§ 4.4.57 - L.R. 27 marzo 2000, n. 21.
Istituzione del servizio Volontario di Vigilanza Ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/03/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Organizzazione del servizio volontario di vigilanza.
Art. 4.  Modalità di accesso.
Art. 5.  Nomina a guardia giurata.
Art. 6.  Incarico di guardia ecologica volontaria.
Art. 7.  Doveri delle guardie ecologiche volontarie.
Art. 8.  Revoca e sospensione del servizio.
Art. 9.  Elenco regionale G.E.V.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Abrogazioni e modifiche.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Pubblicazione.


§ 4.4.57 - L.R. 27 marzo 2000, n. 21.

Istituzione del servizio Volontario di Vigilanza Ambientale. [1]

(B.U. 4 aprile 2000, n. 22).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata con la presente legge organizza ed attua azioni:

     a) per la difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio naturale;

     b) per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo;

     c) per la tutela della flora e della fauna spontanea;

     d) per la diffusione e la promozione della conoscenza dei valori ambientali e della legislazione in materia di tutela ambientale.

     2. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in attuazione dell’art. 9, del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, istituisce il Servizio Volontario delle Guardie ecologiche [2].

 

     Art. 2. Compiti.

     1. Le guardie ecologiche volontarie concorrono con le istituzioni pubbliche:

     a) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale;

     b) all'accertamento delle violazioni in materia ambientale;

     c) alla collaborazione con le autorità competenti in caso di pubbliche calamità.

 

     Art. 3. Organizzazione del servizio volontario di vigilanza.

     1. L'organizzazione del Servizio di vigilanza è affidata all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio in collaborazione con gli Uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente e del territorio ed unitamente agli Enti gestori dei parchi e agli Enti e agli organismi preposti alla vigilanza ecologica ed ambientale.

     2. L'Ufficio preposto all'organizzazione provvede al funzionamento del servizio mediante:

     a) la predisposizione dei programmi annuali di attività, sentiti gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenza in materia di tutela naturale e dell'ambiente;

     b) l'acquisizione dei mezzi e delle attrezzature necessari all'espletamento del servizio di vigilanza;

     c) il controllo sul regolare espletamento del servizio e sui doveri delle guardie ecologiche volontarie;

     d) la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni subiti dalle G.E.V. nell'espletamento del servizio;

     e) la stipula di contratti di assicurazione verso terzi per danni causati dalle G.E.V nell'espletamento del servizio.

     3. La Giunta Regionale, su proposta dell'ufficio preposto all'organizzazione approva:

     a) il programma annuale di attività, stabilendo le necessarie risorse finanziarie, entro aprile di ogni anno;

     b) il regolamento organizzativo del servizio di vigilanza volontaria, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 4. Modalità di accesso.

     1. La Regione organizza annualmente i corsi di formazione per il riconoscimento di G.E.V. e per il loro periodico aggiornamento.

     2. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ambientale non da luogo ad alcun rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

     3. Gli interessati, per acquisire il titolo di GEV, devono produrre istanza alla struttura regionale interessata entro i termini stabiliti annualmente da apposito bando, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ogni anno [3].

     4. Gli interessati al momento della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani, maggiorenni e residenti nella Regione Basilicata;

     b) godere dei diritti civili e politici;

     c) non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;

     d) avere buona condotta morale.

     5. Al termine del corso gli aspiranti devono sostenere un esame teorico-pratico innanzi all'apposita commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     6. La Commissione è composta, garantendo possibilmente il principio di pari opportunità stabilito dall’art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da:

     a) il Dirigente Regionale della struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale, con funzioni di Presidente;

     b) un Funzionario di Pubblica Sicurezza designato dal Prefetto;

     c) un Funzionario del Corpo Forestale dello Stato designato dal Coordinamento Regionale del C.F.S.;

     d) un Dirigente o Funzionario del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;

     e) un Dirigente o Funzionario regionale esperto in discipline giuridiche;

     f) un Dirigente o Funzionario del Dipartimento Ambiente e Territorio;

     g) un Dirigente o Funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.

     Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate dalla Struttura competente in materia di tutela del Patrimonio Forestale [4].

 

     Art. 5. Nomina a guardia giurata.

     1. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, organizzatore del servizio volontario di guardia ecologica, trasmette, ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, istanza al Prefetto territorialmente competente per il rilascio dei decreti di approvazione delle nomine a guardie giurate di coloro che hanno superato l'esame, di cui al precedente articolo, e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del citato T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

     2. I decreti di approvazione delle nomine di guardie giurate sono trasmessi al Presidente della Giunta Regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo.

 

     Art. 6. Incarico di guardia ecologica volontaria.

     1. L'incarico di Guardia Ecologica Volontaria è attribuito alle Guardie Giurate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel quale sono riportati i compiti ed i doveri delle G.E.V. e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia deve operare.

     2. La Guardia Ecologica Volontaria è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco ai sensi dell’art. 231 del Decreto Legislativo n. 51 del 19.02.1998 [5].

     3. La Guardia Ecologica Volontaria è agente di polizia amministrativa ed è titolare dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. La Guardia Ecologica Volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo o dell'uniforme, conformi al modello approvato dalla Giunta Regionale e dal Prefetto, ai sensi dell'art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, entro tre mesi dall'approvazione della presente Legge.

 

     Art. 7. Doveri delle guardie ecologiche volontarie.

     1. Le Guardie Ecologiche Volontarie devono:

     a) assicurare almeno 36 ore di servizio nei mesi in cui si prevede il loro utilizzo, dandone comunicazione, con preavviso quindicinale, al responsabile zonale del servizio, della disponibilità delle giornate e degli orari;

     b) prestare il proprio servizio nei modi, negli orari e nelle località indicati nell'ordine di servizio redatto dal responsabile zonale;

     c) qualificarsi esibendo il tesserino personale o il distintivo;

     d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile zonale del servizio;

     e) usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;

     f) partecipare ai corsi di aggiornamento;

     g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio ambientale e forestale;

     h) operare con prudenza, diligenza e perizia nell'espletamento del servizio.

     2. Nell'espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

     3. Le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti, per poter espletare l'attività, hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

 

     Art. 8. Revoca e sospensione del servizio.

     1. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto, competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati alle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico.

     2. Il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta Regionale è comunicato al Prefetto competente per territorio.

 

     Art. 9. Elenco regionale G.E.V.

     1. E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle Guardie Ecologiche Volontarie, abilitate ai sensi dell'art. 6, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

     2. Le eventuali variazioni dell'elenco sono disposte dal Presidente della Giunta Regionale.

     3. Copia dell'elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura competente.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di guardia giurata, al fine di ottenere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui all'art. 6, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie, con esonero dall'esame finale.

     2. Coloro che abbiano conseguito la qualifica di Guardia Ecologica Volontaria in altre regioni, a seguito del superamento di esami finali relativi a corsi ivi organizzati e che abbiano ottenuto la residenza in Basilicata, sono iscritti, a domanda, nell'elenco di cui al precedente art. 9.

     3. [6].

 

     Art. 11. Abrogazioni e modifiche.

     1. La presente Legge abroga e modifica qualsiasi altra norma regionale con essa in contrasto.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 200.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese correnti" del Bilancio di Previsione 2000 della Regione Basilicata e l'istituzione nello stesso del nuovo capitolo 1073, avente la denominazione "Spese per l'organizzazione e la gestione del Servizio Volontario di vigilanza ecologica".

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente stabilita con legge di bilancio.

 

     Art. 13. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] L’espressione “Ufficio Foreste e Tutela del Territorio” ovunque ricorra è così sostituita dalla seguente: “Struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale” per effetto dell’art. 2 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 5.

[4] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 5.

[5] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 5.

[6] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 5.