§ 6.2.362 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 5.
Modifica al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2 (Proroga delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:17/02/2020
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifica al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2 (Proroga delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane)
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 6.2.362 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 5.

Modifica al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2 (Proroga delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane)

(B.U. 18 febbraio 2020, n. 9 - S.O.)

 

Art. 1. Modifica al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2 (Proroga delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane)

1. Il termine di scadenza di cui al comma 7 dell’art. 17 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 è fissato in sei mesi a partire dalla data del provvedimento di nomina dei Commissari.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l’anno 2020 in Euro 80.000,00, gravano sulla Missione 18, Programma 01 del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.