§ 5.1.151 - L.R. 20 gennaio 2020, n. 2.
Disposizioni in materia sanitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/01/2020
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni all’art. 46 “Strutture sociosanitarie” della L.R. 22 novembre 2018, n. 38
Art. 2.  Modifica dell’art. 7 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 “Procedura di autorizzazione”
Art. 3.  Modifica dell’art. 8 della L.R. n. 28/2000 “Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie”
Art. 4.  Modifica dell’art. 13 della L.R 28/2000 “Sanzioni”


§ 5.1.151 - L.R. 20 gennaio 2020, n. 2.

Disposizioni in materia sanitaria

(B.U. 20 gennaio 2020, n. 4 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 46 “Strutture sociosanitarie” della L.R. 22 novembre 2018, n. 38

1. Al comma 1 dell’art. 46 della L.R n. 38/2018, le parole “1° gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2020”.

2. All’art. 46 della L.R. n. 38/2018, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“2. Le disposizioni contenute nell’art. 46, comma 1 della presente legge si applicano anche alle strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e ss.mm.ii a seguito della riclassificazione effettuata in virtù della Deliberazione di Giunta regionale n. 1218/2017. Nel caso dei presidi che erogano anche prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale si chiarisce che tali prestazioni costituiscono la funzione secondaria rispetto ai servizi residenziali e/o semiresidenziali che in ogni caso rappresentano la funzione principale caratterizzante la struttura socio-sanitaria, anche quando tali servizi sono erogati in sedi decentrate che devono intendersi parte secondaria e integrante dell’unica struttura socio-sanitaria.” [1].

 

     Art. 2. Modifica dell’art. 7 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 “Procedura di autorizzazione”

1. All’art. 7, comma 7 della L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii., al primo capoverso le parole “parere o le prescrizioni” sono sostituite dalle seguenti: “parere sfavorevole o il parere con prescrizioni”.

 

     Art. 3. Modifica dell’art. 8 della L.R. n. 28/2000 “Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie”

1. All’art. 8, comma 3 della L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii., al primo capoverso dopo le parole “art. 7”, sono aggiunte le seguenti: “comma 7”.

2. All’art. 8, comma 4 della L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii., al primo capoverso dopo le parole “art. 7”, sono aggiunte le seguenti: “comma 7”.

 

     Art. 4. Modifica dell’art. 13 della L.R 28/2000 “Sanzioni”

1. Il comma 5 dell’art. 13 della L.R. n. 28/2000, è così sostituito:

“5. In caso di violazioni delle norme della presente legge, per carenza dei requisiti da essa previsti, per la mancata effettuazione degli adeguamenti nei termini di legge o di inosservanza delle prescrizioni assegnate, anche intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale ordina la rimozione delle inadempienze o delle irregolarità riscontrate, assegnando a tal fine un termine per provvedervi non inferiore a 12 mesi per la generalità delle strutture e non inferiore a 24 mesi per le strutture con posti letto o eroganti prestazioni sanitarie e socio/sanitarie in regime residenziale o semiresidenziale.”.

2. Il comma 6 dell’art. 13 della L.R. n. 28/2000, è così sostituito:

“6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il Presidente della Giunta regionale dispone la sospensione dell’attività per un periodo di tempo da uno a dodici mesi, limitatamente ai reparti e/o ai servizi e nella misura quantitativa/qualitativa per cui non si è provveduto agli adeguamenti prescritti.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 settembre 2021, n. 38.