§ 5.1.156 - L.R. 22 settembre 2021, n. 38.
Nuove disposizioni in materia sanitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/09/2021
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Nuovi requisiti delle strutture socio-sanitarie
Art. 2.  Spese per la prevenzione del contagio dei servizi riabilitativi
Art. 3.  Servizio di trasporto disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi
Art. 4.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 aprile 2000 n. 28 e ss.mm.ii.


§ 5.1.156 - L.R. 22 settembre 2021, n. 38.

Nuove disposizioni in materia sanitaria

(B.U. 24 settembre 2021, n. 74 Speciale)

 

Art. 1. Nuovi requisiti delle strutture socio-sanitarie

1. Al fine di evitare cambiamenti che possono incidere sull’assetto organizzativo e finanziario delle strutture socio-sanitarie nel pieno dell’emergenza sanitaria nazionale ed evitare criticità che possono compromettere la continuità dei servizi, al comma 1 dell’art. 46 della L.R. n. 38/2018 e s.m.i. le parole “1° luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

2. All’articolo 1, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2020, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso dei presidi che erogano anche prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale si chiarisce che tali prestazioni costituiscono la funzione secondaria rispetto ai servizi residenziali e/o semiresidenziali che in ogni caso rappresentano la funzione principale caratterizzante la struttura socio-sanitaria, anche quando tali servizi sono erogati in sedi decentrate che devono intendersi parte secondaria e integrante dell’unica struttura socio-sanitaria.”.

 

     Art. 2. Spese per la prevenzione del contagio dei servizi riabilitativi [1]

1. Alle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate che erogano prestazioni di riabilitazione ai sensi dell’art.26 della legge n. 833/78 per conto del servizio sanitario regionale in virtù di accordi contrattuali, è riconosciuto un contributo finalizzato a sostenere le spese necessarie ad adottare le misure di prevenzione e limitazione del contagio da coronavirus.

2. Per l’anno 2020 e l’anno 2021 e comunque fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale, il contributo è riconosciuto in misura pari al 15% (quindici per cento) della vigente tariffa di remunerazione ed è commisurato ad ogni prestazione effettivamente erogata, fermo restando il limite del tetto di spesa complessivo regionale.

3. Per l’anno 2020, il contributo di cui al comma 2 è comprensivo del contributo del 3% (tre per cento), così come già previsto con provvedimento della Giunta regionale.

4. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

 

     Art. 3. Servizio di trasporto disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 3/2016 va interpretato nel senso di escludere ogni forma e misura di compartecipazione a carico degli utenti con riferimento al solo servizio di trasporto, considerato che trattasi di ulteriore requisito di accreditamento delle strutture facente parte del più ampio servizio di riabilitazione semiresidenziale, la cui eventuale compartecipazione deve ritenersi compresa nella misura applicata e richiesta dall’Azienda Sanitaria Provinciale sulla tariffa prevista per le prestazioni erogate dalla struttura accreditata, là dove si verificano i presupposti individuali previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 aprile 2000 n. 28 e ss.mm.ii.

1. Al comma 4 dell’art. 11 della legge regionale n. 28/2000, dopo le parole, “discipline presenti.”, sono aggiunte le seguenti: “, equipollenti o affini”.

2. Nell’allegato A, parte seconda, della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, con riferimento ai “Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione” dedicato ai “Requisiti minimi organizzativi”, il secondo comma che inizia con “Al fine di ridurre l'impatto” e finisce con “da considerarsi domicili provvisori”, come modificato dall’art. 12, comma 3 della L.R. n. 1/2007, è sostituito come segue: “Al fine di ridurre l‘impatto con le attività di vita quotidiana dell’individuo, se motivatamente prescritto nei progetto riabilitativo individuale, il trattamento riabilitativo ambulatoriale potrà essere erogato in forma domiciliare negli ambienti di vita dell’utente, quali ad esempio la scuola, i luoghi di lavoro etc..., da considerarsi domicili provvisori; in tali casi, nei periodi delle pause estive e nelle festività le prestazioni potranno continuare ad essere rese negli stessi plessi scolastici, al fine di evitare cambiamenti che potrebbero incidere sull‘efficacia e la continuità dell‘intervento riabilitativo o, in alternativa e nei casi indicati, in forma di tele-riabilitazione secondo i protocolli e le linee guida condivise con 1‘UVBR dell‘Azienda Sanitaria.”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.