nazionali e regionali, nonché i terreni di protezione esterne ai Parchi” sono considerate di interesse paesaggistico e sottoposte a regime di vincolo.

4. Non sono sottoposti a regime autorizzativo gli interventi elencati all’art.149 del D. Lgs. n. 42/2004, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 149 del D. Lgs. n. 42/2004, in considerazione di quanto stabilito nell’intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata MiBACT e MATTM.

5. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi elencati all’allegato 1) previsto dall’art. 1, comma1 del D.P.R 9 luglio 2010, n.139; le procedure di semplificazione sono disciplinate dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del D.P.R. medesimo.

 

     Art. 18. Regime autorizzativo per il livello di tutela 1

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

a) le opere tecnologiche così come alla lettera a) dell’art.15 comma 1;

b) interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti dalla normativa vigente.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della normativa in materia dandone comunicazione all’Ente Parco.

 

     Art. 19. Regime autorizzativo per il livello di tutela 2

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 16 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

a) opere che comportino modificazione del regime e la qualità delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;

b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, con esclusione delle opere a servizio di impianti riconducibili a fonti rinnovabili quali l’eolico in corso di realizzazione per scelte già adottate dalle singole amministrazioni comunali alla data dell’entrata in vigore della presente legge;

c) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere di mobilità che comportino interventi di rilevante trasformazione del territorio.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, o comunque soggetti a procedura di VIA e/o VIncA, che siano in corso d’opera alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 20, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni previste dal presente comma l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

 

     Art. 20. Regime autorizzativo per il livello di tutela 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui all’art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali già approvati o comunque adottati alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente all’entrata in vigore della presente legge, l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici comunali è subordinata al parere dell’Ente Parco.

 

     Art. 21. Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto agli articoli 17, 18 e 19 è subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione è rilasciata per le opere non ricadenti in livello 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata;

b) in casi di particolare rilevanza l’Ente può chiedere un parere all’organo consultivo previsto dall’ultimo comma dell’art. 7;

c) l’Ente Parco si avvale, per l’attivazione della procedura, degli sportelli unici comunali per le autorizzazioni sul territorio di propria competenza.

2. Le autorizzazioni dell'Ente Parco relative agli strumenti di pianificazione ed agli interventi soggetti rispettivamente a conferenza di pianificazione, e conferenza di localizzazione e relativi accordi di cui alla L.R. n. 23/99, art. 25, 26, 27 e 28, sono rese nelle medesime sedi dal rappresentante dell'Ente Parco convocato a norma delle suddette procedure.

 

     Art. 22. Piano per il Parco

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per il Parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalità di cui all’art. 1, delle quali costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed ha, altresì, valenza di Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta, in attuazione dell’intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM.

2. La Proposta di Piano è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, parere geologico e dei beni ambientali e comunque secondo le disposizioni della legge n. 1150 del 1942 e s.m.i.

3. La proposta di Piano, preventivamente sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.e i., viene trasmessa alla Giunta regionale per essere sottoposta alle procedure di cui all’art.19, comma 5 e 6, della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i..

4. La Giunta regionale esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 6 dell’art. 19 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 sottopone il testo definitivo del Piano al Consiglio regionale per l’approvazione.

5. La proposta di cui al comma 4 viene approvata dal Consiglio regionale con legge anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e s.m.i.

6. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato la proposta di Piano per il Parco, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 26, comma 4, lett. b).

7. Il Piano per il Parco, anche nella sua valenza di Piano paesistico, persegue nel rispetto del Piano Paesaggistico regionale, ove vigente, l’armonizzazione dei piani urbanistici locali e le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data di pubblicazione della legge regionale di approvazione e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali, in attuazione dell’intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM.

8. Al Piano per il Parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti.

9. Fino alla definitiva approvazione del Piano per il Parco rimane in vigore il Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta “Laghi di Monticchio” approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e s.m.i. nel rispetto dell’art. 19, comma 7 della L.R. n. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 23. Piano pluriennale economico sociale

1. Nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento di cui agli art. 22 e 25, l'Ente Parco promuove iniziative, coordinate con quelle dell’Unione Europea, del Governo nazionale, della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori limitrofi.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Ente adotta un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di sviluppo. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione.

In particolare promuove:

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali conformemente alle norme comunitarie;

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;

c) la concessione di servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi;

d) l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, restauro anche ai fini dello sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;

e) l’uso del proprio marchio.

3. Il Consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso dalla Comunità del Parco.

4. Il Piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Con le stesse procedure e modalità si provvede all’aggiornamento del Piano.

5. Al finanziamento del Piano Pluriennale economico e sociale, possono concorrere lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

 

     Art. 24. Trasferimento ed acquisizione di beni immobili

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell’area del Parco, è trasferita all’Ente Parco.

1-bis. Nelle more dell’insediamento degli Organi del Parco e dell’implementazione delle procedure relative al personale, di cui all’art. 13 della presente legge, il Commissario di cui al successivo art. 32 è autorizzato ad avvalersi delle risorse umane e strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio delle funzioni relative alla gestione del patrimonio forestale regionale ricadente nell’area del Parco. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione che individua, per ciascuna funzione, i rispettivi ruoli e compiti [4].

1-ter. Ai fini dell’attuazione dei programmi comunitari e delle attività amministrative connesse agli interventi e misure ricadenti nelle aree di cui al comma 1 in materia forestale, l’Ente Parco si avvale del Consorzio Unico di Bonifica della Basilicata, nell’ambito delle funzioni al medesimo conferite e secondo le modalità di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. n.1/17 [5].

2. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente interessati, ricadenti nell’area del Parco e necessari alla funzionalità ed all’attività gestionale dell’Ente Parco, può essere trasferita all’Ente Parco su richiesta di quest’ultimo.

3. L’acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall’art. 25 della L.R. n. 28/1994. In particolare l’Ente Parco può, ai sensi del D. Lgs. n. 325/2001:

a) espropriare e /o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all’area del Parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell’area stessa;

b) espropriare i siti interessati da emergenze geologiche storiche archeologiche naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per il Parco, imponendo le relative servitù di accesso.

4. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall’Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’Ente Parco.

 

     Art. 25. Regolamento del Parco

1. Entro 6 mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Ente Parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 22, qualora vigente, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco.

2. Entro 1 mese dall'approvazione dello Statuto l'Ente Parco adotta un regolamento per l’introduzione e il trasporto delle armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco.

3. Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, ed è approvato dalla Giunta regionale.

4. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento stesso viene approvato dalla Giunta regionale nei successivi 60 giorni.

5. Il regolamento acquista efficacia dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei Comuni interessati.

 

     Art. 26. Controllo e Vigilanza

1. Gli atti fondamentali dell’Ente sono sottoposti a controllo secondo le modalità richiamate negli articoli 4, 23 e 25 della legge.

2. Gli atti fondamentali di contabilità di cui all’art. 29 della legge sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all’art. 18 della legge regionale n. 11/2006.

3. La vigilanza sulla programmazione gestione dell'Ente parco è esercitata dalla Giunta regionale.

4. Nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale:

a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

5. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del Presidente.

6. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

 

     Art. 27. Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:

a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione;

b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, limitatamente al territorio di loro competenza, alla Polizia provinciale ed ai Carabinieri forestali della Basilicata;

c) a Guardie Ecologiche Volontarie riconosciute ai sensi della L.R. n. 21/2000;

d) ai dipendenti dell'Ente Parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. n. 28/1994;

e) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni.

     Art. 28. Sanzioni

1. Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano l’art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l’articolo 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m. e i.

 

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 29. Norme di gestione finanziaria e contabile

1. L’Ente Parco disciplina la propria gestione finanziaria e contabile secondo quanto previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i e dal D.P.C.M. 28/12/2011.

2. L’Ente adotta entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno successivo e il bilancio pluriennale [6].

3. L’anno finanziario e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.

4. Trascorso l’esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.

5. Entro il 30 aprile l’Ente approva il rendiconto generale della gestione dell’esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio [7].

6. L’Ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.

7. Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l’illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.

8. Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.

9. Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con il relativo parere del Revisore Unico.

 

     Art. 30. Entrate dell'Ente Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti di diretta pertinenza dell’ente;

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente;

h) risorse trasferite dalla Regione in funzione delle royalties incassate ai sensi della L.R. 43/96 e s.m.i. testo aggiornato e coordinato con L.R. 7 agosto 2003, n. 28 con L.R. 1 marzo 2005, n. 21 con L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e con L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 finalizzate alla tutela del bacino idro-minerario del Vulture;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

 

     Art. 31. Misure di incentivazione

1. Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione previste dall’art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall’art. 23 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e tutte le misure di incentivazione previste dai Fondi Comunitari (PO-FESR e POR per le aree naturali protette) e dal PAF (Prioritized Action Framework) generali e sito-specifiche previste per la Zona Speciale di Conservazione Monte Vulture.

 

     Art. 32. Norma transitoria

1. Il Commissario ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 prosegue la sua attività fino all’insediamento degli organi del Parco di cui all’articolo 3 della presente legge [8].

2. Il Commissario è individuato tra i Dirigenti regionali anche in quiescenza, nel rispetto della Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, e nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e non percepisce alcun compenso [9].

3. Al Commissario sono riconosciute le spese di missione connesse all’espletamento dell’incarico in base alle disposizioni del regolamento interno per le missioni dei Dirigenti regionali e nell’ambito delle risorse finanziarie già stanziate in bilancio per le spese di missione dei dipendenti regionali, nel rispetto del vincolo finanziario stabilito dal comma 12 dell’art.6 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010.

4. Il Revisore dei Conti viene nominato sulla base della vigente normativa regionale e l’incarico cessa, in ogni caso, alla costituzione dell’Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

 

     Art. 33. Norma finanziaria

1. Gli oneri connessi all’avvio della gestione dell’Ente Parco sono stimati in Euro 25.000,00 per l’anno 2017 ed in Euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Per gli anni successivi al 2019, agli oneri connessi al contributo ordinario di cui all’art.30 comma1, lett. a), si provvede con le rispettive leggi regionali di bilancio.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Basilicata – Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 03 “Altri fondi” nell’ambito delle risorse stanziate sul Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti dal provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata a istituire un nuovo capitolo di spesa nel Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata per il triennio 2017-2019 e ad adottare le variazioni ai fini dell’attuazione della presente disposizione legislativa.

 

     Art. 34. Procedure di ampliamento del Parco

1. L’ampliamento o riduzione della superficie compresa nel Parco è possibile previa proposta da parte delle Amministrazioni comunali interessate, inoltrata all’Ente Parco che esprime parere di congruenza ed inoltra la richiesta alla Regione Basilicata, la quale avvia le necessarie procedure amministrative che seguono l’iter istitutivo previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

2. L’ampliamento o riduzione di porzioni di territorio del Parco è anche possibile in seguito ad evidenze scientifiche, naturalistiche, archeologiche, geologiche e paesaggistiche, o di altri interessi socio-economici rilevate in sede di pianificazione, pertanto il piano del Parco può prevedere una perimetrazione definitiva anche di territori esterni alla perimetrazione iniziale, purché avvenga mediante approvazione dei Consigli Comunali interessati e secondo le procedure normative vigenti.

 

     Art. 35. Modifiche alle norme previgenti e norma di rinvio

1. L’art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 è abrogato.

2. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è sostituito dal vigente “Parco Naturale Regionale del Vulture”.

3. La D.G.R. n.170/2014 è modificata nei punti in cui prevede la Provincia di Potenza quale Ente gestore della ZSC “Monte Vulture” e in tali punti “Provincia di Potenza” deve essere sostituito con "Ente Parco Naturale Regionale del Vulture".

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e nella legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, in quanto compatibili.

 

     Art. 36. Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

Perimetrazione Parco Naturale Regionale del Vulture

(Omissis)

 


[1] Lettera già modificata dall'art. 16 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11 e così ulteriormente modificata dall'art. 23 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[2] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[4] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[5] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[7] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[8] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[9] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.