§ 3.7.45 - L.R. 16 giugno 2021, n. 24.
Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e di concessioni demaniali marittime


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:16/06/2021
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2020, n. 41 “Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale”
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.7.45 - L.R. 16 giugno 2021, n. 24.

Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e di concessioni demaniali marittime

(B.U. 16 giugno 2021, n. 58)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2020, n. 41 “Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale”

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 2020, dopo le parole: “per le concessioni di cui ai commi 682 e 683” sono inserite le parole: “dell’articolo 1”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 2020 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all’articolo 100 della legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) ed alle concessioni trasferite dall’Agenzia del demanio, Direzione regionale Puglia e Basilicata, alla Regione Basilicata.”.

3. L’articolo 28 della legge regionale n. 41 del 2020 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2020 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Aree demaniali marittime)

1. Nelle more del riordino definitivo del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo quanto stabilito dai principi comunitari, e dell’approvazione del piano regionale di utilizzo delle aree demaniali (PUAD), al fine di favorire le attività di strutture ricettive prospicienti il mare o la linea dividente demaniale marittima e che non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime di carattere provvisorio e stagionale, con validità annuale, per l’utilizzo nel solo periodo della stagione balneare al fine di garantire il servizio di balneazione in favore degli ospiti delle attività ricettive.

2. Possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali alle Forze dell’ordine, per le finalità di cui al capo V, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nonché ai Comuni rivieraschi per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte alle fasce sociali più deboli.

3. L’ufficio regionale competente in materia di demanio marittimo rilascia le concessioni provvisorie e stagionali di cui ai commi precedenti su istanza degli interessati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, corredata dalla descrizione sommaria del progetto e dalla relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare (business plan).

4. Le concessioni di carattere provvisorio e stagionale sono rilasciate ai sensi degli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione).

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide fino al 31 dicembre 2023.”.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.