§ 4.4.1012 - D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 2665 .
L.R. 16 aprile 1984, n. 9, art. 9 - Regolamento di attuazione della L.R. n. 9/1984, concernente "Norme per la protezione del bacino [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/12/2001
Numero:2665


Sommario
Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 


§ 4.4.1012 - D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 2665 .

L.R. 16 aprile 1984, n. 9, art. 9 - Regolamento di attuazione della L.R. n. 9/1984, concernente "Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture".

(B.U. 16 gennaio 2002, n. 4.)

 

La Giunta regionale

(omissis)

Delibera

 

 

1) di prendere atto della analisi e della valutazione tecnica delle caratteristiche dell'ambito territoriale del Bacino Idrominerario del Vulture, rappresentante negli elaborati cartografici "Carta della vulnerabilità" alla scala 1:25.000 e relativo "Atlante carta della vulnerabilità", alla scala 1:10.000, depositati presso l'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive del Dipartimento Ambiente e Territorio ed allegati al presente atto.

2) di approvare quale regolamento di attuazione della L.R. 16 aprile 1984, n. 9, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, in sostituzione di quello emanato con Delib.C.R. 26 luglio 1988, n. 583, la norma riportata in allegato quale parte integrante del presente atto.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Tutti gli atti cui si fa riferimento nel testo del presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive del Dipartimento Ambiente e Territorio, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

 

 

L.R 16 aprile 1984, n. 9: Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture.

Regolamento di attuazione

Articolo 1

In ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 16 aprile 1984, n. 9, recante "Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture", con il presente atto viene definito il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge regionale, per quanto attiene in particolare agli art. 2, 3, 4 della medesima legge.

Costituisce parte integrante del presente Regolamento, in quanto atto tecnico di riferimento per gli elementi indicati ai successivi articoli, la cartografia "Carta della vulnerabilità", alla scala 1:25.000, e relativo "Atlante carta della vulnerabilità", alla scala 1:10.000, posta a base conoscitiva delle caratteristiche territoriali del Bacino Idrominerario del Vulture, già redatta per disposizione della Delib.G.R. 10 agosto 1998, n. 2536 (e atti conseguenti) ai sensi della L.R. 2 settembre 1996, n. 43, depositata presso il competente Ufficio regionale e allegata alla Deliberazione che approva questo stesso regolamento.

 

 

     Articolo 2

La verifica di ammissibilità degli interventi da autorizzare ai sensi della L.R. 16 aprile 1984, n. 9, viene effettuata dall'Ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, attraverso il confronto tecnico tra le ipotesi progettuali (descritte e giustificate compiutamente nei relativi elaborati grafici e documentali da allegare all'istanza) e gli elementi conoscitivi e valutativi contenuti nella cartografia indicata al precedente art. 1.

Con riferimento alla cartografia sopra indicata, ed in particolare all'elaborato "Carta della vulnerabilità" (e relativo "Atlante carta della vulnerabilità"), sono individuate le aree a diverso grado di vulnerabilità:

a - Aree a vulnerabilità alta.

b - Aree a vulnerabilità media.

c - Aree a vulnerabilità bassa.

d - Aree a vulnerabilità nulla o trascurabile.

e - Aree esterne alla perimetrazione delle aree vulnerabili.

Pur tenendo conto che la cartografia sopra indicata è stata redatta sia alla scala 1:25000, per una valutazione d'insieme dell'ambito territoriale, sia alla scala 1:10000, in forma di atlante, riportando le medesime indicazioni con una mera variazione della scala grafica, si precisa che, qualora occorrente, prevale il riferimento alla scala di maggiore dettaglio.

 

 

     Articolo 3

Per le aree definite a "vulnerabilità alta", in considerazione dell'interesse primario della tutela del Bacino Idrominerario del Vulture, sono vietate le seguenti opere o attività:

a - discariche, sia private che pubbliche;

b - allevamenti intensivi di bestiame;

c - insediamenti industriali che producano rifiuti tossici o nocivi;

d - scavi di qualunque natura, anche fondazionale, se di profondità superiore a tre metri rispetto al piano campagna; trivellazione di sondaggi geognostici o di pozzi per emungimento idrico; sversamento sul suolo o nel sottosuolo di reflui di qualunque genere;

e - apertura di nuove cave;

f - uso, anche se per scopi colturali, di diserbanti e additivi di qualunque genere.

Ai divieti di cui alla lettera d) possono essere concesse deroghe previa valutazione delle istanze debitamente motivate e tecnicamente documentate in conformità al successivo art. 8, per la verifica, da parte dell'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali, della compatibilità con le esigenze di tutela del Bacino Idrominerario. Tali opere o attività saranno quindi autorizzate secondo le procedure di legge vigenti.

 

 

     Articolo 4

Per le aree definite a "vulnerabilità media", in considerazione delle caratteristiche che ne determinano tale definizione, sono vietate le seguenti opere o attività:

a - discariche, sia private che pubbliche, a meno che non ne sia dichiarata la pubblica utilità e ne sia dimostrata la impossibilità tecnicoeconomica di una collocazione alternativa;

b - trivellazione di sondaggi geognostici o di pozzi per emungimento idrico;

c - allevamenti intensivi di bestiame, se non dotati di idonei ed efficaci sistemi di smaltimento reflui;

d - ogni altra attività o opera comportante produzione, convogliamento o emissione di sostanze potenzialmente inquinanti;

e - apertura di nuove cave.

Ai divieti sopra indicati possono essere concesse deroghe, previa valutazione delle istanze debitamente motivate e tecnicamente documentate in conformità al successivo art. 8, per la verifica, da parte dell'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali, della compatibilità con le esigenze di tutela del Bacino Idrominerario; nei casi di cui alle lettere a), c), d), I'ufficio dovrà preventivamente acquisire il parere dell'ufficio regionale competente in materia di rifiuti, reflui o emissioni. Tali opere o attività saranno quindi autorizzate secondo le procedure di legge vigenti.

 

 

     Articolo 5

Per le aree definite a "vulnerabilità bassa", le opere e le attività indicate all'art. 3 della L.R. n. 9/1984 possono essere autorizzate, previa valutazione delle istanze debitamente motivate e tecnicamente documentate in conformità al successivo art. 8, per la verifica, da parte dell'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali, della compatibilità con le esigenze di tutela del Bacino Idrominerario. Tali opere o attività saranno quindi autorizzate secondo le procedure di legge vigenti.

 

 

     Articolo 6

Per le aree definite a "vulnerabilità trascurabile" e per le aree risultanti esterne alla perimetrazione delle aree vulnerabili del Bacino Idrominerario del Vulture, le opere e le attività indicate all'art. 3 della L.R. n. 9/1984 possono essere autorizzate, secondo le procedure di legge vigenti, previa valutazione delle istanze debitamente motivate e tecnicamente documentate in conformità al successivo art. 8, per la verifica, da parte dell'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali, della compatibilità con le locali caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, ed in particolare la non interferenza con il Bacino Idrominerario delle opere da eseguire e delle attività connesse.

 

 

     Articolo 7

Qualora l'intervento per cui è richiesta l'autorizzazione a ridosso di aree a differente grado di vulnerabilità, dovranno essere presi in considerazione i vincoli più restrittivi, a meno che l'intervento non risulti realmente scomponibile in parti del tutto autonome e non interferenti.

 

 

     Articolo 8

Alle istanze di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a - titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla esecuzione delle opere ovvero allo svolgimento delle attività;

b - corografia planoaltimetrica alla scala 1:10000, con perimetrazione dell'area di intervento e ubicazione delle opere da realizzare;

c - stralcio della mappa catastale, con perimetrazione dell'area di intervento e ubicazione delle opere da realizzare;

d - relazione tecnica ed elaborati grafici, descrittivi delle opere da realizzare e delle attività connesse;

e - documentazione necessaria ad esplicitare la motivazione dell'istanza;

f - relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area di intervento e di un significativo ambito al suo intorno, attestante, in particolare, la non interferenza con il Bacino Idrominerario delle opere da eseguire e delle attività connesse.

Qualora la documentazione allegata all'istanza risultasse incompleta overo non esaustiva, l'ufficio regionale competente provvederà a richiedere all'interessato le necessarie integrazioni, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento istruttorio.

Il procedimento istruttorio dovrà concludersi, di norma, entro i sessanta giorni consecutivi alla acquisizione dell'istanza completa della documentazione dovuta, ovvero delle integrazioni richieste, al protocollo del Dipartimento competente in materia.

 

 

     Articolo 9

Eventuali modificazioni sia naturali che antropiche, rispetto a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza, ovvero alle successive integrazioni, dovranno essere comunicate tempestivamente all'ufficio regionale responsabile del procedimento autorizzativo, per le debite valutazioni del caso e le eventuali determinazioni conseguenti.

 

 

     Articolo 10

Il regolamento di attuazione della L.R. n. 9/1984, approvato con Delib.C.R 26 luglio 1988, n. 583, è sostituito dal presente regolamento, che diventa esecutivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Eventuali istanze già acquisite a tale data al protocollo dipartimentale restano valide, fatta salva la integrazione, ove necessario, della ulteriore documentazione richiesta in conformità al precedente art. 8.